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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35844/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia confermava la sentenza con cui il tribunale di Brescia, in data 10.7.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati loro ascritti ai capi B) e C) dell'imputazione.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con due distinti atti di impugnazione, lamentando, il [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale e di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio; il Laaraj, violazione di legge e vizio di motivazione in punto: di inadeguata valutazione delle risultanze processuali; di mancata applicazione della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p., di revoca del precedente beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'imputato.

3. I ricorsi vanno dichiarato inammissibili, perché fondati su censure di merito e del tutto generiche, anche con riferimento ai rilievi sull'entità del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

La revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado, trova giustificazione nell'evidente errore in cui è caduto quest'ultimo nell'affermare che la prognosi favorevole sulla circostanza che l'imputato per il futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati, appare giustificata dall'assenza di precedenti penali a suo carico, laddove, come si evince dal certificato del casellario giudiziale in atti il Laaraj è gravato da reiterati precedenti penali per reati della stessa indole, con condanne a pene la cui entità non consente l'ulteriore concessione del suddetto beneficio, di cui ha già goduto una volta in passato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia confermava la sentenza con cui il tribunale di Brescia, in data 10.7.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati loro ascritti ai capi B) e C) dell'imputazione. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con due distinti atti di impugnazione, lamentando, il [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale e di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio; il Laaraj, violazione di legge e vizio di motivazione in punto: di inadeguata valutazione delle risultanze processuali; di mancata applicazione della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p., di revoca del precedente beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'imputato. 3. I ricorsi vanno dichiarato inammissibili, perché fondati su censure di merito e del tutto generiche, anche con riferimento ai rilievi sull'entità del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). La revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado, trova giustificazione nell'evidente errore in cui è caduto quest'ultimo nell'affermare che la prognosi favorevole sulla circostanza che l'imputato per il futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati, appare giustificata dall'assenza di precedenti penali a suo carico, laddove, come si evince dal certificato del casellario giudiziale in atti il Laaraj è gravato da reiterati precedenti penali per reati della stessa indole, con condanne a pene la cui entità non consente l'ulteriore concessione del suddetto beneficio, di cui ha già goduto una volta in passato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 35844/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris