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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:C:2006:137
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 febbraio 2006 – Commissione/Spagna (causa C-205/04) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Libera circolazione dei lavoratori — Impiego nella pubblica amministrazione — Mancata considerazione dell’anzianità e dell’esperienza professionale acquisite nel pubblico impiego di altri Stati membri — Art. 39 CE — Art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68» Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento (art. 39 CE; regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7) (v. punti 14-19 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Artt. 39 CE e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) – Accesso al pubblico impiego spagnolo – Obbligo di riconoscere dal punto di vista economico i servizi prestati dai cittadini comunitari nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro [OSCURATO:PERSONA] avendo adottato disposizioni legislative che prevedessero esplicitamente, nel pubblico impiego spagnolo, il riconoscimento, per quanto riguarda gli effetti pecuniari, dei periodi di servizio compiuti precedentemente da cittadini comunitari nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 39 CE e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 febbraio 2006 – Commissione/Spagna (causa C-205/04) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Libera circolazione dei lavoratori — Impiego nella pubblica amministrazione — Mancata considerazione dell’anzianità e dell’esperienza professionale acquisite nel pubblico impiego di altri Stati membri — Art. 39 CE — Art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68» Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento (art. 39 CE; regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7) (v. punti 14-19 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Artt. 39 CE e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) – Accesso al pubblico impiego spagnolo – Obbligo di riconoscere dal punto di vista economico i servizi prestati dai cittadini comunitari nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro [OSCURATO:PERSONA] avendo adottato disposizioni legislative che prevedessero esplicitamente, nel pubblico impiego spagnolo, il riconoscimento, per quanto riguarda gli effetti pecuniari, dei periodi di servizio compiuti precedentemente da cittadini comunitari nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 39 CE e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese.
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