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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 maggio 2021

Cassazione n. 31822/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32094/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 173/2021depositata il 07/05/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della I.C.Car propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, che aveva respinto il suo gravame (ed accolto parzialmente quello della controparte [OSCURATO:SOCIETA].) contro la decisione del Tribunale di Nuoro.

Quest’ultimo aveva rigettato la domanda dello stesso Cardia, volta ad ottenere il pagamento della somma di € 113.930,20, a saldo di lavori edilizi per la realizzazione di una struttura alberghiera in [OSCURATO:PERSONA]; che, al fine di giustificare l’accoglimento dell’appello incidentale, i giudici di secondo grado avevano affermato che la consegna delle opere era prevista per aprile 2008 ed il ritardo nella conclusione dei lavori sarebbe stato certamente imputabile alla ditta I.C.CAR, la quale non aveva dimostrato di non aver potuto adempiere correttamente per causa a sé non imputabile; che il ricorso è affidato a sette motivi; che, col primo, si deduce violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., degli artt. 194 e 195 c.p.c., artt. 87 e 90 disp. att. c.p.c., artt. 112, 115 e 183 c.p.c., nonché nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e della motivazione, per avere la Corte territoriale utilizzato ai fini del decidere una consulenza tecnica fondata su documenti non ritualmente acquisiti dalle parti; che, col secondo, si invoca la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c., degli artt. 112, 115, 167 e 183 c.p.c., dell’art. 1362 c.c., nonché del principio del contraddittorio e di non contestazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l’allegazione di avvenuto pagamento da parte della committente pur in mancanza di specifica descrizione, in atti, dei pagamenti stessi; che, col terzo, si assume la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 e n. 5 c.p..c., degli artt. 1346, 1418 e 1423 c.c.; artt. 31, 32, 33 e 34 del D.P.R. n. 380/2001, in quanto la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare che in difetto del permesso di costruire, intervenuto solamente in data 15/01/2008, il contratto d’appalto stipulato il 12/10/2007 non potesse produrre effetti; che, attraverso il quarto, si denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., degli artt. 2697 e 1193 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c, per avere la Corte territoriale imputato i pagamenti risultanti dalla scheda contabile prodotta dall’appaltatore all’appalto de quo, nonostante tali versamenti fossero avvenuti in un momento in cui l’obbligazione di pagamento non era ancora sorta ed in virtu’ di inammissibili presunzioni; che, mediante il quinto, si afferma la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4, degli artt. 167, 183 e 189 c.p.c., dell’art. 1362 c.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto di decidere in forza delle conclusioni formulate dalla committente solamente in sede di precisazione delle conclusioni, pur essendo, queste, sostanzialmente differenti rispetto a quelle precisate entro i termini di cui all’art. 183 c.p.c.; che, col sesto, si rileva la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c, degli artt. 1346, 1418 e 1423 c.c., degli artt. 31, 32, 33 e 34 del D.P.R. n. 380/2001, dell’art. 1362 c.c., degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto tardiva la consegna dell’opera, omettendo di considerare il posticipato ottenimento, da parte della committente, del permesso di costruire; che, per mezzo dell’ultimo, si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell’art. 183 c.p.c. e del principio del contraddittorio, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti danni in favore della committente in virtù di inammissibili presunzioni ed in mancanza di prova; che si è costituitacon controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., per resistere al ricorso avversario; che il primo motivo è inammissibile; che la Corte d’Appello ha testualmente scritto: “Quanto all’utilizzazione di documenti non regolarmente acquisiti al giudizio, il tribunale, rilevando che tale contestazione era svolta per la prima volta con la comparsa conclusionale, ne respingeva comunque la rilevanza sul piano del regolare svolgimentodell’incarico, essendosi il consulente limitato ad acquisire gli elaborati grafici e lo stato di progetto formato CAD soltanto per avere riscontro tecnico delle allegazioni e produzioni delle parti ed in specie i computi metrici, lo stato di avanzamento e la chiusura della contabilità, già prodotti, senza che il c.t.p. formulasse al riguardo specifica osservazione”; che la Corte si è riportata alla doppia motivazione del Tribunale, il quale, oltre ad aver stigmatizzato la tardività delle osservazioni, ne aveva altresì contestato la rilevanza; che è vero che l’art. 195 c.p.c. ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare, sicché la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello (Sez.

U, n. 5624 del 21 febbraio 2022); che, peraltro, la censura, oltre a non attingere il profilo della ritenuta irrilevanza, ha comunque sollevato il problema della nullità (relativa) dell’elaborato peritale, rispetto al quale resta fermo il principio, secondo cui “le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al secondo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., dovendo, pertanto, dedursi - a pena di decadenza - nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito” (Sez. 1, n. 19427 del 3 agosto 2017; Sez. 3, n. 4448 del25 febbraio 2014); che il secondo ed il quarto motivo – che possono essere scrutinati congiuntamente, rispondendo alla stessa ratio- sono inammissibili; che l’affermazione della Corte d’appello secondo cui “la società [OSCURATO:SOCIETA]. fin dall’atto di opposizione …allegava di aver interrotto i pagamenti, già eseguiti per euro 264.000,00 …, a causa del protratto inadempimento della ditta appaltatrice, importo posto a fondamento anche della domanda riconvenzionale … La cronologia del rapporto d’appalto riportata dall’appellante non smentisce questi dati, giacché il primo pagamento individuato dal c.t.u. risale al dicembre 2007, successivamente alla sottoscrizione del contratto d’appalto e a ridosso della consegna del cantiere (gennaio 2008) e può essere verosimilmente imputato ad anticipazioni sulle spese” costituisce una valutazione di fatto, del tutto plausibile e logica, che si sottrae pertanto al sindacato di legittimità (Sez. 6-5, n. 29404 del 7 dicembre 2017); che, d’altronde, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019); che la terza, la sesta e la settima doglianza – scrutinabili congiuntamente per la loro identità di ratio -sono inammissibili; che, infatti, la questione della sospensione dell’efficacia del contratto di appalto fino all’ottenimento della licenza edilizia non fa parte del thema decidendum, giacché è stata sollevata dal Cardia solo in sede di ricorso per cassazione; che, invero, secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, ilricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi diricorso devono investire questioni già comprese nel "themadecidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Sez. 2, n. 20694 del 9 agosto 2018; Sez. 6-1, n. 15430 del 13 giugno 2018); che la quinta censura è inammissibile; che la sentenza impugnata, affrontando il profilo evidenziato dal predetto rilievo (l’asserita differenza fra le conclusioni rassegnate), ha affermato “va osservato in primo luogo che effettivamente l’opponente chiedeva in via principale il rigetto delle avverse domande e, “in via subordinata riconvenzionale” la condanna della controparte alla restituzione del maggior importo corrisposto all’appaltatrice sulle opere realmente eseguite nonché al risarcimento dei danni per l’inesatto adempimento e per la ritardata apertura al pubblico della struttura alberghiera.

La formula adottata non implica certamente la volontà di subordinare la domanda riconvenzionale al rigetto della domanda della controparte, non soltanto perché non è espressa in questi termini, ma soprattutto in quanto trattasi di domanda autonoma ed ulteriore rispetto all’esame della fondatezza della domanda monitoria (cfr. Cass. Civ.n. 19435/18)”; che si tratta di un’interpretazione del tutto plausibile della domanda giudiziale, alla luce dell'intero contesto dell'atto, rispetto alla sua formulazione testuale e al suo contenuto sostanziale; che la differente lettura proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez.

