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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29308/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]:COLA A. che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO :[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc, pen. avverso la sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione n. 36048 del 2023, con cui si è rigettato il ricorso contro la sentenza di condanna a vent'anni di reclusione emessa dalla Corte d'Appello di Palermo il 20.7.2022, in relazione ad una serie di reati aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa.

1.1. Il ricorrente evidenzia, in un primo argomento di censura, l'erronea percezione del primo motivo del suo ricorso in cassazione, con cui si denunciava l'inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche mediante virus trojan, dalle quali si è tratta prova dei fatti a lui ascritti, evocando la violazione degli artt. 268, comma 3 e 3-bis, e 271 cod. proc. pen.

La difesa ritiene che la giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata - relativa alla possibilità che le intercettazioni siano eseguite mediante impianti diversi da quelli esistenti presso l'ufficio di Procura procedente a condizione che vi sia motivazione del pubblico ministero con proprio decreto esecutivo, quanto alle ragioni che impongono tale utilizzo - non sia corrispondente alla fattispecie concreta sottoposta al giudizio della Prima Sezione Penale, che aveva invece ad oggetto un caso in cui non vi era stato alcun decreto motivato del pubblico ministero.

Così anche risulterebbe incoerente il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite Carli (n. 36359 del 26/6/2008) che consente la remotizzazione delle operazioni di solo ascolto, verbalizzazione e scaricamento con duplicazione delle operazioni di intercettazione, ma non di quelle di registrazione, come accaduto nel caso di specie in cui, all'esterno dei locali dell'ufficio inquirente, non si era svolto un mero trasferimento di dati informatici, ma una vera e propria registrazione.

Infatti, il primo segnale di immissione dei dati captati risulta che sia stato riversato dal gestore delle operazioni di intercettazione - la ditta RCS - in un proprio server periferico di transito, collocato in un ambiente di propria esclusiva pertinenza, situato fisicamente nel Centro direzionale di Napoli e non quindi all'interno della Procura di Palermo.

Il contenuto del motivo di ricorso, equivocato e disatteso dal giudice di legittimità, era proprio quello di rappresentare la mancanza di giustificazione autorizzativa all'utilizzo di impianti di registrazione esterni alla Procura, partendo dal dato di fatto che, nel caso di specie, i flussi di comunicazioni telematiche sono stati captati presso la centrale del gestore RCS, poi inviati in due server privati collocati in una sede periferica di sua pertinenza e, solo dopo l'acquisizione del dato probatorio, decrittati dal gestore e inoltrati, così trasformati, al server della Procura di Palermo (tali operazioni, peraltro, secondo la difesa, hanno determinato anche la distruzione del file iniziale con conseguenze irreparabili sulla verificabilità e disponibilità della prova).Non si tratterebbe, quindi, ed in ciò consisterebbe l'errore percettivo azionabile ex art. 625-bis cod. proc. pen., di un mero trasferimento di dati informatici, ma della stessa effettuazione delle operazioni materiali di registrazione dei dati.

L'irregolarità delle operazioni eseguite dalla RCS è conclamata, poi, dalla successiva modifica della prassi descritta, a partire dal 4.4.2019, data dalla quale i server di transito suddetti - che in realtà fungevano da centrale di "prima registrazione" - sono stati collocati entro i locali di una Procura della Repubblica, quella di Napoli, e non più in luoghi privati di pertinenza della RCS.

Tuttavia, le intercettazioni utilizzate nel procedimento a carico del ricorrente sono tutte antecedenti a tale nuova modalità regolare di registrazione.

1.2. Un secondo motivo di censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione denunciando l'omessa risposta in relazione all'eccezione difensiva dedicata a contestare il riconoscimento della recidiva specifica e reiterata, a dispetto di un trattamento sanzionatorio confermato in misura assai severa, che avrebbe meritato una più ampia valutazione argomentativa.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta.

2.1. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG, con la quale evidenzia che non vi erano decreti autorizzativi all'uso di impianti esterni alla Procura e, nel presente procedimento, la registrazione delle intercettazioni è stata eseguita, secondo la difesa, fuori dalla Procura, poiché il server di transito convogliava i flussi di dati comunicativi registrandoli e gestendoli in un luogo privato, di pertinenza della RCS. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Il primo motivo di censura è inammissibile.

