CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 30339/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12909-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - Ric. 2021 n. 12909 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- avverso la sentenza n. 50/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Potenza ha accolto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA]Amico volta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, ai sensi dell’art. 13, legge n. 257 del 1992. 2. La Corte di merito ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto, individuando nella data del pensionamento il dies a quo del termine decennale di prescrizione in ragione della cessazione, in tale momento, dell’esposizione morbigena. Nel caso di specie l’appellato era andato in quiescenza nel maggio 1994 ed aveva presentato domanda amministrativa all’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo il termine decennale di prescrizione . 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA]Amico ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura speciale. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello dichiarato prescritto il diritto alla rivalutazione contributiva per pregressa Ric. 2021 n. 12909 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- esposizione all'amianto per i soggetti già pensionati, pur non essendo stata sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA] la relativa eccezione. 6. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello emesso la pronuncia su una questione coperta da giudicato. 7. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2937 n. 3 cod. civ. per avere la Corte di appello ritenuto prescritto il diritto alla rivalutazione contributiva dell'esponente, diritto non solo riconosciuto dall'[OSCURATO:PERSONA] ma per il quale l'Istituto aveva rinunciato all'eccezione di prescrizione. 8. Con il quarto motivo si censura la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per motivazione omessa o apparente in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la stessa individuato il dies a quo del termine prescrizionale in materia di benefici previdenziali per esposizione ad amianto nella data del pensionamento. 9. Con il quinto motivo è dedotta, ai sensi dell'articolo 360, comma 1 n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art.2934 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto prescritto il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto per i soggetti già pensionati o collocati in mobilità alla data dell'1 ottobre 2003. 10. Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere i giudici d'appello individuato il dies a quo del termine di prescrizione nel collocamento in quiescenza dell'odierno ricorrente, quale ultimo momento utile per il perfezionarsi del diritto ai benefici contributivi, in assenza di qualsiasi prova e finanche di indizi per ritenere raggiunta la consapevolezza dell'esposizione all'amianto in tale momento. Ric. 2021 n. 12909 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- 11. Con il settimo motivo si addebita alla sentenza d’appello, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e del precetto per cui la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che nel caso dei benefici contributivi per esposizione all'amianto coincide, a prescindere dal pensionamento, col momento della raggiunta consapevolezza, in capo al titolare, del diritto conseguente alla propria esposizione ad amianto. 12. Il primo motivo di ricorso è fondato. 13. Il ricorrente ha allegato di avere, con ricorso al Tribunale di Matera del 27.1.2015, in separato procedimento, chiesto il riconoscimento del diritto ai benefici contributivi da esposizione ad amianto; che con sentenza n. 987/2015 il Tribunale di Matera, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto la sua domanda, ha dichiarato il diritto alla rivalutazione contributiva e ordinato all’[OSCURATO:PERSONA] di provvedervi per il periodo dal 19.11.1965 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; che tale sentenza è stata notificata all’[OSCURATO:PERSONA] ed è divenuta irrevocabile; che con provvedimento del 21.1.2016 l’[OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al D’Amico di avere provveduto alla ricostituzione della pensione in base alla rivalutazione riconosciuta con la citata sentenza n. 987/2015 e, tuttavia, ha riliquidato la pensione con decorrenza dal 28.2.2016; che il D’Amico ha presentato un nuovo ricorso il 15.4.2016 dinanzi al Tribunale di Matera chiedendo di condannare l’[OSCURATO:PERSONA] a riliquidare i ratei di pensione applicando il termine di prescrizione decennale con decorrenza dal 12.7.2014 (data della domanda all’[OSCURATO:PERSONA] di rivalutazione dell’anzianità contributiva); che il Tribunale di Matera con sentenza n. 470/2018 ha accolto la domanda dichiarando il diritto del D’Amico alla riliquidazione dei ratei di pensione dal 12.7.2014 ed ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] a corrispondere la differenza tra quanto percepito e quanto maturato, oltre accessori; che avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto Ric. 2021 n. 12909 sez. ML -ud. 06-07-2022 -5- appello chiedendo di riformare la pronuncia di primo grado dichiarando il diritto del D’Amico ad ottenere la riliquidazione dei ratei della pensione solo a far data dalla presentazione della domanda di ricostituzione pensionistica del 10.1.2016 e dunque, nei limiti della prescrizione quinquennale, a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. conclusioni del ricorso in appello dell’[OSCURATO:PERSONA] trascritte nel ricorso in cassazione alle pagg. 7 e 8); che la Corte d’appello, con la sentenza ora impugnata, si è pronunciata su una eccezione di prescrizione che la difesa dell’[OSCURATO:PERSONA] non ha mai sollevato. 14. La sentenza d’appello afferma (pagg. 4 e 5) che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia “riproposto” l’eccezione preliminare di prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva ma l’esame degli atti processuali, trascritti in parte nel ricorso per cassazione e depositati ai sensi dell’art. 369 c.p.c., e, comunque, consultabili in relazione all’error in procedendo denunciato (violazione dell’art. 112 c.p.c.), smentisce tale assunto. D’altra parte, il giudizio per cui è proposto il ricorso in cassazione non aveva ad oggetto la domanda di rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, proposta nel separato procedimento definito con sentenza irrevocabile del Tribunale di Matera n. 987/2015, ma unicamente la domanda di riliquidazione dei ratei di pensione. 15. La sentenza impugnata ha deciso la controversia accogliendo una eccezione non proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] ed estranea alla materia del contendere sia nel primo che nel secondo grado di giudizio. 16. Per queste ragioni, accolto il primo motivo di ricorso ed assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Ric. 2021 n. 12909 sez. ML -ud. 06-07-2022 -6- La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al mot