U, n. 24148 del 25 ottobre 2013); che il ricorso si appalesa complessivamente inammissibile; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 (diecimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32094/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 173/2021depositata il 07/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della I.C.Car propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, che aveva respinto il suo gravame (ed accolto parzialmente quello della controparte [OSCURATO:SOCIETA].) contro la decisione del Tribunale di Nuoro. Quest’ultimo aveva rigettato la domanda dello stesso Cardia, volta ad ottenere il pagamento della somma di € 113.930,20, a saldo di lavori edilizi per la realizzazione di una struttura alberghiera in [OSCURATO:PERSONA]; che, al fine di giustificare l’accoglimento dell’appello incidentale, i giudici di secondo grado avevano affermato che la consegna delle opere era prevista per aprile 2008 ed il ritardo nella conclusione dei lavori sarebbe stato certamente imputabile alla ditta I.C.CAR, la quale non aveva dimostrato di non aver potuto adempiere correttamente per causa a sé non imputabile; che il ricorso è affidato a sette motivi; che, col primo, si deduce violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., degli artt. 194 e 195 c.p.c., artt. 87 e 90 disp. att. c.p.c., artt. 112, 115 e 183 c.p.c., nonché nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e della motivazione, per avere la Corte territoriale utilizzato ai fini del decidere una consulenza tecnica fondata su documenti non ritualmente acquisiti dalle parti; che, col secondo, si invoca la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c., degli artt. 112, 115, 167 e 183 c.p.c., dell’art. 1362 c.c., nonché del principio del contraddittorio e di non contestazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l’allegazione di avvenuto pagamento da parte della committente pur in mancanza di specifica descrizione, in atti, dei pagamenti stessi; che, col terzo, si assume la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 e n. 5 c.p..c., degli artt. 1346, 1418 e 1423 c.c.; artt. 31, 32, 33 e 34 del D.P.R. n. 380/2001, in quanto la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare che in difetto del permesso di costruire, intervenuto solamente in data 15/01/2008, il contratto d’appalto stipulato il 12/10/2007 non potesse produrre effetti; che, attraverso il quarto, si denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., degli artt. 2697 e 1193 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c, per avere la Corte territoriale imputato i pagamenti risultanti dalla scheda contabile prodotta dall’appaltatore all’appalto de quo, nonostante tali versamenti fossero avvenuti in un momento in cui l’obbligazione di pagamento non era ancora sorta ed in virtu’ di inammissibili presunzioni; che, mediante il quinto, si afferma la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4, degli artt. 167, 183 e 189 c.p.c., dell’art. 1362 c.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto di decidere in forza delle conclusioni formulate dalla committente solamente in sede di precisazione delle conclusioni, pur essendo, queste, sostanzialmente differenti rispetto a quelle precisate entro i termini di cui all’art. 183 c.p.c.; che, col sesto, si rileva la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c, degli artt. 1346, 1418 e 1423 c.c., degli artt. 31, 32, 33 e 34 del D.P.R. n. 380/2001, dell’art. 1362 c.c., degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto tardiva la consegna dell’opera, omettendo di considerare il posticipato ottenimento, da parte della committente, del permesso di costruire; che, per mezzo dell’ultimo, si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell’art. 183 c.p.c. e del principio del contraddittorio, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti danni in favore della committente in virtù di inammissibili presunzioni ed in mancanza di prova; che si è costituitacon controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., per resistere al ricorso avversario; che il primo motivo è inammissibile; che la Corte d’Appello ha testualmente scritto: “Quanto all’utilizzazione di documenti non regolarmente acquisiti al giudizio, il tribunale, rilevando che tale contestazione era svolta per la prima volta con la comparsa conclusionale, ne respingeva comunque la rilevanza sul piano del regolare svolgimentodell’incarico, essendosi il consulente limitato ad acquisire gli elaborati grafici e lo stato di progetto formato CAD soltanto per avere riscontro tecnico delle allegazioni e produzioni delle parti ed in specie i computi metrici, lo stato di avanzamento e la chiusura della contabilità, già prodotti, senza che il c.t.p. formulasse al riguardo specifica osservazione”; che la Corte si è riportata alla doppia motivazione del Tribunale, il quale, oltre ad aver stigmatizzato la tardività delle osservazioni, ne aveva altresì contestato la rilevanza; che è vero che l’art. 195 c.p.c. ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare, sicché la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello (Sez. U, n. 5624 del 21 febbraio 2022); che, peraltro, la censura, oltre a non attingere il profilo della ritenuta irrilevanza, ha comunque sollevato il problema della nullità (relativa) dell’elaborato peritale, rispetto al quale resta fermo il principio, secondo cui “le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al secondo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., dovendo, pertanto, dedursi - a pena di decadenza - nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito” (Sez. 1, n. 19427 del 3 agosto 2017; Sez. 3, n. 4448 del25 febbraio 2014); che il secondo ed il quarto motivo – che possono essere scrutinati congiuntamente, rispondendo alla stessa ratio- sono inammissibili; che l’affermazione della Corte d’appello secondo cui “la società [OSCURATO:SOCIETA]. fin dall’atto di opposizione …allegava di aver interrotto i pagamenti, già eseguiti per euro 264.000,00 …, a causa del protratto inadempimento della ditta appaltatrice, importo posto a fondamento anche della domanda riconvenzionale … La cronologia del rapporto d’appalto riportata dall’appellante non smentisce questi dati, giacché il primo pagamento individuato dal c.t.u. risale al dicembre 2007, successivamente alla sottoscrizione del contratto d’appalto e a ridosso della consegna del cantiere (gennaio 2008) e può essere verosimilmente imputato ad anticipazioni sulle spese” costituisce una valutazione di fatto, del tutto plausibile e logica, che si sottrae pertanto al sindacato di legittimità (Sez. 6-5, n. 29404 del 7 dicembre 2017); che, d’altronde, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019); che la terza, la sesta e la settima doglianza – scrutinabili congiuntamente per la loro identità di ratio -sono inammissibili; che, infatti, la questione della sospensione dell’efficacia del contratto di appalto fino all’ottenimento della licenza edilizia non fa parte del thema decidendum, giacché è stata sollevata dal Cardia solo in sede di ricorso per cassazione; che, invero, secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, ilricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi diricorso devono investire questioni già comprese nel "themadecidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Sez. 2, n. 20694 del 9 agosto 2018; Sez. 6-1, n. 15430 del 13 giugno 2018); che la quinta censura è inammissibile; che la sentenza impugnata, affrontando il profilo evidenziato dal predetto rilievo (l’asserita differenza fra le conclusioni rassegnate), ha affermato “va osservato in primo luogo che effettivamente l’opponente chiedeva in via principale il rigetto delle avverse domande e, “in via subordinata riconvenzionale” la condanna della controparte alla restituzione del maggior importo corrisposto all’appaltatrice sulle opere realmente eseguite nonché al risarcimento dei danni per l’inesatto adempimento e per la ritardata apertura al pubblico della struttura alberghiera. La formula adottata non implica certamente la volontà di subordinare la domanda riconvenzionale al rigetto della domanda della controparte, non soltanto perché non è espressa in questi termini, ma soprattutto in quanto trattasi di domanda autonoma ed ulteriore rispetto all’esame della fondatezza della domanda monitoria (cfr. Cass. Civ.n. 19435/18)”; che si tratta di un’interpretazione del tutto plausibile della domanda giudiziale, alla luce dell'intero contesto dell'atto, rispetto alla sua formulazione testuale e al suo contenuto sostanziale; che la differente lettura proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013); che il ricorso si appalesa complessivamente inammissibile; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 (diecimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a t
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