CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 22986/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ORDINANZA , o _2 C), sul ricorso 14731/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso del Rinascimento n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n .99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso principale - controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione - resistente - avverso la sentenza n. 243/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 15/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza che si riporta in copertina, definendo il contenzioso arbitrale insorto tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Regione [OSCURATO:PERSONA] in merito alla convenzione conclusa il 21.5.2003 tra la Regione e l'ATI di cui il Consorzio era componente - convenzione in attuazione della quale l'ATI aveva assunto una partecipazione di minoranza nella partecipata pubblica [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. costituita in attuazione delle disposizioni della I. reg. 28 ottobre 2002, n. 37 ed avente ad oggetto la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle autostrade regionali - ha accolto, per quel che qui interessa, l'impugnazione proposta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] avverso il lodo definitivo pronunciato dagli arbitri in data RG 14731/16 [OSCURATO:PERSONA]—[OSCURATO:PERSONA]. Cons [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dichiaratane la nullità in sede rescindente, ha respinto, in sede rescissoria, tutte le istanze risarcitorie dispiegate dal Consorzio. 1.2. Nell'introdurre il giudizio arbitrale il Consorzio aveva rappresentato che la Regione, dopo aver promosso la costituzione di [OSCURATO:PERSONA], recependo sollecitazioni di fonte unionale circa il contrasto di talune disposizioni della I. 37/2002 con la disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, si era indotta a predisporne la modifica a mezzo della I. 20 ottobre 2006, n. 11 e si era in tal modo non solo sottratta all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti con la citata convenzione 21.5.2003, ma aveva pure leso l'affidamento di esso Consorzio nella continuità dell'impegno negoziale, posto che pur dopo i rilievi unionali la Regione aveva continuato a conferire ad Arcea nuovi incarichi. 1.3. La Corte d'Appello ha ribaltato il responso arbitrale - che, pur prendendo atto della illegittimità dell'impianto delineato dalla I. reg. 37/2002, aveva comunque condannato gla Regione, ravvisandone la responsabilità risarcitoria in applicazione dei principi dettati dalla legislazione di settore per le opere c.d. strategiche a tutela della continuità negoziale anche nel caso di affidamento illegittimo e del principio di affidamento leso nella specie dai nuovi incarichi di cui era stata investita Arcea pur a fronte dei rilievi unionali - rilevandone primariamente la contraddittorietà («rileva, altresì, il settimo motivo di impugnazione, laddove la Regione ha sottolineato la intrinseca contraddittorietà della soluzione cui erano pervenuti gli arbitri che avevano, da un lato, ritenuto risarcibile il danno subito dal Consorzio 2050 per non aver potuto realizzare tutte le attività di progettazione e di esecuzione dei lavori originariamente suscettibili di essere ad esso affidate e, dall'altro, affermato che essa Regione avrebbe invece dovuto astenersi dall'affidare le attività di progettazione che erano state invece eseguite»); e quindi, non senza pure smentire RG 14731/16 [OSCURATO:PERSONA]—[OSCURATO:PERSONA]. Co l'argomento ritratto dalle norme applicabili alle opere c.d. strategiche («pacifico che l'ipotesi disciplinata dalle norme richiamate dal collegio arbitrale sia tutt'affatto diversa da quella in esame, non si potrebbe comunque, ed a tutto concedere, in alcun modo ipotizzare una loro applicazione "analogica" perché si tratta di disposizioni dall'evidente contenuto e portata derogatoria rispetto al principio generale secondo cui l'annullamento della gara e dell'affidamento comporta l'annullamento del contratto che sia stato concluso all'esito»), considerando che non è rappresentabile una lesione del principio dell'affidamento in relazione ad un'attività legislativa che si presenti doverosa per la Regione in ragione della necessità di allineare le norme di diritto interno allo statuto unionale in materia di appalti pubblici («si tratta, piuttosto, di ribadire e sottolineare che il [OSCURATO:PERSONA], errando in diritto, ha fatto derivare conseguenze di natura risarcitoria da una condotta totalmente estranea agli obblighi endosocietari assunti dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] come socio di [OSCURATO:PERSONA] spa» ovvero «dall'esercizio della propria potestà legislativa che gli arbitri non soltanto hanno esplicitamente affermato cl non poter sindacare ma che, per altro verso, hanno considerato doverosa in quanto necessaria ad adeguare l'assetto normativo introdotto con la legge 37 del 2002 ai rilievi della Commissione UE e degli altri organi che ne avevano denunciato profili di illegittimità»). 