La giurisprudenza di legittimità dominante, al di là di alcune applicazioni concrete non perfettamente in linea con i consolidati e condivisibili principi affermati da questa Corte, ha da tempo disegnato il ristretto perimetro entro cui deve muoversi la verifica dell'errore di fatto utile ad azionare il meccanismo revocatorio del giudicato costituito dal ricorso ex art. 625-bis cod. pen.

Così è stato chiarito che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982).

Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez.

U, n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv. 263686; cfr. anche Sez. 5, n. 21939 del 17/4/2018, D'Agostino, Rv. 273062).

Infatti, sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (così Sez.

U Basile, cit.).

In ogni caso, l'errore che può essere rilevato è solo quello "decisivo", che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503; Sez. 5, n. 46806 del 3/11/2021, Desiderato, Rv. 282384; Sez. 1, n. 391 del 9/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553).

Anche qualora l'errore denunciato riguardi l'omesso esame di uno o più motivi dell'originario ricorso per cassazione (come anche di un ulteriore atto di impugnazione con contenuto analogo o sovrapponibile a quello esaminato nella sentenza impugnata) non si versa in un'ipotesi, men che meno automatica, di errore emendabile ex art. 625- bis cod. proc. pen. quando l'omissione non abbia influito sulla decisione finale, nel senso che l'errore non può essere considerato decisivo quando tale decisione non avrebbe comunque potuto essere diversa da quella adottata (sul motivo omesso, cfr. Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982).

In altre parole, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considlerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale illA ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (così la citata sentenza Macrì del 2016).

In particolare, sulle ipotesi di dedotto errore percettivo per omissione, le Sezioni Unite Basile hanno chiarito che l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né determina l'incompletezza della motivazione della sentenza, allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente (Sez.

U, n. 16103/2002, Basile, cit.; Sez. 5, n. 26271 del 26/5/2023, Riccio, Rv. 284697).

Impongono tale soluzione ermeneutica la natura e la funzione del mezzo straordinario ed eccezionale di impugnazione costituito dal ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., finalizzato - non già all'inammissibile riesame dell'intangibile scrutinio di legittimità, per supposti vizi ad esso intrinseci, bensì - alla rimozione dello sviamento del giudizio, inficiato ab extra dalla fallacia del pregiudizio di una supposizione irrefutabilmente errata, ovvero dalla disfunzione percettiva della esistenza di uno o più motivi di impugnazione.

Ecco perché anche l'omesso esame di una memoria difensiva dà luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., solo quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di una censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, ed inoltre — quale seconda condizione necessaria al fine di ritenere sussistente un errore di fatto e considerare ammissibile e fondato un ricorso straordinario - risulti evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto (così la citata Sez. 5, n. 46806 del 2021).

Invero, lo scrutinio revocatorio non si sovrappone al pregresso scrutinio di legittimità cristallizzato nel giudicato, poichè esula dal ricorso straordinario ogni sindacato di legittimità, per mancanza di motivazione, sulla sentenza irrevocabile della Cassazione (Sez. 1, n. 46981 del 06/11/2013, Toscano, Rv. 257346).

Solo nel caso in cui l'omesso esame, da parte della Corte di cassazione, di motivi di ricorso non manifestamente infondati ma da rigettare, ai quali sia seguita la declaratoria di inammissibilità, in luogo della pronuncia di prescrizione del reato, alcune sentenze di questa Corte hanno aperto, in peculiari ipotesi„ alla possibilità di ritenere verificato un errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pien. e alla conseguente rescissione della sentenza di legittimità impugnata (Sez. 6, n. 4195 del 8/10/2014, dep. 2015, Canzonieri, Rv. 262048; Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, Giori, Rv. 263443).

2.1. Nel caso in esame, il ricorrente deduce una diversa lettura in fatto di una situazione sottoposta al giudice di legittimità e già risolta in senso opposto a quello enunciato dalla difesa, peraltro solo apoditticamente.

La registrazione delle intercettazioni, infatti, secondo la Prima Sezione Penale della Cassazione, è avvenuta negli impianti della Procura, mentre la mera "percezione di flusso" è transitata mediante un server privato, che, per quanto consta dalla sentenza di legittimità, non ha svolto alcuna operazione di clecrittazione o registrazionel caso ne.

Il vizio denunciato, pertanto, non è di percezione di un dato di fatto denunciato dal ricorso, bensì rivalutativo di una situazione motivazionale della sentenza di merito già verificata dalla Corte di legittimità / nel senso della legittimità delle operazioni di registrazione delle intercettazioni, dichiarate utilizzabili e poste a fondamento degli argomenti per la condanna del ricorrente.

Si ripropone, in sostanza, la stessa doglianza, inammissibile, già eccepita nel ricorso e superata dalla Corte di cassazione nella sentenza impugnata.

Peraltro, la difesa muove da una censura in parte inedita, relativa al difetto di motivazione (rectius alla mancanza del decreto autorizzativo motivato) sull'esecuzione delle operazioni di registrazione delle intercettazioni con impianl:i siti fuori dall'ufficio di Procura, poiché non esplicitamente né specificamente enunciata nel motivo di ricorso innanzi alla Prima Sezione Penale.

In questo senso, il profilo di critica afferente alla mancanza di decreto autorizzativo quanto all'utilizzo di impianti esterni alla Procura non è stato "dimenticato" dalla Corte di cassazione, che, piuttosto, lo ha implicitamente disatteso, là dove ha chiarito come, a suo giudizio, la questione doveva essere posta diversamente da un punto di vista logico-interpretativo: le intercettazioni utilizzate non erano state eseguite "fuori" dalla Procura, poiché il fatto che esse, nella prima captazione, siano (soltanto) fluite su di un server di transito non è stato ritenuto che significasse che la "registrazione" di esse sia avvenuta su impianti esterni.

La registrazione - a giudizio della sentenza impugnata - è solo quella effettivamente cristallizzatasi negli impianti della Procura, nei quali i flussi di comunicazione sono definitivamente giunti.

Pertanto, neppure si è posta la questione relativa alla necessità di ottenere un decreto autorizzativo a svolgere le intercettazioni in impianti esterni da quelli della Procura della Repubblica. 6 fola Tale argomentazione dirimente, di ordine "interpretativo", non costituisce un errore percettivo idoneo ad essere catalogato nel novero di quelli utili ad azionare utilmente il rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen.

Le ragioni sin qui esposte già impongono che la prima censura proposta venga dichiarata inammissibile, anche a voler prescindere da altri due rilievi, egualmente conducenti ad esiti di inammissibilità dell'eccezione.

Invero, la difesa ha formulato comunque il motivo in maniera generica, senza precisare da dove con sicurezza avesse desunto il fatto denunciato come trascurato dalla Prima Sezione Penale (e cioè che il dato informatico captato sia stato prima gestito e trasformato da server privati esterni alla Procura e solo successivamente deviato agli impianti collocati presso quest'ultima).

Tale circostanza - data quasi per scontata, forse traendola dalla cronaca giudiziaria recente - risulta solo dalle affermazioni difensive (quelle in particolare veicolate mediante i motivi aggiunti) e non da riscontri certi ed obiettivi dedotti o desumibili dalla sentenza impugnata.

Ed invece, si tratta di una ricostruzione che la Corte - come si è anticipato - ha mostrato convintamente di non condividere, sostenendo che le operazioni di registrazione delle intercettazioni erano state eseguite "esclusivamente attraverso gli impianti installati nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ai quali venivano trasmessi i dati captati presso la centrale dell'operatore telefonico" e sottolineando che "i dati captati venivano deviati dall'operatore telefonico delegato, la società RCS, che deviava telematicamente il flusso di entrata delle conversazioni registrate, consentendone la memorizzazione ed il successivo ascolto".

Senza contare, ancora, che risulta patrimonio di conoscenza diffuso quello secondo cui il server di transito non ha funzioni di registrazione dei dati di flussi delle comunicazioni intercettate, che sono raccolte, visualizzabili e conservate solo nel server finale di destinazione, che la stessa difesa evidenzia installato presso la Procura della Repubblica procedente.

In questo senso, il motivo di ricorso è anche manifestamente infondato.

In proposito, il Collegio intende ribadire l'affermazione recente di Sez. 6, n. 10611 del 24/10/2023, dep. 2024, Tarantino, Rv. 286167), secondo cui sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite attraverso l'utilizzo di un c. d.

"server di transito" (senza decreto autorizzativo motivato ad espletare le intercettazioni con impianti diversi da quelli situati nella Procura), nel quale i dati informatici captati confluiscono per essere traslati agli impianti installati nei locali della Procura della Repubblica senza alcuna possibilità di immagazzinamento o riutilizzo e venendo successivamente cancellati in automatico, giacché in tal caso la registrazione delle operazioni, unico segmento del più complesso procedimento di intercettazione a dover loda essere effettuato, pena inutilizzabilità, nei locali della Procura della Repubblica, si svolge in tale sede.

