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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48518/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso propbsto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: ITALIANA ASS.[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per il rigetto dei ricorsi.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia, nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento, riportandosi alla memoria in atti.

E' presente altresì l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRAPANI nell'interesse del responsabile civile ITALIANA ASS.[OSCURATO:PERSONA] nonché in sostituzione, per delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore insiste per la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Palermo, a seguito di appello proposto dalle parti civili e dal Pubblico Ministero, con sentenza del 4 maggio 2021. ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di omicidio colposo (art. 589 bis, commi 1, 7, 8, cod. pen.) in" danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deceduti rispettivamente il 29 agosto 2016, il 4 settembre 2016 e il 10 settembre 2016

1.1. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale ricostruito nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. [OSCURATO:PERSONA], procedendo a bordo della sua auto [OSCURATO:PERSONA] lungo la strada provinciale 18, con direzione Valderic. nel tratto collegante Custonaci con [OSCURATO:PERSONA], pervenuto alla intersezione con via Posi era scontrato con violento impatto tater° frontale con la vettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], sulla quale viaggiavano Spezia e Scarcella: la vettura [OSCURATO:PERSONA] aveva svoltato a sinistra per inserirsi nel flusso della circolazione nel medesimo senso di marcia della [OSCURATO:PERSONA], senza rispettare l'obbligo di arresto e di dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla S.P. 19 imposto dal segnale di 5top esistente.

1.2. Nel capo di imputazione a Prinzivallil, quali addebiti di colpa/ erano contestati l'imprudenza, la negligenza e l'imperizia nonché la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale e segnatamente dell'art. 141 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285.

2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso, ai soli effetti civili, con unico atto congiunto/ le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo hanno dedotto il vizio di motivazione in ordine alle censure svolte con l'appello dalla parte civile.

Il difensore osserva che, dopo che con l'impugnazione erano state sollevate plurime doglianze (quali il travisamento delle risultanze della consulenza tecnica del Pubblico Ministero e la mancata considerazione delle risultanze delle consulenza tecnica di parte civile e della testimonianza del teste oculare [OSCURATO:PERSONA], pure trasportato sulla [OSCURATO:PERSONA], in merito alla presenza di una terza auto nel luogo del sinistro e all'osservanza da parte di Coppola del segnale di stop), la Corte nulla aveva replicato al riguardo, ma si era limitata a riproporre i medesimi punti già analizzati dal giudice di primo grado, così incorrendo nella medesima omissione di valutazione degli aspetti su indicati.2.2.

Con il secondo motivo hanno dedotto il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle consulenze tecniche del Pubblico Ministero e della Parte Civile.

Il difensore lamenta che la Corte di Appello e, prima ancora il Tribunale, nel fondare la pronuncia assolutoria sulla base delle risultanze delle consulenze tecniche in atti, avrebbero riassunto in modo parziale gli accertamenti svolti, travisando il contenuto della consulenza del Pubblico Ministero e omettendo di considerare la consulenza delle Parti civili. [OSCURATO:PERSONA] del PM, invero, aveva rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non si era accorto, se non all'ultimo istante, dell'ostacolo sulla carreggiata rappresentato dall'auto [OSCURATO:PERSONA] ed aveva, pertanto, ritenuto non improbabile che nella scena del tragico evento fosse presente anche una terza autovettura: quest'ultima, nell' approssimarsi all'incrocio con l'intenzione di svoltare per immettersi in via Po, avrebbe potuto coprire con la sua sagoma parte della visuale al conducente della [OSCURATO:PERSONA], essendo, peraltro, tale tesi avvalorata dalle dichiarazioni del teste Guicciardi, trasportato sulla [OSCURATO:PERSONA] e sopravvissuto all'incidente. [OSCURATO:PERSONA] del Pubblico Ministero, inoltre, aveva ipotizzato una, sia pure sfumata, responsabilità del conducente della [OSCURATO:PERSONA] da ricercarsi in una condotta di guida non prudente in prossimità di un incrocio e aveva affermato che una velocità più moderata e adattata alle condizioni ambientali e di traffico, così come richiesto dall'art. 141 CdS, avrebbe potuto ridimensionare negli effetti la tragica vicenda.

Le risultanze della [OSCURATO:PERSONA] della parte civile erano state del tutto trascurate in entrambe le sentenze, essendosi limitati il Tribunale a qualificare tali risultanze come "ipotesi non corroborate da alcun oggettivo riscontro" e la Corte a rilevare la "mancanza di qualsiasi epifania istruttoria" a proposito della presenza di un terzo veicolo.

I giudici, inoltre, non si erano confrontati con i dati tecnici su cuisi era fondata la ricostruzione alternativa proposta, secondo la quale l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'urto stava procedendo a cavallo della linea di mezzeria, mentre la [OSCURATO:PERSONA] immessasi sulla SP 18 era già nella opposta corsia di marcia. [OSCURATO:PERSONA] delle parti civili aveva confutato le risultanze emerse dalla perizia di ufficio anche durante l'esame avvenuto nel corso della udienza dibattimentale e tali rilievi (in merito alla individuazione del punto d'urto , alla errata valutazione dei coefficienti di attrito, alla valutazione della velocità della [OSCURATO:PERSONA]) erano stati ignorati dai giudici di merito.

2.3. Con il terzo motivo, hanno dedotto il vizio di motivazione e travisamento della dichiarazioni del teste oculare [OSCURATO:PERSONA].

I giudici di primo e di secondo grado, nel ritenere non suffragata da riscontri l'ipotesi della presenza di una terza auto a copertura della visuale del [OSCURATO:PERSONA] e del Coppola, non avevano considerato che tale ipotesi era, invece, avvalorata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle parti civili e della dichiarazioni del teste oculare pure trasportato sulla [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confermato la presenza di un'autovettura che proveniva da sinistra e doveva entrare nella strada ed aveva affermato, altresì, che la [OSCURATO:PERSONA] si era fermata allo stop.

2.4. Con il quarto motivo hanno dedotto la violazione di legge ed lin particolare/ l'erronea applicazione del principio dell'affidamento nell'ambito della circolazione stradale.

Il difensore lamenta che la Corte avrebbe apoditticamente qualificato come imprevedibile la manovra di svolta a sinistra effettuata da [OSCURATO:PERSONA].

Anche a voler escludere che [OSCURATO:PERSONA] avesse effettuato una irregolare manovra di sorpasso, questi aveva comunque tenuto una condotta di guida imprudente in relazione al contesto dei luoghi e una velocità non adeguata e, in tal modo, aveva cagionato l'impatto con la [OSCURATO:PERSONA] condotta da Coppola.

3. In data 10 febbraio 2023 sono pervenute le conclusioni del difensore del Responsabile Civile "Italiana [OSCURATO:SOCIETA]".

In data 16 febbraio 2023 sono pervenute le conclusioni del difensore delle parte civili.

4. In esito alla discussione le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

2. Si deve premettere che nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218).

Va, inoltre, ribadito che nella motivazione della sentenza confermativa di quella di primo grado, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.254107; Sez. 4 n. 6501 del 26/01/2021PMT c/[OSCURATO:PERSONA]. 281049).

Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584).

Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Ciò premesso, il primo e il secondo motivo, volti a sottoporre a questa Corte una diversa lettura del compendio probatorio, al fine di avallare la tesi, già ritenuta non riscontrata dai giudici di merito , per cui sul luogo del sinistro sarebbe stata presente una terza auto, sono inammissibili o comunque manifestamente infondati.

Nel caso di specie la doppia conforme pronuncia assolutoria si fonda sulla disamina della conclusioni delle consulenze tecniche disposte dalla parte civile, dall'imputato, dal Pubblico Ministero e, soprattutto, della perizia disposta in primo grado.

