CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024
Cassazione n. 00909/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché in quanto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, (si veda, in particolare, pag. 4, ove si valorizza la carica di violenza e le modalità inquietanti del fatto, espressamente disattendendo gli elementi dedotti dalla difesa); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'omessa esclusione della recidiva contestata, è altresì manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale, a pagina 5, ha confermato la recidiva reiterata e specifica con corretti argomenti logici e giuridici, alla luce dei precedenti recenti e specifici dell'imputato, del breve lasso di tempo trascorso dall'espiazione dell'ultima pena e, conseguentemente, dell'accresciuta capacità criminale dimostrata con la condotta in esame, caratterizzata - peraltro - da un'evidente serialità (cfr. p. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]