CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 maggio 2024
Cassazione n. 34136/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13120/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente e ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE TRENTO depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], r.g.n. 3196/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto del Tribunale di Trento che ha liquidato in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. euro 33.850,00, a titolo di custodia di beni staggiti nell’interesse della procedura, e di euro 7.146,56, a titolo di compenso per la vendita dei medesimi, deducendo che all’Istituto non spettava il compenso per l'attività di custodia in quanto non vi era stata una sua nomina quale custode e, in subordine, chiedendo che fosse determinato un minore importo. Costituendosi in giudizio, l'Istituto ha sostenuto di avere operato come custode, rilevando che il proprio incarico sarebbe da collocarsi a partire dal 29 maggio 2015, e di avere dunque diritto a percepire il relativo compenso, e ha chiesto di chiamare in causa il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al fine di fare accertare il suo obbligo di pagamento del compenso insieme al [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Trento, con ordinanza del 1° febbraio 2019, ha rigettato il ricorso del Fallimento e ha confermato il decreto di liquidazione. 3. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., che fa valere anche ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso al ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] intimati [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. Memoria illustrativa è stata depositata dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso principale del [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi. 1) Il primo motivo denuncia “violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 65, 66 e 134 c.p.c.”: nel verbale di sequestro conservativo, che costituisce il primo atto del procedimento esecutivo instaurato dal Fallimento nei confronti del debitore [OSCURATO:PERSONA], l’ufficiale giudiziario ha dichiarato che “la custodia dei beni pignorati resta affidata alla signora [OSCURATO:PERSONA]”, moglie del debitore; è vero che l'art. 66, comma 1 c.p.c., prevede che il custode possa essere sostituito in ogni tempo, ma la sostituzione deve essere adottata con ordinanza non impugnabile; il giudice di merito ha invece affermato che l'Istituto doveva essere ritenuto custode anche dell'esecuzione promossa dal Fallimento ricorrente perché così avrebbe “implicitamente disposto” il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza 29 maggio 2015; con tale provvedimento in realtà il giudice, rilevato che era necessario accertare se i beni in possesso dell’Istituto erano gli stessi che risultavano descritti nel verbale di sequestro conservativo del 16 dicembre 2011, ha ordinato all'Istituto di depositare una relazione dettagliata dei beni sequestrati/pignorati che risultavano in suo possesso; è evidente che con tale atto il giudice non ha sostituito la custode ab origine nominata, ma ha semplicemente inteso sapere dalla società resistente presso la quale i beni erano stati nel frattempo depositati se ciò che era in suo possesso corrispondesse a quanto era stato sequestrato a istanza del [OSCURATO:PERSONA]; l'ordinanza impugnata ha quindi violato gli artt. 65 e 66 c.p.c., laddove ha ritenuto che la società resistente che non era stata designata custode al momento di attuazione del sequestro conservativo lo sia stata in seguito, non in base a un'ordinanza motivata, ma implicitamente per effetto di una richiesta di informazioni indirizzata dal giudice dell'esecuzione alla società resistente. 2) Il secondo motivo denuncia “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”: nel ricorso di opposizione il ricorrente ha dedotto che in occasione dell'attuazione del sequestro conservativo ai danni di [OSCURATO:PERSONA] l'ufficiale giudiziario aveva confermato la nomina di custode in capo alla signora Tomelin e su questo aspetto si è aperta la discussione tra le parti; nella ordinanza impugnata invece non si fa cenno a tale decisiva circostanza neppure per negarla. I motivi sono fondati. Nel provvedimento impugnato il Tribunale evidenzia come sia il giudice dell'esecuzione che le parti abbiano individuato nell'Istituto il soggetto che aveva la detenzione qualificata dei beni staggiti quale custode nella procedura esecutiva in esame: invero, da un lato il giudice dell'esecuzione ha richiesto, su indicazione dello stesso Fallimento ricorrente, all'Istituto una relazione dei beni staggiti, “richiesta che implica il riconoscimento della funzione di custode in capo all’IVG di Trento”; dall'altro lato tutte le parti della procedura esecutiva hanno riconosciuto che il custode dei beni era l'Istituto, in un verbale di udienza avevano chiesto al giudice dell'esecuzione di liquidare il compenso per la custodia con riferimento alle richieste dei commissari incaricati della vendita, il che ad avviso del Tribunale implica “chiaramente che il custode era l’IVG di Trento”; deve quindi ritenersi - ha concluso il Tribunale - che il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 29 maggio 2015 abbia implicitamente disposto la nomina dell'Istituto quale custode e che detta nomina sia stata accettata senza riserve dalle parti stesse della procedura. Ad avviso del Tribunale, pertanto, vi è stata una nomina implicita del custode, nomina implicita che si ricava da facta concludentia. Tale nomina implicita non è però configurabile. È pacifico che l’Istituto, che pure è stato nominato custode dei beni in relazione ad altri procedimenti, non è stato nominato custode nella procedura esecutiva promossa dal [OSCURATO:PERSONA] e risulta – in base alle affermazioni del ricorrente, condivise dal controricorrente (v. pag. 16 del controricorso) – che custode dei beni originariamente fosse la moglie del debitore esecutato. Il codice di rito prescrive all’art. 66, come sottolinea il ricorrente, che la sostituzione del custode avviene con ordinanza non impugnabile del giudice, così che non è prospettabile che la nomina dell’Istituto quale custode dei beni possa essere implicitamente ricavata da un provvedimento del giudice che aveva un diverso contenuto e da comportamenti adesivi delle parti. II. Il ricorso incidentale condizionato dell’Istituto contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. in relazione all’art. 111, comma 2 Cost.”: il ricorso in opposizione è stato notificato solo all'Istituto quando invece doveva essere notificato anche al debitore esecutato Poletti, a nulla rilevando che il Icontraddittorio nei suoi confronti sia stato integrato successivamente da parte del terzo chiamato Aeroterminal per ragioni difensive che riguardavano quella parte. Il ricorso è infondato. Come sostiene lo stesso ricorrente, il contraddittorio nei confronti del debitore esecutato è stato instaurato nel giudizio di opposizione e non importa che ciò sia avvenuto ad opera non dell'opponente ma del terzo chiamato, potendo l'integrazione del contraddittorio essere posta in essere da una qualsiasi delle parti come risulta dall'art. 102 c.p.c., a norma del quale il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito, senza individuare la parte nei cui confronti l'ordine è diretto, unicamente rilevando che tale integrazione sia posta in essere. III. L’ordinanza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi del ricorso principale accolti, rigettato il ricorso incidentale condizionato,e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Trento, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, si d à̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale; cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti del ricorso principale e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Trento, in persona di diverso magistrato. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,