Il Tribunale, sulla scorta di tali acquisizioni analiticamente riportate ed in particolare delle conclusioni dei periti cui ha aderito, ha ritenuto che l'incidente ebbe a verificarsi a causa del mancato rispetto dello stop da parte del conducente della [OSCURATO:PERSONA], che stava procedendo ad una velocità di 20 km/h e che aveva impattato contro la [OSCURATO:PERSONA], la cui velocità di marcia era stata stimata da tutti gli esperti, ivi compreso il Consulente della parte civile, come inferiore ai 90 Km/h, limite vigente in loco; di contro, ha valutato come non meritevoli di seguito le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] di parte civile, in quanto fondate sull'ipotesi priva di riscontro oggettivo per cui [OSCURATO:PERSONA] non si era avveduto dell'auto condotta da Coppola, in quanto aveva la visuale coperta da altra auto che lo precedeva (pagg. 13 e ss).

La Corte di appello, riepilogando le conclusioni di consulenti e periti, ha rilevato che -Coppola aveva proceduto ad una velocità, pari a 21 km/h, incompatibile con l'obbligo di arrestare la marcia, per dare la precedenza a [OSCURATO:PERSONA] e in ragione delle buone condizioni di visibilità presenti ben avrebbe potuto avvedersi dei veicoli che sopraggiungevano dalla strada provinciale 18 e quindi non solo di quello condotto da [OSCURATO:PERSONA], ma anche di eventuali altri veicoli che lo precedevano. - nel tratto di strada percorso da [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'incidente il limite di velocità non era di 50 km/h, bensi' di 90 km/h, posto che il segnale di divieto di velocità superiore a 50 km/h si trovava a oltre 250 metri dall'incrocio teatro del sinistro ta2e2E119 - [OSCURATO:PERSONA], che procedeva nella propria corsia di marcia, non avrebbe potuto evitare l'impatto, data la repentinità della manovra di svolta di Coppola il cui tempo di esecuzione era stato stimato in 2,5 sec. - l'istruttoria non aveva fatto emergere in alcun modo l'esistenza di mezzi, ipotizzata dalle parte civili.

Sulla base di tale compendio probatorio, la Corte di Appello ha indi concluso che nel caso concreto l'urto da parte di [OSCURATO:PERSONA] non fosse prevedibile ed evitabile e che il tempo stimato della manovra della vittima aveva reso la velocità mantenuta da [OSCURATO:PERSONA], a prescindere da quali fossero i limiti in loco, una variabile indipendente, giacchè anche qualora l'imputato avesse mantenuto una velocità inferiore, non avrebbe comunque potuto evitare l'impatto. 3.1.A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con le risultanze richiamate e non illogico, le censure dei ricorrenti sono meramente reiterative di quelle già dedotte in appello.

Non risponde al vero che nella sentenza impugnata non si sia tenuto conto delle doglianze delle parti civili, posto che i giudici. sia pure in maniera sintetica, sulla base delle emergenze istruttorie e della perizia, hanno escluso la presenza di altre autovetture che potevano aver ostruito la visuale della vittima.

3.2. La Corte, peraltro, nell'aderire alle conclusioni dei periti di ufficio, ha implicitamente rigettato le altre possibili ricostruzioni dell'accaduto veicolate dagli altri esperti e ha dato atto di come le conclusioni del Consulente della parte civile fossero fondate su una circostanza non provata, ovvero sulla presenza di una terza auto sul luogo del sinistro.

Si deve, a tale fine ribadire il principio consolidato secondo cui il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo (Sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020, Grimani, Rv. 279062 - 01) 4.11 terzo motivo, relativo alla omessa valutazione~ delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], trasportato sull'autovettura condotta da Coppola, è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato.

Essendo il motivo incentrato sul contenuto della testimonianza, quest'ultima doveva essere allegata al ricorso o doveva essere in esso integralmente trascritta, in ossequio al principio per cui risultano inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione e pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (sez. 4, n.46979 del 10/11/2015, Bregannotti, Rv. 265053; sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 27007; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419).

