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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 19251/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché ripetitivo e manifestamente infondato; ritenuto, in particolare, che l'unico motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nonché, in generale, all'eccessivo trattamento sanzionatorio.

Sul punto, tuttavia, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato la presenza di elementi ostativi una mitigazione della pena (i precedenti specifici della ricorrente) e l'assenza di elementi idonei a fondare una prognosi favorevole; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma Id di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna 4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere este re [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché ripetitivo e manifestamente infondato; ritenuto, in particolare, che l'unico motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nonché, in generale, all'eccessivo trattamento sanzionatorio. Sul punto, tuttavia, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato la presenza di elementi ostativi una mitigazione della pena (i precedenti specifici della ricorrente) e l'assenza di elementi idonei a fondare una prognosi favorevole; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma Id di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna 4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere este re [OSCURATO:PERSONA]