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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20059/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Città di Castello, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata per delitti di diffamazione commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sorelle.

La reputazione di costoro, secondo la sentenza, era stata offesa dall'imputata mediante la pubblicazione del libro «Comprendere il cavallo - Storia e teoria dell'equitazione», nel quale si affermava, fra l'altro, che il cavallo [OSCURATO:PERSONA], riconducibile ad entrambe le persone offese, dopo l'epilogo della sua attività agonistica, era «morto dopo anni di stenti», a seguito di «Un'agonia protratta in nome di un egoismo cieco sbandierato ai quattro venti come amore».

2. Con sentenza del 14 giugno 2019, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava improcedibile, per difetto di querela, il delitto di diffamazione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava estinto per prescrizione quello in danno di [OSCURATO:PERSONA], confermando le statuizioni accessorie in favore di quest'ultima.

3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, censurando la sentenza di appello, per quanto ora rileva, nei punti in cui quest'ultima aveva affermato che la querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] era tempestiva e che il cavallo predetto era di proprietà non solo di [OSCURATO:PERSONA], ma anche di [OSCURATO:PERSONA] e che, quindi, anche quest'ultima era legittimata a proporre la querela.

4. Con sentenza n. 37550/2020 del 28 ottobre 2020, la Quinta Sezione penale di questa Corte rigettava il ricorso.

5. Avverso la citata sentenza della Quinta Sezione di questa Corte, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen., con atto articolato in due motivi.

5.1. Con il primo motivo del ricorso straordinario la difesa deduce la sussistenza di un errore di fatto decisivo, sostenendo che la sentenza della Quinta Sezione, nella cui motivazione si afferma che la querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] era stata intempestiva, statuisce, nel dispositivo, il rigetto del ricorso per cassazione con il quale era stata fatta valere, fra l'altro, tale intempestività.

5.2. Con il secondo motivo del ricorso straordinario, la difesa deduce che la sentenza della Quinta Sezione è affetta da ulteriori errori di fatto dai quali emerge che non è stata valutata la fattura allegata al ricorso per cassazione e relativa allo smaltimento della carcassa del cavallo.

In base alle lamentele difensive, la sentenza della Quinta Sezione: afferma che tale fattura sia intestata a [OSCURATO:PERSONA], mentre in realtà essa è intestata a [OSCURATO:PERSONA]; ritiene che la fattura sia stata allegata al ricorso per cassazione al fine di dimostrare chi fosse proprietario del cavallo, mentre in realtà essa fu allegata per dimostrare che il cavallo era stato abbandonato; contraddice quanto in realtà affermato nel ricorso per cassazione, nel quale si era dedotto che il cavallo apparteneva solo a [OSCURATO:PERSONA] e non a [OSCURATO:PERSONA].

6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, come sopra riportato, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario.

7. La difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria con la quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario.

8. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria di replica con la quale insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso straordinario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso straordinario è inammissibile, perché il vizio in esso dedotto, qualificabile come errore materiale, è stato già emendato con ordinanza della Quinta Sezione di questa Corte; il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto deduce vizi non decisivi, quindi non rientranti fra quelli che possono essere fatti valere con il ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. 1.1.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193-01).

È stato rilevato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01; la Corte ha precisato in motivazione che: 1 - qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2 - sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3 - l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale).

È stato chiarito che, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503 - 01).

1.2. Con riferimento al primo motivo del ricorso proposto nel caso in esame, va rilevato che il vizio lamentato è un semplice errore materiale, non un errore di fatto.

E detto errore materiale è stato già emendato con ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. del 7 settembre 2021, emessa dalla Quinta Sezione penale di questa Corte, recante il seguente testo «Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella motivazione della sentenza - documento n. 37550 del 28 ottobre 2020, nel senso che, ove è scritto [OSCURATO:PERSONA] deve invece intendersi [OSCURATO:PERSONA] (pagina 4 righi 3 e 6); analogamente alla pagina 3 rigo 22 ove è scritto [OSCURATO:PERSONA] deve intendersi [OSCURATO:PERSONA]».

Dall'attenta lettura della sentenza qui impugnata emerge come non vi sia stata una alterazione della formazione della valutazione del collegio giudicante, ma semplicemente un errore - ormai emendato - nella manifestazione della valutazione stessa.

Una volta riscontrata l'avvenuta correzione, va ritenuta la mancanza di alcun interesse all'accoglimento del primo motivo del ricorso straordinario.

1.3. Con riferimento al secondo motivo del ricorso ora in esame, deve notarsi che esso è inammissibile, perché la ricorrente deduce errori che non hanno avuto alcun peso decisivo ai fini della valutazione del ricorso per cassazione che era stato proposto avverso la sentenza di appello.

Nella sentenza della Quinta Sezione penale, infatti, il rigetto del motivo di ricorso con il quale era stata contestata la qualità di persona offesa in capo a [OSCURATO:PERSONA] è ancorato al rilievo che dal testo della sentenza di appello risultava «come fosse notorio, almeno nell'ambiente ippico ravennate, che il cavallo [OSCURATO:PERSONA] fosse di proprietà o, comunque, esclusivamente riconducibile alle sorelle Gimigliano».

È evidente, quindi, che gli errori lamentati nel ricorso straordinario, concernenti i riferimenti della sentenza della Quinta Sezione alla fattura allegata al ricorso ivi valutato, non produssero alcun effetto logico ai fini del rigetto del motivo di detto ricorso attinente al riconoscimento, in capo a [OSCURATO:PERSONA], della qualità di soggetto cui il cavallo era riconducibile e, quindi, di persona offesa dal delitto di diffamazione commesso mediante la pubblicazione del libro sopra indicato.