In ogni caso dal tenore dello stralcio di dichiarazione riportata nel ricorso (peraltro in dialetto siciliano), non emerge chiaramente che il teste abbia riferito della presenza di altra autovettura, mentre il fatto che l'auto si sia fermata allo stop è smentito dagli accertamenti peritali. 4.11 quarto motivo, relativo alla erronea applicazione del principio dell'affidamento, è manifestamente infondato.

In tema di circolazione stradale, ove la diffusività del pericolo impone un ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti, "il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio, secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità" (ex plurimis Sez.4 n. 24414 del 06/05/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281399; Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; Sez. 4, n. 27513 del 6 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223).

Nel caso in esame la Corte, con un percorso argomentativo non illogico, ha rilevato che la prevedibilità del comportamento altrui deve essere valutata in concreto, in ragione delle emergenze processuali.

Nel caso di specie era stato accertato che Coppola aveva effettuato la manovra di svolta a sinistra in un tempo stimato di circa 2,5 secondi a una velocità di 21 km/h, da considerare incompatibile con l'obbligo di arrestare la marcia per dare la precedenza a [OSCURATO:PERSONA] o a eventuali altri veicoli che lo precedevano, in condizioni di visibilità buone: di contro [OSCURATO:PERSONA] aveva marciato ad una velocità adeguata e, comunque, il tempo stimato della manovra di Coppola aveva reso la velocità mantenuta da [OSCURATO:PERSONA] una variabile indipendente, nel senso che, come chiarito dai periti, quand'anche l'imputato avesse marciato ad auna velocità inferiore, non avrebbe potuto evitare l'impatto.

La censura dei ricorrenti, nel richiamare ancora una volta i passaggi delle consulenze, non si confronta con l'iter motivazionale della sentenza impugnata, fondato, come detto, sulle conclusioni peritali, cui i giudici hanno aderito. 5.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a loro carico, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento elle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso propbsto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: ITALIANA ASS.[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per il rigetto dei ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia, nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento, riportandosi alla memoria in atti. E' presente altresì l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRAPANI nell'interesse del responsabile civile ITALIANA ASS.[OSCURATO:PERSONA] nonché in sostituzione, per delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore insiste per la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Palermo, a seguito di appello proposto dalle parti civili e dal Pubblico Ministero, con sentenza del 4 maggio 2021. ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di omicidio colposo (art. 589 bis, commi 1, 7, 8, cod. pen.) in" danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deceduti rispettivamente il 29 agosto 2016, il 4 settembre 2016 e il 10 settembre 2016 1.1. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale ricostruito nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. [OSCURATO:PERSONA], procedendo a bordo della sua auto [OSCURATO:PERSONA] lungo la strada provinciale 18, con direzione Valderic. nel tratto collegante Custonaci con [OSCURATO:PERSONA], pervenuto alla intersezione con via Posi era scontrato con violento impatto tater° frontale con la vettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], sulla quale viaggiavano Spezia e Scarcella: la vettura [OSCURATO:PERSONA] aveva svoltato a sinistra per inserirsi nel flusso della circolazione nel medesimo senso di marcia della [OSCURATO:PERSONA], senza rispettare l'obbligo di arresto e di dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla S.P. 19 imposto dal segnale di 5top esistente. 1.2. Nel capo di imputazione a Prinzivallil, quali addebiti di colpa/ erano contestati l'imprudenza, la negligenza e l'imperizia nonché la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale e segnatamente dell'art. 141 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso, ai soli effetti civili, con unico atto congiunto/ le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo hanno dedotto il vizio di motivazione in ordine alle censure svolte con l'appello dalla parte civile. Il difensore osserva che, dopo che con l'impugnazione erano state sollevate plurime doglianze (quali il travisamento delle risultanze della consulenza tecnica del Pubblico Ministero e la mancata considerazione delle risultanze delle consulenza tecnica di parte civile e della testimonianza del teste oculare [OSCURATO:PERSONA], pure trasportato sulla [OSCURATO:PERSONA], in merito alla presenza di una terza auto nel luogo del sinistro e all'osservanza da parte di Coppola del segnale di stop), la Corte nulla aveva replicato al riguardo, ma si era limitata a riproporre i medesimi punti già analizzati dal giudice di primo grado, così incorrendo nella medesima omissione di valutazione degli aspetti su indicati.2.2. Con il secondo motivo hanno dedotto il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle consulenze tecniche del Pubblico Ministero e della Parte Civile. Il difensore lamenta che la Corte di Appello e, prima ancora il Tribunale, nel fondare la pronuncia assolutoria sulla base delle risultanze delle consulenze tecniche in atti, avrebbero riassunto in modo parziale gli accertamenti svolti, travisando il contenuto della consulenza del Pubblico Ministero e omettendo di considerare la consulenza delle Parti civili. [OSCURATO:PERSONA] del PM, invero, aveva rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non si era accorto, se non all'ultimo istante, dell'ostacolo sulla carreggiata rappresentato dall'auto [OSCURATO:PERSONA] ed aveva, pertanto, ritenuto non improbabile che nella scena del tragico evento fosse presente anche una terza autovettura: quest'ultima, nell' approssimarsi all'incrocio con l'intenzione di svoltare per immettersi in via Po, avrebbe potuto coprire con la sua sagoma parte della visuale al conducente della [OSCURATO:PERSONA], essendo, peraltro, tale tesi avvalorata dalle dichiarazioni del teste Guicciardi, trasportato sulla [OSCURATO:PERSONA] e sopravvissuto all'incidente. [OSCURATO:PERSONA] del Pubblico Ministero, inoltre, aveva ipotizzato una, sia pure sfumata, responsabilità del conducente della [OSCURATO:PERSONA] da ricercarsi in una condotta di guida non prudente in prossimità di un incrocio e aveva affermato che una velocità più moderata e adattata alle condizioni ambientali e di traffico, così come richiesto dall'art. 141 CdS, avrebbe potuto ridimensionare negli effetti la tragica vicenda. Le risultanze della [OSCURATO:PERSONA] della parte civile erano state del tutto trascurate in entrambe le sentenze, essendosi limitati il Tribunale a qualificare tali risultanze come "ipotesi non corroborate da alcun oggettivo riscontro" e la Corte a rilevare la "mancanza di qualsiasi epifania istruttoria" a proposito della presenza di un terzo veicolo. I giudici, inoltre, non si erano confrontati con i dati tecnici su cuisi era fondata la ricostruzione alternativa proposta, secondo la quale l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'urto stava procedendo a cavallo della linea di mezzeria, mentre la [OSCURATO:PERSONA] immessasi sulla SP 18 era già nella opposta corsia di marcia. [OSCURATO:PERSONA] delle parti civili aveva confutato le risultanze emerse dalla perizia di ufficio anche durante l'esame avvenuto nel corso della udienza dibattimentale e tali rilievi (in merito alla individuazione del punto d'urto , alla errata valutazione dei coefficienti di attrito, alla valutazione della velocità della [OSCURATO:PERSONA]) erano stati ignorati dai giudici di merito. 2.3. Con il terzo motivo, hanno dedotto il vizio di motivazione e travisamento della dichiarazioni del teste oculare [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di primo e di secondo grado, nel ritenere non suffragata da riscontri l'ipotesi della presenza di una terza auto a copertura della visuale del [OSCURATO:PERSONA] e del Coppola, non avevano considerato che tale ipotesi era, invece, avvalorata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle parti civili e della dichiarazioni del teste oculare pure trasportato sulla [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confermato la presenza di un'autovettura che proveniva da sinistra e doveva entrare nella strada ed aveva affermato, altresì, che la [OSCURATO:PERSONA] si era fermata allo stop. 2.4. Con il quarto motivo hanno dedotto la violazione di legge ed lin particolare/ l'erronea applicazione del principio dell'affidamento nell'ambito della circolazione stradale. Il difensore lamenta che la Corte avrebbe apoditticamente qualificato come imprevedibile la manovra di svolta a sinistra effettuata da [OSCURATO:PERSONA]. Anche a voler escludere che [OSCURATO:PERSONA] avesse effettuato una irregolare manovra di sorpasso, questi aveva comunque tenuto una condotta di guida imprudente in relazione al contesto dei luoghi e una velocità non adeguata e, in tal modo, aveva cagionato l'impatto con la [OSCURATO:PERSONA] condotta da Coppola. 3. In data 10 febbraio 2023 sono pervenute le conclusioni del difensore del Responsabile Civile "Italiana [OSCURATO:SOCIETA]". In data 16 febbraio 2023 sono pervenute le conclusioni del difensore delle parte civili. 4. In esito alla discussione le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2. Si deve premettere che nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Va, inoltre, ribadito che nella motivazione della sentenza confermativa di quella di primo grado, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.254107; Sez. 4 n. 6501 del 26/01/2021PMT c/[OSCURATO:PERSONA]. 281049). Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Ciò premesso, il primo e il secondo motivo, volti a sottoporre a questa Corte una diversa lettura del compendio probatorio, al fine di avallare la tesi, già ritenuta non riscontrata dai giudici di merito , per cui sul luogo del sinistro sarebbe stata presente una terza auto, sono inammissibili o comunque manifestamente infondati. Nel caso di specie la doppia conforme pronuncia assolutoria si fonda sulla disamina della conclusioni delle consulenze tecniche disposte dalla parte civile, dall'imputato, dal Pubblico Ministero e, soprattutto, della perizia disposta in primo grado. Il Tribunale, sulla scorta di tali acquisizioni analiticamente riportate ed in particolare delle conclusioni dei periti cui ha aderito, ha ritenuto che l'incidente ebbe a verificarsi a causa del mancato rispetto dello stop da parte del conducente della [OSCURATO:PERSONA], che stava procedendo ad una velocità di 20 km/h e che aveva impattato contro la [OSCURATO:PERSONA], la cui velocità di marcia era stata stimata da tutti gli esperti, ivi compreso il Consulente della parte civile, come inferiore ai 90 Km/h, limite vigente in loco; di contro, ha valutato come non meritevoli di seguito le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] di parte civile, in quanto fondate sull'ipotesi priva di riscontro oggettivo per cui [OSCURATO:PERSONA] non si era avveduto dell'auto condotta da Coppola, in quanto aveva la visuale coperta da altra auto che lo precedeva (pagg. 13 e ss). La Corte di appello, riepilogando le conclusioni di consulenti e periti, ha rilevato che -Coppola aveva proceduto ad una velocità, pari a 21 km/h, incompatibile con l'obbligo di arrestare la marcia, per dare la precedenza a [OSCURATO:PERSONA] e in ragione delle buone condizioni di visibilità presenti ben avrebbe potuto avvedersi dei veicoli che sopraggiungevano dalla strada provinciale 18 e quindi non solo di quello condotto da [OSCURATO:PERSONA], ma anche di eventuali altri veicoli che lo precedevano. - nel tratto di strada percorso da [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'incidente il limite di velocità non era di 50 km/h, bensi' di 90 km/h, posto che il segnale di divieto di velocità superiore a 50 km/h si trovava a oltre 250 metri dall'incrocio teatro del sinistro ta2e2E119 - [OSCURATO:PERSONA], che procedeva nella propria corsia di marcia, non avrebbe potuto evitare l'impatto, data la repentinità della manovra di svolta di Coppola il cui tempo di esecuzione era stato stimato in 2,5 sec. - l'istruttoria non aveva fatto emergere in alcun modo l'esistenza di mezzi, ipotizzata dalle parte civili. Sulla base di tale compendio probatorio, la Corte di Appello ha indi concluso che nel caso concreto l'urto da parte di [OSCURATO:PERSONA] non fosse prevedibile ed evitabile e che il tempo stimato della manovra della vittima aveva reso la velocità mantenuta da [OSCURATO:PERSONA], a prescindere da quali fossero i limiti in loco, una variabile indipendente, giacchè anche qualora l'imputato avesse mantenuto una velocità inferiore, non avrebbe comunque potuto evitare l'impatto. 3.1.A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con le risultanze richiamate e non illogico, le censure dei ricorrenti sono meramente reiterative di quelle già dedotte in appello. Non risponde al vero che nella sentenza impugnata non si sia tenuto conto delle doglianze delle parti civili, posto che i giudici. sia pure in maniera sintetica, sulla base delle emergenze istruttorie e della perizia, hanno escluso la presenza di altre autovetture che potevano aver ostruito la visuale della vittima. 3.2. La Corte, peraltro, nell'aderire alle conclusioni dei periti di ufficio, ha implicitamente rigettato le altre possibili ricostruzioni dell'accaduto veicolate dagli altri esperti e ha dato atto di come le conclusioni del Consulente della parte civile fossero fondate su una circostanza non provata, ovvero sulla presenza di una terza auto sul luogo del sinistro. Si deve, a tale fine ribadire il principio consolidato secondo cui il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo (Sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020, Grimani, Rv. 279062 - 01) 4.11 terzo motivo, relativo alla omessa valutazione~ delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], trasportato sull'autovettura condotta da Coppola, è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Essendo il motivo incentrato sul contenuto della testimonianza, quest'ultima doveva essere allegata al ricorso o doveva essere in esso integralmente trascritta, in ossequio al principio per cui risultano inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione e pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (sez. 4, n.46979 del 10/11/2015, Bregannotti, Rv. 265053; sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 27007; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419). In ogni caso dal tenore dello stralcio di dichiarazione riportata nel ricorso (peraltro in dialetto siciliano), non emerge chiaramente che il teste abbia riferito della presenza di altra autovettura, mentre il fatto che l'auto si sia fermata allo stop è smentito dagli accertamenti peritali. 4.11 quarto motivo, relativo alla erronea applicazione del principio dell'affidamento, è manifestamente infondato. In tema di circolazione stradale, ove la diffusività del pericolo impone un ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti, "il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio, secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità" (ex plurimis Sez.4 n. 24414 del 06/05/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281399; Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; Sez. 4, n. 27513 del 6 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223). Nel caso in esame la Corte, con un percorso argomentativo non illogico, ha rilevato che la prevedibilità del comportamento altrui deve essere valutata in concreto, in ragione delle emergenze processuali. Nel caso di specie era stato accertato che Coppola aveva effettuato la manovra di svolta a sinistra in un tempo stimato di circa 2,5 secondi a una velocità di 21 km/h, da considerare incompatibile con l'obbligo di arrestare la marcia per dare la precedenza a [OSCURATO:PERSONA] o a eventuali altri veicoli che lo precedevano, in condizioni di visibilità buone: di contro [OSCURATO:PERSONA] aveva marciato ad una velocità adeguata e, comunque, il tempo stimato della manovra di Coppola aveva reso la velocità mantenuta da [OSCURATO:PERSONA] una variabile indipendente, nel senso che, come chiarito dai periti, quand'anche l'imputato avesse marciato ad auna velocità inferiore, non avrebbe potuto evitare l'impatto. La censura dei ricorrenti, nel richiamare ancora una volta i passaggi delle consulenze, non si confronta con l'iter motivazionale della sentenza impugnata, fondato, come detto, sulle conclusioni peritali, cui i giudici hanno aderito. 5.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a loro carico, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento elle spese process
Sentenza Cassazione n. 48518/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris