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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 21183/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 del TRIBUNALE di PALMI dato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Palmi in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del G.d.P. in sede, che ha affermato la penale responsabilità del medesimo per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto deducente vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge in quanto (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557), ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 del TRIBUNALE di PALMI dato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Palmi in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del G.d.P. in sede, che ha affermato la penale responsabilità del medesimo per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto deducente vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge in quanto (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557), ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21183/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris