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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2023

Cassazione n. 48716/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 del GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, è inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già rigettate con una motivazione immune da errori di diritto e da profili di illogicità manifesta, avendo la Corte di merito determinato in tre anni la durata della sanzione in esame alla luce sia della gravità del fatto, da cui era derivata la morte del passeggero trasportato sulla vettura dell'imputato, sia della pericolosità nella guida dimostrata dall'imputato medesimo, il quale aveva violato, nel medesimo contesto, una pluralità di norme cautelari; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 del GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, è inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già rigettate con una motivazione immune da errori di diritto e da profili di illogicità manifesta, avendo la Corte di merito determinato in tre anni la durata della sanzione in esame alla luce sia della gravità del fatto, da cui era derivata la morte del passeggero trasportato sulla vettura dell'imputato, sia della pericolosità nella guida dimostrata dall'imputato medesimo, il quale aveva violato, nel medesimo contesto, una pluralità di norme cautelari; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 48716/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris