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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03010/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA-451'53~949e-a4e-1rarte- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per i delitti di cui agli art. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

Egli denuncia: 1) vizi di motivazione in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen.; 2) erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione alla ritenuta aggravante di cui al cit. art. 80.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Le doglianze rappresentate dal ricorrente non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.

La qualificazione giuridica del fatto, in particolare, può dirsi erronea soltanto nei casi in cui risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo escludersi l'annmissibilità dell'impugnazione che presupponga, quale necessario passaggio logico, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (e peraltro, nello specifico, neppure indicati dal ricorrente).

Di qui, l'inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il j. dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il esidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA-451'53~949e-a4e-1rarte- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per i delitti di cui agli art. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia: 1) vizi di motivazione in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen.; 2) erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione alla ritenuta aggravante di cui al cit. art. 80. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Le doglianze rappresentate dal ricorrente non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche. La qualificazione giuridica del fatto, in particolare, può dirsi erronea soltanto nei casi in cui risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo escludersi l'annmissibilità dell'impugnazione che presupponga, quale necessario passaggio logico, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (e peraltro, nello specifico, neppure indicati dal ricorrente). Di qui, l'inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il j. dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il esidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03010/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris