CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04015/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che gli stessi sono manifestamente infondati poiché, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, le censure sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e sulla omessa applicazione della sanzione sostitutiva sono state adeguatamente vagliate dalla Corte di appello e disattese con corretti argomenti. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), avendo la sentenza impugnata stigmatizzato la condotta dell'imputato al momento della perquisizione della polizia giudiziaria (vedi pag. 5). Del pari, per quanto concerne la censura sulla omessa valutazione della censura sulla sanzione sostitutiva, la stessa è manifestamente infondata poiché la sanzione richiesta era quella del lavoro di pubblica utilità, che non poteva essere concesso in considerazione della pena inflitta (anni tre e mesi sei di reclusione). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i