La pronuncia ora evocata ha deciso una fattispecie pressochè analoga a quella in esame (con intercettazioni mediante virus trojan effettuate dalla ditta RCS con i server e le tecnologie nella sua disponibilità), partendo dall'analisi dell'art. 268, comma 1, cod. proc. pen., che attribuisce precipua rilevanza alla registrazione delle operazioni di intercettazione e stabilisce che «le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale», e che le operazioni di registrazione «possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica».

Le operazioni di intercettazione sono costituite — soggiunge la sentenza in esame - da fasi con autonoma e diversa rilevanza sul piano giuridico: captazione, registrazione, ascolto, verbalizzazione.

Per quel che rileva di più in questa sede, la captazione delle conversazioni (l'intercettazione in senso stretto) non può che effettuarsi fuori dagli uffici della Procura; i file vocali captati sono immagazzinati in memorie informatiche centralizzate e lo scaricamento dei dati sui supporti è un segmento dell'intercettazione autonomo rispetto alla registrazione, che consiste nella immissione dei dati nella memoria informatica centralizzata (server), che si trova nei locali della Procura della Repubblica a ciò destinati.

La sentenza in esame ha, poi, condivisibilmente chiarito che con ilespressione «server di transito» si intende un server i cui in dati informatici confluiscono e vengono trasferiti da un nodo-sorgente a un nodo-destinazione, senza che questi possano essere da questo immagazzinati.

Nel caso deciso dalla sentenza della Sesta Sezione Penale, relativo anch'esso al server di transito della società RCS, questo ha ricevuto i dati informatici captati e ne ha creato una copia digitale trasferita ai server installati presso i locali della Procura della Repubblica; successivamente ha cancellato i dati acquisiti, svolgendo tutte le operazioni in modo automatico, senza interventi umani, ma soprattutto senza che possano essere stati registrati e riutilizzati tali dati dal server di transito.

Il server di transito (denominato "CSS") riceve e immagazzina i dati, che poi vengono trasferiti nei server posti nei locali della Procura per la fase di registrazione solo per lo stretto tempo necessario alle operazioni: evidentemente si tratta di un'intercettazione del tutto legittima, che non necessita della motivazione relativa all'utilizzo di impianti non in uso alla Procura per la registrazione delle intercettazioni, poiché è solo il passaggio irrilevante dei dati di transito ad essere effettuato altrove, con tale modalità, mentre la registrazione avviene nei locali e con le apparecchiature della Procura della Repubblica.

Del resto, anche precedentemente a tale soluzione interpretativa si ritrovano affermazioni della giurisprudenza di legittimità che possono ascriversi coerentemente alla linea ermeneutica poc'anzi ribadita, là dove la Cassazione ha ritenuto che costituisca condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni che l'attività di registrazione - consistente nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che i file audio registrati non siano trasmessi automaticamente dagli apparecchi digitali adoperati per le captazioni tra presenti, ma siano periodicamente prelevati dalla polizia giudiziaria incaricata delle operazioni e riversati "a mano" nel server dell'ufficio requirente (Sez. 1, n. 52464 del 8/11/2017, Mancuso, Rv. 271541).

Si tratta di approdi coerenti anche con la fondamentale decisioni delle Sezioni Unite in merito all'attività di "remotizzazione" delle operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate (la già evocata Sez.

U, n. 36359 del 26/6/2008, Carli, Rv. 240395, secondo cui è l'attività di registrazione delle intercettazioni che deve avvenire nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria).

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. [OSCURATO:PERSONA] rileva come, in effetti, una parte del motivo di ricorso proposto alla Prima Sezione Penale, quanto al trattamento sanzionatorio, era dedicata a contestare la recidiva ritenuta sussistente.

Tuttavia, a dispetto delle doglianze difensive, deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia risposto, sia pur implicitamente, alle ragioni difensive collegate alla verifica dei presupposti di legge affinchè la reiterazione dell'illecito possa essere ritenuta sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (così, le Sezioni Unite, nella sentenza Sez.

U, n. 35738 del 27/5/2010, Caibè, Rv. 247838).

Ed infatti, la motivazione del provvedimento impugnato ha preso in considerazione l'intera giustificazione del trattamento sanzionatorio fornita dalla Corte di merito, comprensiva anche delle aggravanti, ritenendola congrua e, dunque, in tal modo valutando la sussistenza anche della rec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]:COLA A. che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO :[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc, pen. avverso la sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione n. 36048 del 2023, con cui si è rigettato il ricorso contro la sentenza di condanna a vent'anni di reclusione emessa dalla Corte d'Appello di Palermo il 20.7.2022, in relazione ad una serie di reati aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa. 1.1. Il ricorrente evidenzia, in un primo argomento di censura, l'erronea percezione del primo motivo del suo ricorso in cassazione, con cui si denunciava l'inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche mediante virus trojan, dalle quali si è tratta prova dei fatti a lui ascritti, evocando la violazione degli artt. 268, comma 3 e 3-bis, e 271 cod. proc. pen. La difesa ritiene che la giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata - relativa alla possibilità che le intercettazioni siano eseguite mediante impianti diversi da quelli esistenti presso l'ufficio di Procura procedente a condizione che vi sia motivazione del pubblico ministero con proprio decreto esecutivo, quanto alle ragioni che impongono tale utilizzo - non sia corrispondente alla fattispecie concreta sottoposta al giudizio della Prima Sezione Penale, che aveva invece ad oggetto un caso in cui non vi era stato alcun decreto motivato del pubblico ministero. Così anche risulterebbe incoerente il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite Carli (n. 36359 del 26/6/2008) che consente la remotizzazione delle operazioni di solo ascolto, verbalizzazione e scaricamento con duplicazione delle operazioni di intercettazione, ma non di quelle di registrazione, come accaduto nel caso di specie in cui, all'esterno dei locali dell'ufficio inquirente, non si era svolto un mero trasferimento di dati informatici, ma una vera e propria registrazione. Infatti, il primo segnale di immissione dei dati captati risulta che sia stato riversato dal gestore delle operazioni di intercettazione - la ditta RCS - in un proprio server periferico di transito, collocato in un ambiente di propria esclusiva pertinenza, situato fisicamente nel Centro direzionale di Napoli e non quindi all'interno della Procura di Palermo. Il contenuto del motivo di ricorso, equivocato e disatteso dal giudice di legittimità, era proprio quello di rappresentare la mancanza di giustificazione autorizzativa all'utilizzo di impianti di registrazione esterni alla Procura, partendo dal dato di fatto che, nel caso di specie, i flussi di comunicazioni telematiche sono stati captati presso la centrale del gestore RCS, poi inviati in due server privati collocati in una sede periferica di sua pertinenza e, solo dopo l'acquisizione del dato probatorio, decrittati dal gestore e inoltrati, così trasformati, al server della Procura di Palermo (tali operazioni, peraltro, secondo la difesa, hanno determinato anche la distruzione del file iniziale con conseguenze irreparabili sulla verificabilità e disponibilità della prova).Non si tratterebbe, quindi, ed in ciò consisterebbe l'errore percettivo azionabile ex art. 625-bis cod. proc. pen., di un mero trasferimento di dati informatici, ma della stessa effettuazione delle operazioni materiali di registrazione dei dati. L'irregolarità delle operazioni eseguite dalla RCS è conclamata, poi, dalla successiva modifica della prassi descritta, a partire dal 4.4.2019, data dalla quale i server di transito suddetti - che in realtà fungevano da centrale di "prima registrazione" - sono stati collocati entro i locali di una Procura della Repubblica, quella di Napoli, e non più in luoghi privati di pertinenza della RCS. Tuttavia, le intercettazioni utilizzate nel procedimento a carico del ricorrente sono tutte antecedenti a tale nuova modalità regolare di registrazione. 1.2. Un secondo motivo di censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione denunciando l'omessa risposta in relazione all'eccezione difensiva dedicata a contestare il riconoscimento della recidiva specifica e reiterata, a dispetto di un trattamento sanzionatorio confermato in misura assai severa, che avrebbe meritato una più ampia valutazione argomentativa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. 2.1. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG, con la quale evidenzia che non vi erano decreti autorizzativi all'uso di impianti esterni alla Procura e, nel presente procedimento, la registrazione delle intercettazioni è stata eseguita, secondo la difesa, fuori dalla Procura, poiché il server di transito convogliava i flussi di dati comunicativi registrandoli e gestendoli in un luogo privato, di pertinenza della RCS. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo di censura è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità dominante, al di là di alcune applicazioni concrete non perfettamente in linea con i consolidati e condivisibili principi affermati da questa Corte, ha da tempo disegnato il ristretto perimetro entro cui deve muoversi la verifica dell'errore di fatto utile ad azionare il meccanismo revocatorio del giudicato costituito dal ricorso ex art. 625-bis cod. pen. Così è stato chiarito che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982). Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv. 263686; cfr. anche Sez. 5, n. 21939 del 17/4/2018, D'Agostino, Rv. 273062). Infatti, sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (così Sez. U Basile, cit.). In ogni caso, l'errore che può essere rilevato è solo quello "decisivo", che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503; Sez. 5, n. 46806 del 3/11/2021, Desiderato, Rv. 282384; Sez. 1, n. 391 del 9/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553). Anche qualora l'errore denunciato riguardi l'omesso esame di uno o più motivi dell'originario ricorso per cassazione (come anche di un ulteriore atto di impugnazione con contenuto analogo o sovrapponibile a quello esaminato nella sentenza impugnata) non si versa in un'ipotesi, men che meno automatica, di errore emendabile ex art. 625- bis cod. proc. pen. quando l'omissione non abbia influito sulla decisione finale, nel senso che l'errore non può essere considerato decisivo quando tale decisione non avrebbe comunque potuto essere diversa da quella adottata (sul motivo omesso, cfr. Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982). In altre parole, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considlerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale illA ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (così la citata sentenza Macrì del 2016). In particolare, sulle ipotesi di dedotto errore percettivo per omissione, le Sezioni Unite Basile hanno chiarito che l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né determina l'incompletezza della motivazione della sentenza, allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente (Sez. U, n. 16103/2002, Basile, cit.; Sez. 5, n. 26271 del 26/5/2023, Riccio, Rv. 284697). Impongono tale soluzione ermeneutica la natura e la funzione del mezzo straordinario ed eccezionale di impugnazione costituito dal ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., finalizzato - non già all'inammissibile riesame dell'intangibile scrutinio di legittimità, per supposti vizi ad esso intrinseci, bensì - alla rimozione dello sviamento del giudizio, inficiato ab extra dalla fallacia del pregiudizio di una supposizione irrefutabilmente errata, ovvero dalla disfunzione percettiva della esistenza di uno o più motivi di impugnazione. Ecco perché anche l'omesso esame di una memoria difensiva dà luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., solo quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di una censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, ed inoltre — quale seconda condizione necessaria al fine di ritenere sussistente un errore di fatto e considerare ammissibile e fondato un ricorso straordinario - risulti evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto (così la citata Sez. 5, n. 46806 del 2021). Invero, lo scrutinio revocatorio non si sovrappone al pregresso scrutinio di legittimità cristallizzato nel giudicato, poichè esula dal ricorso straordinario ogni sindacato di legittimità, per mancanza di motivazione, sulla sentenza irrevocabile della Cassazione (Sez. 1, n. 46981 del 06/11/2013, Toscano, Rv. 257346). Solo nel caso in cui l'omesso esame, da parte della Corte di cassazione, di motivi di ricorso non manifestamente infondati ma da rigettare, ai quali sia seguita la declaratoria di inammissibilità, in luogo della pronuncia di prescrizione del reato, alcune sentenze di questa Corte hanno aperto, in peculiari ipotesi„ alla possibilità di ritenere verificato un errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pien. e alla conseguente rescissione della sentenza di legittimità impugnata (Sez. 6, n. 4195 del 8/10/2014, dep. 2015, Canzonieri, Rv. 262048; Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, Giori, Rv. 263443). 2.1. Nel caso in esame, il ricorrente deduce una diversa lettura in fatto di una situazione sottoposta al giudice di legittimità e già risolta in senso opposto a quello enunciato dalla difesa, peraltro solo apoditticamente. La registrazione delle intercettazioni, infatti, secondo la Prima Sezione Penale della Cassazione, è avvenuta negli impianti della Procura, mentre la mera "percezione di flusso" è transitata mediante un server privato, che, per quanto consta dalla sentenza di legittimità, non ha svolto alcuna operazione di clecrittazione o registrazionel caso ne. Il vizio denunciato, pertanto, non è di percezione di un dato di fatto denunciato dal ricorso, bensì rivalutativo di una situazione motivazionale della sentenza di merito già verificata dalla Corte di legittimità / nel senso della legittimità delle operazioni di registrazione delle intercettazioni, dichiarate utilizzabili e poste a fondamento degli argomenti per la condanna del ricorrente. Si ripropone, in sostanza, la stessa doglianza, inammissibile, già eccepita nel ricorso e superata dalla Corte di cassazione nella sentenza impugnata. Peraltro, la difesa muove da una censura in parte inedita, relativa al difetto di motivazione (rectius alla mancanza del decreto autorizzativo motivato) sull'esecuzione delle operazioni di registrazione delle intercettazioni con impianl:i siti fuori dall'ufficio di Procura, poiché non esplicitamente né specificamente enunciata nel motivo di ricorso innanzi alla Prima Sezione Penale. In questo senso, il profilo di critica afferente alla mancanza di decreto autorizzativo quanto all'utilizzo di impianti esterni alla Procura non è stato "dimenticato" dalla Corte di cassazione, che, piuttosto, lo ha implicitamente disatteso, là dove ha chiarito come, a suo giudizio, la questione doveva essere posta diversamente da un punto di vista logico-interpretativo: le intercettazioni utilizzate non erano state eseguite "fuori" dalla Procura, poiché il fatto che esse, nella prima captazione, siano (soltanto) fluite su di un server di transito non è stato ritenuto che significasse che la "registrazione" di esse sia avvenuta su impianti esterni. La registrazione - a giudizio della sentenza impugnata - è solo quella effettivamente cristallizzatasi negli impianti della Procura, nei quali i flussi di comunicazione sono definitivamente giunti. Pertanto, neppure si è posta la questione relativa alla necessità di ottenere un decreto autorizzativo a svolgere le intercettazioni in impianti esterni da quelli della Procura della Repubblica. 6 fola Tale argomentazione dirimente, di ordine "interpretativo", non costituisce un errore percettivo idoneo ad essere catalogato nel novero di quelli utili ad azionare utilmente il rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen. Le ragioni sin qui esposte già impongono che la prima censura proposta venga dichiarata inammissibile, anche a voler prescindere da altri due rilievi, egualmente conducenti ad esiti di inammissibilità dell'eccezione. Invero, la difesa ha formulato comunque il motivo in maniera generica, senza precisare da dove con sicurezza avesse desunto il fatto denunciato come trascurato dalla Prima Sezione Penale (e cioè che il dato informatico captato sia stato prima gestito e trasformato da server privati esterni alla Procura e solo successivamente deviato agli impianti collocati presso quest'ultima). Tale circostanza - data quasi per scontata, forse traendola dalla cronaca giudiziaria recente - risulta solo dalle affermazioni difensive (quelle in particolare veicolate mediante i motivi aggiunti) e non da riscontri certi ed obiettivi dedotti o desumibili dalla sentenza impugnata. Ed invece, si tratta di una ricostruzione che la Corte - come si è anticipato - ha mostrato convintamente di non condividere, sostenendo che le operazioni di registrazione delle intercettazioni erano state eseguite "esclusivamente attraverso gli impianti installati nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ai quali venivano trasmessi i dati captati presso la centrale dell'operatore telefonico" e sottolineando che "i dati captati venivano deviati dall'operatore telefonico delegato, la società RCS, che deviava telematicamente il flusso di entrata delle conversazioni registrate, consentendone la memorizzazione ed il successivo ascolto". Senza contare, ancora, che risulta patrimonio di conoscenza diffuso quello secondo cui il server di transito non ha funzioni di registrazione dei dati di flussi delle comunicazioni intercettate, che sono raccolte, visualizzabili e conservate solo nel server finale di destinazione, che la stessa difesa evidenzia installato presso la Procura della Repubblica procedente. In questo senso, il motivo di ricorso è anche manifestamente infondato. In proposito, il Collegio intende ribadire l'affermazione recente di Sez. 6, n. 10611 del 24/10/2023, dep. 2024, Tarantino, Rv. 286167), secondo cui sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite attraverso l'utilizzo di un c. d. "server di transito" (senza decreto autorizzativo motivato ad espletare le intercettazioni con impianti diversi da quelli situati nella Procura), nel quale i dati informatici captati confluiscono per essere traslati agli impianti installati nei locali della Procura della Repubblica senza alcuna possibilità di immagazzinamento o riutilizzo e venendo successivamente cancellati in automatico, giacché in tal caso la registrazione delle operazioni, unico segmento del più complesso procedimento di intercettazione a dover loda essere effettuato, pena inutilizzabilità, nei