CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 33759/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20761/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo pec del difensore; –ricorrente– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; –controricorrente – avverso l’ordinanza emessa nel procedimento n. 1778/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] svolse attività difensiva in favore di [OSCURATO:PERSONA], parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento penale n.5026/2019 R.G. innanzi al Tribunale di Bologna. La Corte d’appello diBologna, in composizione monocratica, con decreto del 27/09/2022 liquidò a titolo di compenso professionale in favore del difensore la somma di € 900,00 oltre spese forfettizzate, i.v.a. e c.p.a. 2. Avverso tale provvedimento l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso in opposizione lamentando la violazione dell’art. 12, co. 1 , d. m . n. 55 del 10/03/2014, come modificato dal d. m. n. 37 del 8/03/2018, non avendo il provvedimento considerato tra i parametri generali per la determinazione dei compensi, l’esito del procedimento ottenuto per l’assistito, la gravità delle imputazioni, la complessità delle questioni trattate e il numero di documenti ed atti da esaminare. Il Presidente della Corte di Bologna, in parziale accoglimento dell’opposizione, determinò i compensi in € 1.350,00, condannando l’Amministrazione della giustizia alla refusione delle spese del procedimento d’opposizione , di cui € 50 per esborsi ed € 200 a titolo di compenso. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria. I l Ministero della Giustizia resiste con controricorso. 4. Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2233 cod. civ. e 4, co.1 e co.5, d. m. n. 55 del 10/03/2014, come modificato dal d. m. n.37 del 08/03/2018 e, successivamente, dal d. m. n. 147 del 13/08/2022, nonché della tabella n. 12 allegata al medesimo d. m. n. 55/2014 e successive modifiche, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., avendo la Corte d’appello erroneamente quantificato i compensi in forma omnicomprensiva e non già distintamente per ciascuna fase, così da precludere il riscontro della legittimità della relativa liquidazione, e, inoltre, in misura inferiore ai parametri minimi consentiti, con conseguente lesione del decoro professionale. Liquidazione che, in ogni caso, pur applicato lo scaglione più basso (fino a € 1.100,00), in relazione alla tabella 12, non avrebbe potuto essere inferiore a € 247,00. Il ricorrente, inoltre, lamenta l’ingiustizia della riduzione degli esborsi da € 84, 13 a € 50,00. 5. il motivo è fondato nei limiti di cui appresso. Il valore della causa (opposizione avverso decreto di liquidazione delle competenze) si identifica con il “disputatum” (€ 1.350,00 – 900 = € 450,00). Il minimo di tabella, come correttamente indicato dal ricorrente, assomma a € 247,00. [OSCURATO:PERSONA] dell’opposizione ha, quindi, liquidato importo inferiore al minimo per la differenza di € 47,00. Non v’è, quindi, dubbio alcun sul fatto che il Giudice del merito ha inteso riconoscere somma non superiore al minimo. In ragione di ciò, cassata la decisione per avere liquidato compensi in misura inferiore al minimo (si veda, fra le tante, Cass. n. 24993/2023), la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, co. 2, cod. proc. civ., determinandosi il compenso per la fase dell’opposizione in complessive € 247,00, invece che in € 200,00. La doglianza afferente al rimborso delle spese vive è inammissibile per difetto di specificità sotto il profilo dell’autosufficienza, non avendo il ricorrente qui puntualmente allegato gli esborsi effettivamente sostenuti. All’epilogo consegue la condanna del controricorrente alle spese del presente giudizio, che, tenuto conto della natura della causa, del suo valore e delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo. P.Q.M accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida per la fase dell’opposizione la complessiva somma di € 247,00, oltre accessori di legge, in luogo di quella di € 200,00, somma che pone a carico del Ministero della Giustizia. Condanna l’anzidetto Ministero al rimborso delle spese legali del presente giudizio di legittimità, che liquida nella complessiva somma di € 350,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 1