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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25404/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre. tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui fa torte di appello di Ancona il 14 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza on la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 27 novembre 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186 Gomma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di giustizia, ha Lideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida a due motiv , Hcorso, con i quali contesta la mancata concessione delle circostanze attenuant , generiche (art. 62 bis cod. pen.) e l'omessa applicazione della causa di punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.), i cui presuppolo nel caso di specie si rinverrebbero nel carattere occasionale del fatto e neli•iii( ,,-,suratezza dell'imputato.

Il ricorso è manifestamente intprid„-lto in quanto aspecifico: il ricorrente contesta in modo assai vago il trattan-ionto sanzionatorio, non instaurando un effettivo confronto con la motivazione offerta dalla Corte territoriale.

Quest'ultima, alle pagine 4 e 5 della -,ehtenza impugnata, ha sufficientemente illustrato le ragioni del diniego delle Hstanze attenuanti generiche sulla base del precedente penale per lesioni personali dell'imputato e della noncuranza dimostrata dallo stesso per le regole del vivere civile e le norme penali.

Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., il coinvolgimento dell'imputato in un sinistro stradale con feriti dimostra la pericolosità della condotta per i passeggeri della vettura e per gli altri utenti della strada, tale da escludere la particolare tenuità del fatte, Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. o 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima ( or-dorme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso yndanna ìl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d. euro !n favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre. tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui fa torte di appello di Ancona il 14 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza on la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 27 novembre 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186 Gomma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di giustizia, ha Lideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida a due motiv , Hcorso, con i quali contesta la mancata concessione delle circostanze attenuant , generiche (art. 62 bis cod. pen.) e l'omessa applicazione della causa di punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.), i cui presuppolo nel caso di specie si rinverrebbero nel carattere occasionale del fatto e neli•iii( ,,-,suratezza dell'imputato. Il ricorso è manifestamente intprid„-lto in quanto aspecifico: il ricorrente contesta in modo assai vago il trattan-ionto sanzionatorio, non instaurando un effettivo confronto con la motivazione offerta dalla Corte territoriale. Quest'ultima, alle pagine 4 e 5 della -,ehtenza impugnata, ha sufficientemente illustrato le ragioni del diniego delle Hstanze attenuanti generiche sulla base del precedente penale per lesioni personali dell'imputato e della noncuranza dimostrata dallo stesso per le regole del vivere civile e le norme penali. Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., il coinvolgimento dell'imputato in un sinistro stradale con feriti dimostra la pericolosità della condotta per i passeggeri della vettura e per gli altri utenti della strada, tale da escludere la particolare tenuità del fatte, Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. o 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima ( or-dorme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso yndanna ìl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d. euro !n favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 25404/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris