CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12990/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di doglianza, con cui la difesa si duole della conferma della responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione e della mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di incauto acquisto, non si può dedurre; che è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti (alle pagg. 2-3 la Corte del territorio ha spiegato come, non avendo l'imputato fornito alcuna valida spiegazione in ordine alla provenienza dell'autovettura, doveva ritenersi integrata la prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione; invero, [OSCURATO:PERSONA] adottava un comportamento volto a sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine, condotta che ha avvalorato la consapevolezza della illecita provenienza della cosa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M