1.4. La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dal [OSCURATO:PERSONA] - a cui nelle more è subentrato il suo fallimento - con cinque motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, ai quali resiste la Regione con controricorso in cui propone ricorso incidentale sulla base di due motivi, seguiti da memoria, avente tuttavia carattere pregiudiziale. Requisitorie scritte del Pubblico Ministero. RG 14731/16 [OSCURATO:PERSONA]—[OSCURATO:PERSONA]. Con [OSCURATO:PERSONA] 2. Quantunque le doglianze rassegnate dalla ricorrente incidentale rivestano carattere pregiudiziale rispetto all'esame del ricorso principale, contestando, per vero, l'assunto decisorio enunciato dal giudice del gravame in ordine all'eccepita estraneità della controversia alla giurisdizione del giudice privato, il carattere condizionato che occorre riconoscere ad esse in considerazione del fatto che la Regione è risultata vittoriosa all'esito del giudizio di gravame consente di differirne l'esame - in ciò assorbendosi anche il contrario rilievo del Pubblico Ministero - all'esito del giudizio sul ricorso principale, in piana applicazione del principio secondo cui «il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito ... ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale» (Cass., Sez. U, 25/03/2013, n. 7381; Cass., Sez. III, 14/03/2018, n. 6138; Cass., Sez. I, 6/03/2015, n. 4619). 3.1. Muovendo, dunque, dall'esame del primo motivo del ricorso principale, con esso si lamenta la violazione dell'art. 829 cod. proc. civ. avendo il decidente ritenuto ammissibili i proposti motivi di gravame quantunque essi fossero privi di specificità. Per vero né dalla rubrica premessa ai motivi, né dalla loro illustrazione era possibile evincere quali fossero le norme regolatrici della fattispecie e quali fossero le affermazioni contenute nel lodo in contrasto con esse, sicché l'impugnazione proposta dalla Regione avrebbe dovuto «essere RG 14731/16 [OSCURATO:PERSONA]—[OSCURATO:PERSONA]. Con dichiarata inammissibile per violazione delle regole sulla specificità dei motivi di impugnazione da un lato (se si ritiene che abbia denunciato una violazione di norme di diritto) o per formulazione di un motivo non deducibile con l'art. 829 c.p.c. dall'altro (se si ritiene che abbia denunciato erronee e contraddittorie valutazioni del collegio arbitrale)». 3.2. Il motivo, così come declinato dal ricorrente, è affetto da pregiudiziale inammissibilità per difetto di autosufficienza, in quanto nella sua illustrazione si omette di trascrivere o di riprodurre in extenso il testo delle doglianze asseritamente prive di specificità, in tal modo precludendo alla Corte di prendere cognizione ex actis prima ancora che della decisività di esse della loro veridicità. Al riguardo è infatti appena il caso di ricordare che «i 'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso» (Cass., Sez. I, 6/09/2021, n. 24048) e di ribadire ancora il convincimento, esternato segnatamente in relazione all'appello, che «il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., RG 14731/16 [OSCURATO:PERSONA]—[OSCURATO:PERSONA]. Cons u li conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte» (Cass., Sez. I, 23/12/2020, n. 29495). 4.1. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione delle norme in materia di inadempimento e di risarcimento del danno da inadempimento. Il decidente, si sostiene, avrebbe erroneamente ritenuto che l'impugnato pronunciamento arbitrale avesse contraddittoriamente argomentato la responsabilità della Regione sul duplice rilievo delle aspettative create in capo al Consorzio e della cogenza degli obblighi negoziali relativi alle opere strategiche pur considerando che la Regione avrebbe dovuto astenersi da ogni iniziativa in favore di Arcea stante la sua contrarietà al diritto unionale. Al contrario poiché la declaratoria pronunciata dagli arbitri discendeva dalla lesione dell'affidamento riposto dal Consorzio nella continuità dell'impegno negoziale «il lodo non contiene sul punto alcuna contraddizione, perché anzi vi è anzi piena compatibilità tra il ritenere da un lato che la Regione era tenuta ad uniformarsi alla normativa comunitaria; dall'altro, che la Regione stessa, a conoscenza del procedimento di infrazione e proprio perché tenuta ad uniformarsi alla normativa comunitaria, non avrebbe dovuto generare nel socio di minoranza l'affidamento sullo svolgimento delle attività convenute, continuando ad affidare allo stesso ulteriori compiti ed attività». 4.2. Il motivo non ha pregio. E' stabile convinzione di questa Corte che il controllo di legittimità esperibile in relazione alla sentenza che decide sull'impugnazione del lodo, lungi dal poter procedere al riesame del responso arbitrale onde è precluso alla Corte il diretto scrutinio del lodo, si esercita unicamente sul pronunciamento adottato dalla Corte d'Appello al solo fine di riscontrarne la conformità alla legge e la congruità della motivazione. RG 14731/16 [OSCURATO:PERSONA]—[OSCURATO:PERSONA]. Con A questo primo rilievo, che non diversamente da quanto avviene in relazione ad una qualsiasi sentenza direttamente censurabile in cassazione riconduce l'oggetto dell'impugnazione nel solco dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., se ne accompagna, in chiave restrittiva rispetto all'arco delle contestazioni sollevabili con riferimento alla norma testé richiamata, un altro inteso a rimarcare la peculiarità del giudizio che ha luogo a mente dell'art. 829 cod. proc. civ. Si impone al riguardo infatti di ricordare che il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale che si svolge davanti alla Corte d'Appello, costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati "errores in procedendo" specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, comma 2, cod. proc. civ. (Cass., Sez. I, 18/10/2013, n. 23675). Pur svolgendosi avanti alla Corte d'appello il giudizio in questione non ha infatti la consistenza di una revisio prioris instantiae e non costituisce perciò una reiterazione in secondo grado del giudizio svoltosi avanti agli arbitri, all'esito del quale come in un ordinario giudizio di appello sia consentito al decidente di sindacare nel merito la decisione assunta dagli arbitri sostituendola, in caso di riforma, con la propria. Esso dà vita, in coerenza con la struttura bifasica del procedimento, inizialmente al c.d. iudicium rescindens, che consiste unicamente nell'accertare se sussista taluna delle nullità previste dall'art. 829 cod. proc. civ. come conseguenza di errori in procedendo oppure in iudicando e, soltanto se il giudizio rescindente si conclude con il positivo accertamento di uno dei motivi di nullità del lodo, è possibile, giusta l'art. 830 cod. proc. civ. il riesame nel successivo iudicium rescissorium, del merito della pronuncia arbitrale (Cass., Sez. I, 22/03/2007, n. 6986). Da ciò deriva che, allorché la Corte di Cassazione sia chiamata a riscontrare la conformità alla legge e la congruità della motivazione enunciata dalla Corte d'Appello a suffragio della decisione pronunciata a mente dell'art. 829 c d. pro RG 14731/16 [OSCURATO:PERSONA]—[OSCURATO:PERSONA]. ulli civ., il controllo così promosso, da un lato, deve svolgersi, come di consueto, in aderenza ai limiti propri del giudizio di legittimità e, dall'altro, deve considerare che a sua volta anche il giudizio declinato in sede rescindente non è un giudizio a critica libera, dovendo l'impugnazione del lodo essere tassativamente veicolata all'attenzione del giudice chiamato a pronunciarsi su di essa per mezzo di uno dei motivi previsti dall'art. 829 cod. proc. civ. La conseguenza di queste osservazioni, per quanto qui rileva, è che il vizio di contraddittorietà della motivazione lumeggiato dalla Corte d'Appello ai fini di rimarcare il vulnus argomentativo che infirma il ragionamento arbitrale può ritenersi integrare un'autonoma ragione della decisione nei ristretti limiti in cui ne è ammessa la censurabilità a mente dell'art. 829 cod. proc. civ. E poiché, come si insegna abitualmente da questa Corte, la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire riter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass., Sez. I, 5/02/2021, n. 2747), la conclusione che si impone nel nostro caso è che la criticità rilevata dalla Corte d'Appello non incarna una ratio decidendi autonomamente aggredibile, dato che essa non avrebbe potuto dichiarare la nullità del lodo per la ragione indicata con il motivo, avendone invero evidenziato al più !Incoerenza concettuale, ma non certo la sua incomprensibilità. Se a ciò, del resto, reca indirettamente conforto il fatto che la Corte d'Appello, dopo aver insistito su questo aspetto, argomenta le ragioni della nullità del lodo - non senza in questo quadro pure prendere posizione in senso contrario all'applicabilità nella specie delle disposizioni salvifiche vigenti in materia di opere strategiche - facendo RG 14731/16 [OSCURATO:PERSONA]—[OSCURATO:PERSONA].più convinto richiamo all'inconfigurabilità di una lesione del principio dell'affidamento in dipendenza di un'attività non vincolabile come quella legislativa, se ne ricava che la doglianza esternata non è decisiva e che il motivo, di conseguenza, non può trovare alcun seguito. 5.1. Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione dei principi in tema di rapporto tra invalidità dell'atto di affidamento e sorte del contratto in relazione alla disciplina propria delle opere strategiche. La Corte d'Appello, si sostiene, ha ritenuto non applicabile nella specie il principio che trova invece applicazione in materia di opere strategiche secondo il quale il contratto concluso a valle dell'affidamento illegittimo tra amministrazione ed affidatario rimane comunque valido ed efficace tra le parti perché detto principio avrebbe carattere eccezionale e sarebbe insuscettibile di applicazione analogica a fattispecie diverse da quelle in cui sia intervenuto l'annullamento dell'affidamento in sede giurisdizionale. Al contrario, per le vicende che hanno accompagnato la gestazione della norma che porterebbero ad escluderne il carattere derogatorio e per il dibattito che ne è seguito, orientato ad assicurare l'applicazione di essa anche all'ipotesi dell'annullamento d'ufficio, «si può invece ritenere che quello in esame - della conservazione della efficacia del contratto - rappresenti un principio generale in tema di opere cosiddette strategiche insito nel sistema, volto a regolare proprio situazioni come quella che ci occupa». 5.2. Il motivo non ha pregio. Eppur vero che la Corte d'Appello non ha mancato di esprimere sulla questione il proprio intendimento, confutando la tesi arbitrale che aveva ritenuto di estendere alla fattispecie in disamina la speciale disposizione ora racchiusa nell'art. 125, comma 3, cod. proc. amm. in forza della quale in relazione alle cosiddette opere strategiche «I RG 14731/16 [OSCURATO:PERSONA]—[OSCURATO:PERSONA]. ns.MaruI1i sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente»; e che da essa aveva perciò tratto l'illazione che la Regione, restandone vincolata, non avrebbe potuto sottrarsi agli obblighi contratti, tra gli altri, anche con il Consorzio segnatamente nella convenzione stipulata nel maggio 2003. E tuttavia la doglianza, pur interloquendo criticamente sul punto perché la norma al contrario di quanto affermato dalla Corte d'Appello non avrebbe carattere derogatorio e sarebbe invece espressione di un principio generale applicabile anche nel caso di specie, non coglie in tutta la sua estensione l'esatta portata del ragionamento decisorio in cui l'affermazione censurata si colloca. 5.3. In questa cornice il decidente si è dato), infatti, cura di chiarire, richiamando all'attenzione la peculiarità della vicenda in giudizio, che l'affrancamento della Regione dagli obblighi negoziali a suo tempo assunti non era conseguenza di un annullamento giurisdizionale o disposto in via di autotutela dell'affidamento in favore di Arcea, ma rifletteva ben diversamente gli effetti di una modificazione del quadro legislativo regionale resasi doverosa al fine rendere le disposizioni di settore compatibili con la disciplina unionale in materia di appalti pubblici. Si legge significativamente in sentenza, subito dopo la smentita riservata all'argomento sulla conservazione del contratto, che l'impugnata decisione risulta così viziata per la violazione delle norme in tema di inadempimento contrattuale «non potendosi nemmeno in astratto configurare un inadempimento della Regione [OSCURATO:PERSONA] ai suoi obblighi di socio della società mista, né per il fatto di aver modificato la legge (iniziativa che, a prescindere dalla impossibilità di ricondurla agli obblighi stabiliti in sede endosocietaria, lo stesso collegio ritiene d'altra parte doverosa alla luce di quanto contestato in sede comunitaria ed interna), né, nemmeno, nell'aver continuato ad RG 14731/16 [OSCURATO:PERSONA]—[OSCURATO:PERSONA]. rulli affidare incarichi pur dopo le contestazioni comunitarie». E questo, perché, si tratta «di ribadire e sottolineare che il [OSCURATO:PERSONA], errando in diritto, ha fatto derivare conseguenze di natura risarcitoria da una condotta totalmente estranea agli obblighi endosocietari assunti dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] come socio di [OSCURATO:PERSONA] spa» ovvero «dall'esercizio della propria potestà legislativa che gli arbitri non soltanto hanno esplicitamente affermato d non poter sindacare ma che, per altro verso, hanno considerato doverosa in quanto necessaria ad adeguare l'assetto normativo introdotto con la legge 37 del 2002 ai rilievi della Commissione UE e degli altri organi che ne avevano denunciato profili di illegittimità». E' dunque evidente che nel ragionare in questi termini la Corte d'Appello, pur non ignorando l'argomento valorizzato dagli arbitri in direzione della conservazione del contratto, non ne ha fatto tuttavia l'asse portante della propria decisione intendendo, più modestamente, scioglierne gli effetti, viceversa enfatizzati dal ricorrente facendone con il motivo in disamina oggetto di specifica censura, sullo sfondo di un più ampio ordito motivazionale in cui è l'impossibilità di sindacare in funzione risarcitoria un'attività non vincolata com'è di regola l'attività legislativa a dare corpo e sostanza al pronunciamento impugnato. Ne discende, non diversamente da quanto si è già notato per l'innanzi, che il motivo non coglie esattamente la ratio decidendi così enunciata e non merita, di conseguenza, seguito alcuno. 6. Con il quarto motivo del ricorso principale si lamenta, in relazione alla pronuncia di rigetto in sede rescissoria delle istanze risarcitorie declinate dal ricorrente, la violazione dei principi e delle regole in tema di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, nonché in materia di inadempimento. Il motivo, sostenendosi che «l'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso che precedono comporterebbe l'automatica caducazione della RG 14731/16 [OSCURATO:PERSONA]—[OSCURATO:PERSONA]. ot.ITìutii i \, parte della sentenza qui impugnata», si sottrae al chiesto scrutinio essendo stati i precedenti motivi tutti integralmente disattesi. 7.1. Con il quinto motivo del ricorso principale si lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in relazione alla dichiarata nullità del lodo per aver gli arbitri condannato la Regione a corrispondere al Consorzio un ulteriore differenza remunerativa oltre alle somme già liquidate in via stragiudiziale. La Corte d'Appello, si sostiene, avrebbe accolto il nono motivo di impugnazione sul punto ritenendo che gli arbitri avessero pronunciato sul punto pur in mancanza di domanda. Al contrario, considerando il terzo ed il quinto quesito sottoposti al giudizio degli arbitri a mezzo dei quali si era chiesto che la Regione fosse condannata in ragione dell'ingiustificato arricchimento procuratole dalle attività dispiegate a suo vantaggio dal Consozio, la conclusione enunciata dal decidente risulta errata poiché il collegio arbitrale, in accoglimento del detto quinto quesito «ha riconosciuto l'ingiustificato arricchimento determinatosi in capo alla Regione [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dei fatti ascritti e conseguentemente non ha affatto pronunciato in assenza di una domanda» 7.2. Il motivo non ha pregio. La Corte d'Appello, nell'accogliere sul punto il gravame regionale, ha richiamato l'attenzione sul fatto che nel sottoscrivere la scrittura, nella quale si dava atto che la Regione per l'attività sino ad allora svolta aveva corrisposto al Consorzio la somma di 32.688.985,00 euro oltre agli accessori di legge, il Consorzio si era detto soddisfatto di ogni pretesa e non di aver, perciò, più nulla da pretendere «ad alcun titolo o ragione comunque connesso, dipendente o collegato alle opere prestate» , in tal modo rappresentando di essere «ben consapevole di aver sottoscritto una scrittura in cui aveva dato atto di aver ricevuto la somma sopra indicata "a saldo" dell'attività di progettazione che era RG 14731/16 [OSCURATO:PERSONA]—Regione [OSCURATO:PERSONA] stata effettivamente svolta a favore di [OSCURATO:PERSONA]». E da ciò ha tratto la conclusione che il Consorzio «non aveva svolto alcuna domanda che avesse ad oggetto siffatti compensi», dichiarando di conseguenza la nullità del lodo che aveva invece provveduto in senso contrario. Ora il motivo non aggredisce lo specifico argomento fatto valere in senso favorevole all'impugnante dalla Corte d'Appello, e già per questa ragione andrebbe dato atto che esso non si confronta con le ragioni della decisione, rendendosi come tale inammissibile per difetto di specificità. Il motivo insiste invece sul diverso rilievo che la domanda relativa alla corrispondenza delle differenze sarebbe enucleabile dal combinato disposto del terzo e dal quinto quesito agli arbitri; ma anche sotto questo profilo esso va parimenti incontro a una declaratoria di inammissibilità, posto che la Corte d'Appello, scrutinandone il contenuto, ha avuto l'agio di osservare che il quesito «non contempla affatto una domanda relativa alla "differenze" tra il valore dell'attività di progettazione espletata e quanto effettivamente conseguito da Consorzio 2050 a titolo di remunerazione dell'attività svolta». E' infatti appena il caso di osservare che la Corte d'Appello ha in tal modo proceduto ad interpretare la domanda proposta in sede arbitrale e che l'apprezzamento da essa cosi operato non si presta a censure in questa sede. 8. Il ricorso principale del Consorzio va dunque, conclusivamente, respinto ed il ricorso incidentale della Regione resta conseguentemente assorbito. 9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. RG 14731/16 [OSCURATO:PERSONA]—[OSCURATO:PERSONA]. arulli P.Q.M. Respinge il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della parte controricorrente al ricorso principale in euro 65.200,00, di cui euro 200,00, oltre al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a ti