CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 09478/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20023/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione, in persona del Liquidatore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del procuratore speciale pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale Erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale Erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale Erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; LLOYD’S [OSCURATO:PERSONA] S.A.che ha assunto il rischio derivante dal certificato n. A8NBKQHAAAA (già [OSCURATO:PERSONA]’S), in persona di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di [OSCURATO:PERSONA] del Rappresentante Generale per l’Italia di [OSCURATO:PERSONA] S.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza n. 1668/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/05/2021; lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dai difensori; rilevatoche in data 03/03/2023 la rinuncia è stata ritualmente comunicata alle parti costituite, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3, c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevatoche risultano depositate in atti le adesioni alla predetta rinuncia di tutti i controricorrenti; ritenuto che la rinuncia e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in