CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23990/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13959/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – società a responsabilità limitata con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] di Bruno, 4 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente - Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1578/2020, depositata il 2 marzo 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico propone ricorso per cassazione Oggetto: sentenza di fallimento avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 2 marzo 2020, di reiezione del suo reclamo avverso la sentenza del locale Tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento; -la sentenza impugnata dà atto che il giudice di primo grado aveva dichiarato il fallimento della società a seguito di una prima pronuncia della Corte di appello resa ai sensi dell’art. 22, legge fall., e che il reclamo era fondato sull’insussistenza dello stato di insolvenza e sulla presenza, piuttosto, di una situazione di difficoltà finanziaria momentanea e transeunte legata alle dinamiche del settore di operatività; - motiva, quindi, il rigetto del reclamo con la constatazione della sussistenza di elementi rivelatori dell’incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, quali l’elevatissimo debito erariale (per un importo di oltre euro 100 mln.), l’esiguità delle disponibilità sui conti correnti intestati alla società (per una liquidità giacente di poco superiore a euro 16.000,00), la sospetta dispersione del patrimonio immobiliare (a seguito del conferimento dei cespiti a società riconducili all’amministratore unico della società fallita e ai suoi familiari) e la sostanziale illiquidità dei crediti, ormai deteriorati; -il ricorso è affidato a due motivi; -resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] della società ricorrente; -l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] non spiega alcuna difesa; - le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di fatti decisivi e controversi del giudizio, individuati nell’accesso alla definizione agevolata relativa al debito erariale esposto in una cartella di pagamento per l’importo di euro 7.045.425,54, intervenuta successivamente al primo giudizio di reclamo, evidenziando che lo stato di insolvenza era stato desunto dall’esistenza di una siffatta esposizione; -il motivo, diversamente da quanto sostenuto dal controricorrente, non è inammissibile in ragione dell’operatività dell’art. 348-ter cod. proc. civ., il quale non trova applicazione al procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, compiutamente regolato dall’art. 18, legge fall., avuto riguardo al peculiare effetto devolutivo che caratterizza tale giudizio e alla possibilità di allegazione di fatti nuovi idonei a sovvertire l’esito del procedimento davanti al tribunale fallimentare (cfr. Cass. 6 marzo 2017, n. 5520); - il motivo è, invece, inammissibile per difetto del requisito della decisività del fattodedotto; - infatti, la Corte di appello, pur non prendendo pun tualmente in considerazione tale circostanza – ossia, l’accesso alla definizione agevolata del credito erariale indicato in una cartella di pagamento –, ha rilevato che sussisteva no ulteriori debiti emersi dalla presentazione di domande di ammissione al passivo, nonché altro debito erariale all’evidenza non interessato dalla richiamata domanda di definizione agevolata; - ha, quindi, concluso che, oltre al contenzioso con l’agente riscossore, l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati, di importo superiore a euro 30.000,00, valutato unitamente alla insussistenza di un attivo sufficiente, alla dispersione del patrimonio immobiliare e alla sostanziale illiquidità dei crediti vantati, in quanto deteriorati, costituissero sintomi rivelatori dell’impossibilità per la società di fare fronte alle proprie obbligazioni; - da quanto riferito emerge che la mancata considerazione dell’accesso alla definizione agevolata della pendenza con l’ente riscossore – il cui effetto estintivo, peraltro, dipende dal regolare pagamento delle rate previste – non conduce necessariamente, anche laddove dimostrato, alla invalidazione, con un giudizio di certezza o, comunque, di elevata probabilità logica, del convincimento del giudice di merito, avuto riguardo alla presenza di altri elementi fattuali su cui è ancorato tale convincimento e alla rilevanza loro attribuita (cfr. sul tema della decisività del fatto storico asseritamente non esaminato, Cass. 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., ord., 17 giugno 2019, n. 16214); - con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, l. fall., per aver la sentenza impugnata ritenuto che sussistesse uno stato di insolvenza sulla base del mero raffronto tra il credito vantato dall’ente riscossore e la disponibilità patrimoniale della società, valutata staticamente e non prospettivamente; -il motivo è inammissibile; - si osserva, in primo luogo, che la doglianza muove da un’errata interpretazione della sentenza impugnata, la quale ha valutato la sussistenza dello stato di insolvenza alla luce della globale situazione debitoria della società, non circoscritta al debito contestato nei confronti dell’ente riscossore; -in secondo luogo, si rammenta che lo stato di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento richiede una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Cass. 22 febbraio 2022, n. 5856; Cass. 20 novembre 2018, n. 29913; Cass. 27 febbraio 2008, n. 5215); - se è vero che, come sostenuto dalla ricorrente, l’ accertamento di una siffatta situazione d'impotenza va desunto , più che d a l mero dato statico del rapporto tra attività e passività, dal dato dinamico concernente l’impossibilità dell'impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato (così, da ultimo, Cass. 3 marzi 2022, n. 7087), ciononostante la prognosi di irreversibile incapacità ad adempiere alle obbligazioni può formularsi, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debit i, laddove sintomatico di un’inidoneità solutoria strutturale del debitore; -la sentenza impugnata, nel valutare l’inadempimento della società unitamente ad una pluralità di elementi ritenuto convergenti verso la dimostrazione di un’incapacità della società medesima di far fronte alle proprie obbligazioni, ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, per cui si sottrae alla censura prospettata; -sotto altro aspetto, si evidenzia che i l convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce, in questa prospettiva, un apprezzamento di fatto non utilmente censurato dalla ricorrente; - pertanto, per le già indicate considerazioni il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali sono dovute secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst