CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00338/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0 2 0 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],titolare dell’omonima farmacia, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c. in Battipaglia, alla viaRosa Iemma , n. 2 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e dife nde in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difendein virtù di procura speciale a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 374/2020della Corte d’Appello di Salerno, udita la relazione nella camera di consiglio del 28novembre2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RILEVATO CHE1. Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima farmacia in Cava de’ Tirreni, adiva il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Esponeva che erano rimasti insoluti i corrispettivi per le ricette relative all’acquisto di farmaci spedite nel mese di gennaio 2009. Chiedeva ingiungersi all’ “[OSCURATO:PERSONA]” il pagamento dell’importo di euro11.270,00, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e spese di procedura monitoria(cfr. ricorso, pag. 2). 2.Con decreto n. 942/2009 il tribunale pronunciava l’ingiunzione. 3.L’ “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva opposizione. Deduceva, peraltro, che non erano dovuti gli interessi exd.lgs. n. 231/2002. Instava per la revoca dell’ingiunzione(cfr. ricorso, pag. 2). 4.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA]. Instava per il rigetto dell’opposizione(cfr. ricorso, pagg. 2 - 3 ) . 5. Con sentenza n. 1259/2015 i l tribunale rigettava l ’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite(cfr. ricorso, pag. 3). 6.L’ “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva appello. [OSCURATO:PERSONA]. 7. Con sentenza n. 374/20 20 la Corte d’Appello di Salerno accoglieva il gravame e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, revocava l’ingiunzione e condannava l’ “A.S.L. Salerno” a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 11 . 270 ,0 0 , oltre interessi legali a far data dalla notifica dell’ingiunzione; compensava nella misura della metà le spese del doppio grado e condannava l’appellato a pagare all’appellante “A.S.L.” la residua metà. Evidenziava la corte che la sentenza n. 510/2009 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui erano stati riconosciuti all’appellato gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 eda cui l’appellato aveva co r r el a to l’eccepita preclusione da giudicato “esterno”,era priva – così co me aveva rilevato il tribunale - dell’attestazione dell’avvenuto passaggio in giudicato (cfr. sentenza d’appello, pag. 6). Evidenziava altresì, la corte, che il d.lgs. n. 231/2002 si applica alle “transazioni commerciali”, transazioni alle quali è estraneo il rapporto tra il “[OSCURATO:PERSONA]” e la farmacia concernente l’erogazione dell’assistenza farmaceutica (cfr. sentenza d’appello, pag.4). 8.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sulla scorta di duemotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. L’“[OSCURATO:PERSONA]” ha depositato cont r oricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 9.Il ricorrente ha depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 10. Con il primo motivo i l ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Salerno a condannarlo nella misura di ½ alle spese del doppio gradodi giudizio. Deduce che l’appello è stato accolto solo e limitatamente al criterio di computo degli interessi (cfr. ricorso, pag. 6). Deduce quindi che la corte di merito avrebbe dovuto regolare le spese alla stregua dell’esito complessivo della lite e che nella specie,al più, si prospetta un’ipotesi di soccombenza reciproca, atta a giustificare la compensazione delle spese del giudizio(cfr. ricorso, pag. 7).11.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2909 e 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Salerno a rigettare l’eccezione di giudicato “esterno” (cfr. ricorso, pag. 8). Deduce che ha allegato la sentenza n. 510/2009 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con certificazione di mancata proposizione dell’appello ben ché in assenza della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 8). Deduce al contempo che l’efficacia del giudicato si determina al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 324 cod. proc. civ.e che la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. non ha valenza costituiva, viepiù che l’esistenza del giudicato non è stata ex adverso oggetto di contestazione (cfr. ricorso, pag. 9). 12.Il primo motivo è fondato e meritevole di accoglimento. 13.Va ribadita l’elaborazione di questa Corte alla cui stregua i l giudice di appello, allorché – è il caso di specie - riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (cfr. Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423; Cass. (ord.) 12.4.2018, n. 9064; Cass.5 (ord.) 24.1.2017, n. 1775, secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 cod. p roc . c iv. , la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese). 14. Ovviamente , l’ individuazione del soccombente si compie – alla luce dell’esito complessivo della lite - in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi(cfr. Cass. 27.11.2006, n. 25141; Cass. 30.3.2010, n. 7625; Cass. 15.10.2004, n. 20335). 15.Negli enunciati termini in maniera del tutto condivisibil e il ricorrente ha addottoche l’appello è stato accolto solo e limitatamente alla pretesa accessoria degliinteressi (cfr. ricorso, pag. 6). Cosicché, alla stregua del principio di causalità , da riferire all’esito complessivo del giudizio, la parte soccombente - in via prioritaria - è da identificare nell’ “[OSCURATO:PERSONA]”. 16.Il secondo motivo è destituito di fondamento e va respinto.17.Non può non rimarcarsi che è stato lo stesso ricorrente a dar atto di non aver provvedutoal deposito della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. (rubricato “certificato di passaggio in giudicato della sentenza”). 18.In ogni caso, pur a prescindere da tale rilievo, è fuor di dubbio che il giudicato “esterno”– il riferimento evidentemente nella specie è alla sentenza n. 510/2009 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - è assimilabile agli “elementi normativi”, sicché la sua interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell’esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici, e la sua portata va definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24162; Cass. 10.12.2015, n. 24952). In tal guisa,l’interpretazione del giudicato “esterno”può , sì, essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nondimeno nei limitiin cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione in forza del principio di “autosufficienza”di tale mezzo di impugnazione . Cosicché il ricorso deve rip ortare il testo del la sentenza - che si assume passata in giudicato - con richiamo congiunto e della motivazione e del dispositivo, siccome il solo dispositivo non è bastevole alla compre nsione del comando giudiziale (cfr. Cass. 19.8.2020, n. 17310; Cass. sez. lav. 8.3.2018, n. 5508; Cass. 23.6.2017, n. 15737; Cass. 11.2.2015, n. 2617;Cass. sez. lav. 13.12.2006, n. 26627). 19.Su tale scorta si rimarca quanto segue. Ilricorrente si è limitato a riprodurre nel corpo del ricorso (cfr. pag. 9 ) un singolo stralcio della sentenza n. 510/2009 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha dato vita al giudicato “esterno” destinato –assume – ad esplicar valenza nel caso di specie.In tal guisa risulta preclusoil riscontro ed il vaglio dei suoi assunti . Ben vero, il difetto di “autosufficienza” e, prim’ancora, di “specificità” del motivo di ricorso riveste valenza pur alla luce dell’elaborazione delle sezioni unite di questa Corte. Ossianel segno della pronuncia n. 8950 del 18.3.2022 delle sezioni unite , ove si è puntualizzato che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, cod.proc. c iv ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021), non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure. Ossia nel segno della pronuncia n. 20181 del 25.7.2019 delle sezioni unite, ove si è puntualizzato che l’ “error in procedendo” non è rilevabile ex officioe che questo Giudicenon può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’ “error”. 20.In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 374/2020 della Corte d’Appello di Salernova cassata. Nulla osta, giacché non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a che la causa, ai sensi dell’art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ. e per quanto postulato dall’accoglimento del primomotivo, sia decisa nel merito e quindi a chesiano ribadit e nei relativi quantum la liquidazione delle spese di prime cure (queste ultime dalla corte d’appello liquidate nella misura di cui al primo dictum) e la liquidazione delle spese di seconde cure nonché la compensazione delle spese di prime cure e di seconde cure fino a concorrenza della metà ed a che l’ “[OSCURATO:PERSONA]” sia condannata a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la residua metà con il rimborso forfettario e con gli accessori nella misura di legge. 21. In dipendenza del parziale accoglimento del ricorso per cassazione si giustifica la compensazione fino a concorrenza della metà delle spese del presente giudizio di legittimità; l’ “[OSCURATO:PERSONA]” va condannata a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la residua metà così come da dispositivo. 22. In dipendenza del parziale accoglimento del ricorso n on sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrent e sia tenut o a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 del medesimo d.P.R. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’accolto motivo la sentenza n. 374/2020 della Corte d’Appello di Salerno e, decidendo nel merito, liquida le spese di primo grado e le spese di secondo grado nella misura disposta dalla corte d’appello, compensa le spese di primo grado e le spese di secondo grado fino a concorrenza della metà, condanna l’ “[OSCURATO:PERSONA]” a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] la residua metàdelle spese di primo grado e delle spese di secondo gradocon il rimborso forfettario e con gli accessori nella misura di legge; rigetta il secondo motivo di ricorso; compensa nella misura della metà le spese del presente giudizio di legittimità; condanna l’ “[OSCURATO:PERSONA]” a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] la residua metàche si liquida in complessivi euro 2. 1 00,00, di cui euro 1 00,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cass