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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 35951/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI‘—dato avViso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 21 febbraio 2023, con termine per il deposito fissato in 90 giorni, che scadeva il 22 maggio 2023; rilevato che la sentenza è stata depositata nel termine (24 marzo 2023); rilevato che il termine per proporre ricorso per cassazione scadeva, al più tardi, il 21 luglio 2023, mentre il ricorso è stato depositato il 7 settembre 2023, sicchè deve essere dichiarato tardivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a iii ende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI‘—dato avViso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 21 febbraio 2023, con termine per il deposito fissato in 90 giorni, che scadeva il 22 maggio 2023; rilevato che la sentenza è stata depositata nel termine (24 marzo 2023); rilevato che il termine per proporre ricorso per cassazione scadeva, al più tardi, il 21 luglio 2023, mentre il ricorso è stato depositato il 7 settembre 2023, sicchè deve essere dichiarato tardivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a iii ende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 35951/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris