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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2024

Cassazione n. 20150/2024

Testo disponibile della fonte

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U ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27066/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BOLOGNA n. 561/2018 depositata il 19/02/2018.

Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; Sentiti l’avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e F. Celestino per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1.La controversia attiene all’impugnativa dell’atto di contestazione THQCO3A00597, per l’anno 2009, emesso, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di commercialista di FAR srle coautore delle violazioni già contestate (con atti THB03CE01504 e THQ013A00665) alla società in concorso con [OSCURATO:PERSONA], attinto in qualità di amministratore di fatto di quest’ultima e interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73. 2.L’atto traeva origine da una verifica a carico di [OSCURATO:SOCIETA], esercente attività di “Lavori di meccanica generale” che si chiudeva con p.v.c. del 27.2.2015 dal quale emergeva un sistema di frodi ad opera del [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto della società, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in qualità di commercialista, che comprendeva: contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; compensazione di imposte e contributi previdenziali avvalendosi di crediti IVA inesistenti; utilizzo dello schermo societario e di soggetti prestanome per l’esercizio dell’attività di impresa da parte di [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato dal commercialista [OSCURATO:PERSONA]; illecita fusione per incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA] nella società di diritto statunitense Tileri LLC, al fine di cancellare la società dal registro delle imprese e limitare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.Avverso l’atto di contestazione delle sanzioni, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ravenna che, con sentenza n. 60/02/2017, lo rigettava. 4.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 561/11/2018, accoglieva l’appello del contribuente. 5.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 6.Ha resistito con controricorso il contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Davanti a questa Corte pendono altri giudizi che vedono come parte [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente: RG n. 27121/2015 , attinente all’impugnativa di altro atto di contestazione THBCOCE02335, per l’anno 2009, emesso, sempre ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di commercialista di [OSCURATO:SOCIETA] e coautore delle violazioni già contestate (in forza degli avvisi THB03CE01504 e THQ013A00665) alla società in concorso con [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore di fatto di quest’ultima e interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73; RG n. 27064/2018 , attinente all’impugnativa degli atti di contestazione THBCOCE02329/2015 e THBCOCE02331/2015, per gli anni 2009-2010, emessi, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di commercialista di [OSCURATO:SOCIETA] e assunto coautore delle violazioni contestate alla società e ad [OSCURATO:PERSONA], in qualità di interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e amministratore di fatto della detta società; RG n. 128/2023, attinente all’atto THQCODA00879/2016 per l’anno di imposta 2011, con cui l’Agenzia delle entrate contestava a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle sanzioni, il concorso ex art. 9 d.lgs. n. 471/1997, nelle violazioni fiscali commesse da [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale.

2. Nell’ambito dei giudizi RG nn. 27121/2015 e 27064/2018 il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di riunione al presente giudizio e a quello R.G. n. 128/2023 e trattazione congiunta delle cause.

3. Con ordinanze interlocutorie nn. 9404/2024 e 9414/2024 , pubblicate l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo delle cause RG n. 27121/2015 e RG n. 27064/2018 per la trattazione congiunta con quelle RG n. 27066/2018 e RG n. 128/2023.

4. Conseguentemente, deve differirsi la decisione sulla presente causa e disporsi rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con le cause sopra indicate. p.q.m. dispone rinvio a nuovo ruolo della presente causa per la trattazione congiunta con quelle RG n. 27121/2015, RG n. 27064/2018 e RG n. 128/2023.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27066/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 561/2018 depositata il 19/02/2018. Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; Sentiti l’avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e F. Celestino per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1.La controversia attiene all’impugnativa dell’atto di contestazione THQCO3A00597, per l’anno 2009, emesso, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di commercialista di FAR srle coautore delle violazioni già contestate (con atti THB03CE01504 e THQ013A00665) alla società in concorso con [OSCURATO:PERSONA], attinto in qualità di amministratore di fatto di quest’ultima e interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73. 2.L’atto traeva origine da una verifica a carico di [OSCURATO:SOCIETA], esercente attività di “Lavori di meccanica generale” che si chiudeva con p.v.c. del 27.2.2015 dal quale emergeva un sistema di frodi ad opera del [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto della società, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in qualità di commercialista, che comprendeva: contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; compensazione di imposte e contributi previdenziali avvalendosi di crediti IVA inesistenti; utilizzo dello schermo societario e di soggetti prestanome per l’esercizio dell’attività di impresa da parte di [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato dal commercialista [OSCURATO:PERSONA]; illecita fusione per incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA] nella società di diritto statunitense Tileri LLC, al fine di cancellare la società dal registro delle imprese e limitare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.Avverso l’atto di contestazione delle sanzioni, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ravenna che, con sentenza n. 60/02/2017, lo rigettava. 4.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 561/11/2018, accoglieva l’appello del contribuente. 5.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 6.Ha resistito con controricorso il contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Davanti a questa Corte pendono altri giudizi che vedono come parte [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente: RG n. 27121/2015 , attinente all’impugnativa di altro atto di contestazione THBCOCE02335, per l’anno 2009, emesso, sempre ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di commercialista di [OSCURATO:SOCIETA] e coautore delle violazioni già contestate (in forza degli avvisi THB03CE01504 e THQ013A00665) alla società in concorso con [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore di fatto di quest’ultima e interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73; RG n. 27064/2018 , attinente all’impugnativa degli atti di contestazione THBCOCE02329/2015 e THBCOCE02331/2015, per gli anni 2009-2010, emessi, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di commercialista di [OSCURATO:SOCIETA] e assunto coautore delle violazioni contestate alla società e ad [OSCURATO:PERSONA], in qualità di interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e amministratore di fatto della detta società; RG n. 128/2023, attinente all’atto THQCODA00879/2016 per l’anno di imposta 2011, con cui l’Agenzia delle entrate contestava a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle sanzioni, il concorso ex art. 9 d.lgs. n. 471/1997, nelle violazioni fiscali commesse da [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale. 2. Nell’ambito dei giudizi RG nn. 27121/2015 e 27064/2018 il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di riunione al presente giudizio e a quello R.G. n. 128/2023 e trattazione congiunta delle cause. 3. Con ordinanze interlocutorie nn. 9404/2024 e 9414/2024 , pubblicate l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo delle cause RG n. 27121/2015 e RG n. 27064/2018 per la trattazione congiunta con quelle RG n. 27066/2018 e RG n. 128/2023. 4. Conseguentemente, deve differirsi la decisione sulla presente causa e disporsi rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con le cause sopra indicate. p.q.m. dispone rinvio a nuovo ruolo della presente causa per la trattazione congiunta con quelle RG n. 27121/2015, RG n. 27064/2018 e RG n. 128/2023. Così
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