locali della Procura della Repubblica, si svolge in tale sede. La pronuncia ora evocata ha deciso una fattispecie pressochè analoga a quella in esame (con intercettazioni mediante virus trojan effettuate dalla ditta RCS con i server e le tecnologie nella sua disponibilità), partendo dall'analisi dell'art. 268, comma 1, cod. proc. pen., che attribuisce precipua rilevanza alla registrazione delle operazioni di intercettazione e stabilisce che «le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale», e che le operazioni di registrazione «possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica». Le operazioni di intercettazione sono costituite — soggiunge la sentenza in esame - da fasi con autonoma e diversa rilevanza sul piano giuridico: captazione, registrazione, ascolto, verbalizzazione. Per quel che rileva di più in questa sede, la captazione delle conversazioni (l'intercettazione in senso stretto) non può che effettuarsi fuori dagli uffici della Procura; i file vocali captati sono immagazzinati in memorie informatiche centralizzate e lo scaricamento dei dati sui supporti è un segmento dell'intercettazione autonomo rispetto alla registrazione, che consiste nella immissione dei dati nella memoria informatica centralizzata (server), che si trova nei locali della Procura della Repubblica a ciò destinati. La sentenza in esame ha, poi, condivisibilmente chiarito che con ilespressione «server di transito» si intende un server i cui in dati informatici confluiscono e vengono trasferiti da un nodo-sorgente a un nodo-destinazione, senza che questi possano essere da questo immagazzinati. Nel caso deciso dalla sentenza della Sesta Sezione Penale, relativo anch'esso al server di transito della società RCS, questo ha ricevuto i dati informatici captati e ne ha creato una copia digitale trasferita ai server installati presso i locali della Procura della Repubblica; successivamente ha cancellato i dati acquisiti, svolgendo tutte le operazioni in modo automatico, senza interventi umani, ma soprattutto senza che possano essere stati registrati e riutilizzati tali dati dal server di transito. Il server di transito (denominato "CSS") riceve e immagazzina i dati, che poi vengono trasferiti nei server posti nei locali della Procura per la fase di registrazione solo per lo stretto tempo necessario alle operazioni: evidentemente si tratta di un'intercettazione del tutto legittima, che non necessita della motivazione relativa all'utilizzo di impianti non in uso alla Procura per la registrazione delle intercettazioni, poiché è solo il passaggio irrilevante dei dati di transito ad essere effettuato altrove, con tale modalità, mentre la registrazione avviene nei locali e con le apparecchiature della Procura della Repubblica. Del resto, anche precedentemente a tale soluzione interpretativa si ritrovano affermazioni della giurisprudenza di legittimità che possono ascriversi coerentemente alla linea ermeneutica poc'anzi ribadita, là dove la Cassazione ha ritenuto che costituisca condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni che l'attività di registrazione - consistente nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che i file audio registrati non siano trasmessi automaticamente dagli apparecchi digitali adoperati per le captazioni tra presenti, ma siano periodicamente prelevati dalla polizia giudiziaria incaricata delle operazioni e riversati "a mano" nel server dell'ufficio requirente (Sez. 1, n. 52464 del 8/11/2017, Mancuso, Rv. 271541). Si tratta di approdi coerenti anche con la fondamentale decisioni delle Sezioni Unite in merito all'attività di "remotizzazione" delle operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate (la già evocata Sez. U, n. 36359 del 26/6/2008, Carli, Rv. 240395, secondo cui è l'attività di registrazione delle intercettazioni che deve avvenire nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria). 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. [OSCURATO:PERSONA] rileva come, in effetti, una parte del motivo di ricorso proposto alla Prima Sezione Penale, quanto al trattamento sanzionatorio, era dedicata a contestare la recidiva ritenuta sussistente. Tuttavia, a dispetto delle doglianze difensive, deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia risposto, sia pur implicitamente, alle ragioni difensive collegate alla verifica dei presupposti di legge affinchè la reiterazione dell'illecito possa essere ritenuta sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (così, le Sezioni Unite, nella sentenza Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Caibè, Rv. 247838). Ed infatti, la motivazione del provvedimento impugnato ha preso in considerazione l'intera giustificazione del trattamento sanzionatorio fornita dalla Corte di merito, comprensiva anche delle aggravanti, ritenendola congrua e, dunque, in tal modo valutando la sussistenza anche della rec
Sentenza Cassazione n. 29308/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris