CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17659/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 21786/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21786/2021 Numero sezionale 4523/2022 Numero di raccolta generale 17659/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 108/07/21 depositata in data 19/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatogli per IRPEF 2011; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso il contribuente; Considerato che: - va preliminarmente affrontata l’eccezione di inammissibilità di cui al controricorso; - la stessa è fondata; - effettivamente, il ricorso per cassazione è tardivo; la sentenza della CTR è stata notificata in data 20/04/2021 e il ricorso per cassazione è stato notificato il 19/07/2021, oltre il termine previsto ex lege; - la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16554 del 22/06/2018; anche in argomento Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18936 del 24/09/2015) che nel processo tributario sia idonea a far decorrere il termine cd. breve per impugnare, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (come novellato dall'art. 3 del d. L. n. 40 del 2010, conv. in l. n. 73 del 2010), la consegna della sentenza direttamente alla parte pubblica individuata dall'art. 10 del detto decreto ovvero la spedizione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21786/2021 Numero sezionale 4523/2022 Numero di raccolta generale 17659/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 di essa, a cura della parte o del suo procuratore, effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui all'art. 17 del d.l.gs. n. 546 del 1992 ed in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento; tal principio è chiaramente estendibile anche al presente caso in cui detta notifica si è perfezionata nei confronti dell’Ufficio a mezzo PEC nel qual strumento la certezza della data di spedizione da parte del notificante e di ricezione da parte del notificatario risulta pienamente garantita; - pertanto, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile in quanto proposto fuori termine; - le spese seguono la soccombenza; - non vi sono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato, poiché parte soccombente è Amministrazione dello Stato; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in euro 10.000,00 oltre a euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA ed Iva di legge che pone a carico di parte soccombente. Così deciso