CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13851/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01FYPLK) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUIO1VYAN5) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ••nn• FATTO E DIRHi 1. Con la sentenza di cui in ei ppello di Milano confermava la sentenza con cui Hiiianio, in data 2.5.2018, aveva condannato Osniiancivic CH visa, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in e re l'urto aggravato in concorso loro in rubrica ascritto 2. Avverso ia senter:za1eliac e cui chiedono l'annullamento, hanno propostici e entrambi gli imputati, con un enco ano SU motivi comuni, lamentando vizo di motivazione i e da.c.---nisiazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, ritenuo adeguato alla gravità del fatto. 3. I ricorsi vanno clichlarati nm ::orrenti svolgono rilievi di merito suila dosirnetri.7: nabili in sede di legittimLd 4. Alla dicniai-a: ;i m un e i a dei ricorrenti, ai sensi deli'art. 616, c.e.p, :.j"2i procedimento e della somma ci: aura ammende, tenuto conto della circoslanz ci dei motivi di impugnazione, C coris-,=2i-i;:e di ; in-imuni da colpa nelle determinnziiie dnILH evtr e ri narnmissibilità (cfr. Corte Costituzion--_,, , i H,iia dichiara inammissibili l r oagamento delle spese processua e de ii t della cassa delle ami-i-ieri:i:1n Così deci, Il C