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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22636/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TRANInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Nicola LETTIERI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; dato avviso al difensore; 7'7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata da Davide [OSCURATO:PERSONA] in merito all'espletamento del lavoro di pubblica utilità disposto con la sentenza pronunciata dal medesimo ufficio in data 14 ottobre 2019.

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato perché emanato da giudice incompetente, in quanto la sentenza passata in giudicato, in relazione alla quale va stabilita la competenza in sede esecutiva, è quella pronunciata dalla Corte d'appello di Bari in data 27 aprile 2022, irrevocabile il 22 novembre 2022, portante riforma sostanziale della sentenza del Tribunale di Trani del 14 ottobre 2019.

3. Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio perché affetto da incompetenza funzionale.

3.1. Emerge dagli atti del procedimento di esecuzione che la sentenza di primo grado è stata riformata dal giudice d'appello che ha assolto l'imputato da una concorrente imputazione, sicché si tratta di riforma in senso sostanziale che radica la competenza del giudice di secondo grado per la fase esecutiva.

3.2. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio per incompetenza funzionale assoluta del GIP del Tribunale di Trani, essendo competente la Corte d'appello di Bari alla quale vanno trasmessi gli atti perché provveda sull'istanza avanzata dal condannato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bari.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TRANInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Nicola LETTIERI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; dato avviso al difensore; 7'7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata da Davide [OSCURATO:PERSONA] in merito all'espletamento del lavoro di pubblica utilità disposto con la sentenza pronunciata dal medesimo ufficio in data 14 ottobre 2019. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato perché emanato da giudice incompetente, in quanto la sentenza passata in giudicato, in relazione alla quale va stabilita la competenza in sede esecutiva, è quella pronunciata dalla Corte d'appello di Bari in data 27 aprile 2022, irrevocabile il 22 novembre 2022, portante riforma sostanziale della sentenza del Tribunale di Trani del 14 ottobre 2019. 3. Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio perché affetto da incompetenza funzionale. 3.1. Emerge dagli atti del procedimento di esecuzione che la sentenza di primo grado è stata riformata dal giudice d'appello che ha assolto l'imputato da una concorrente imputazione, sicché si tratta di riforma in senso sostanziale che radica la competenza del giudice di secondo grado per la fase esecutiva. 3.2. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio per incompetenza funzionale assoluta del GIP del Tribunale di Trani, essendo competente la Corte d'appello di Bari alla quale vanno trasmessi gli atti perché provveda sull'istanza avanzata dal condannato. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bari. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 22636/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris