CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 marzo 2024
Cassazione n. 07217/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14108/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA].175, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNOn.1387/2022depositata il 03/05/2023. Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti non hannoproposto istanza di decisione;considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2160,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Distrae le spese così liquidate a favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il 10/03/2024. [OSCURATO:PERSONA]