2. In conclusione, il ricorso è inammissibile per le ragioni sopra esposte.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione della impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Città di Castello, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata per delitti di diffamazione commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sorelle. La reputazione di costoro, secondo la sentenza, era stata offesa dall'imputata mediante la pubblicazione del libro «Comprendere il cavallo - Storia e teoria dell'equitazione», nel quale si affermava, fra l'altro, che il cavallo [OSCURATO:PERSONA], riconducibile ad entrambe le persone offese, dopo l'epilogo della sua attività agonistica, era «morto dopo anni di stenti», a seguito di «Un'agonia protratta in nome di un egoismo cieco sbandierato ai quattro venti come amore». 2. Con sentenza del 14 giugno 2019, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava improcedibile, per difetto di querela, il delitto di diffamazione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava estinto per prescrizione quello in danno di [OSCURATO:PERSONA], confermando le statuizioni accessorie in favore di quest'ultima. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, censurando la sentenza di appello, per quanto ora rileva, nei punti in cui quest'ultima aveva affermato che la querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] era tempestiva e che il cavallo predetto era di proprietà non solo di [OSCURATO:PERSONA], ma anche di [OSCURATO:PERSONA] e che, quindi, anche quest'ultima era legittimata a proporre la querela. 4. Con sentenza n. 37550/2020 del 28 ottobre 2020, la Quinta Sezione penale di questa Corte rigettava il ricorso. 5. Avverso la citata sentenza della Quinta Sezione di questa Corte, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen., con atto articolato in due motivi. 5.1. Con il primo motivo del ricorso straordinario la difesa deduce la sussistenza di un errore di fatto decisivo, sostenendo che la sentenza della Quinta Sezione, nella cui motivazione si afferma che la querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] era stata intempestiva, statuisce, nel dispositivo, il rigetto del ricorso per cassazione con il quale era stata fatta valere, fra l'altro, tale intempestività. 5.2. Con il secondo motivo del ricorso straordinario, la difesa deduce che la sentenza della Quinta Sezione è affetta da ulteriori errori di fatto dai quali emerge che non è stata valutata la fattura allegata al ricorso per cassazione e relativa allo smaltimento della carcassa del cavallo. In base alle lamentele difensive, la sentenza della Quinta Sezione: afferma che tale fattura sia intestata a [OSCURATO:PERSONA], mentre in realtà essa è intestata a [OSCURATO:PERSONA]; ritiene che la fattura sia stata allegata al ricorso per cassazione al fine di dimostrare chi fosse proprietario del cavallo, mentre in realtà essa fu allegata per dimostrare che il cavallo era stato abbandonato; contraddice quanto in realtà affermato nel ricorso per cassazione, nel quale si era dedotto che il cavallo apparteneva solo a [OSCURATO:PERSONA] e non a [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, come sopra riportato, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario. 7. La difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria con la quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario. 8. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria di replica con la quale insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso straordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso straordinario è inammissibile, perché il vizio in esso dedotto, qualificabile come errore materiale, è stato già emendato con ordinanza della Quinta Sezione di questa Corte; il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto deduce vizi non decisivi, quindi non rientranti fra quelli che possono essere fatti valere con il ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193-01). È stato rilevato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01; la Corte ha precisato in motivazione che: 1 - qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2 - sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3 - l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale). È stato chiarito che, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503 - 01). 1.2. Con riferimento al primo motivo del ricorso proposto nel caso in esame, va rilevato che il vizio lamentato è un semplice errore materiale, non un errore di fatto. E detto errore materiale è stato già emendato con ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. del 7 settembre 2021, emessa dalla Quinta Sezione penale di questa Corte, recante il seguente testo «Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella motivazione della sentenza - documento n. 37550 del 28 ottobre 2020, nel senso che, ove è scritto [OSCURATO:PERSONA] deve invece intendersi [OSCURATO:PERSONA] (pagina 4 righi 3 e 6); analogamente alla pagina 3 rigo 22 ove è scritto [OSCURATO:PERSONA] deve intendersi [OSCURATO:PERSONA]». Dall'attenta lettura della sentenza qui impugnata emerge come non vi sia stata una alterazione della formazione della valutazione del collegio giudicante, ma semplicemente un errore - ormai emendato - nella manifestazione della valutazione stessa. Una volta riscontrata l'avvenuta correzione, va ritenuta la mancanza di alcun interesse all'accoglimento del primo motivo del ricorso straordinario. 1.3. Con riferimento al secondo motivo del ricorso ora in esame, deve notarsi che esso è inammissibile, perché la ricorrente deduce errori che non hanno avuto alcun peso decisivo ai fini della valutazione del ricorso per cassazione che era stato proposto avverso la sentenza di appello. Nella sentenza della Quinta Sezione penale, infatti, il rigetto del motivo di ricorso con il quale era stata contestata la qualità di persona offesa in capo a [OSCURATO:PERSONA] è ancorato al rilievo che dal testo della sentenza di appello risultava «come fosse notorio, almeno nell'ambiente ippico ravennate, che il cavallo [OSCURATO:PERSONA] fosse di proprietà o, comunque, esclusivamente riconducibile alle sorelle Gimigliano». È evidente, quindi, che gli errori lamentati nel ricorso straordinario, concernenti i riferimenti della sentenza della Quinta Sezione alla fattura allegata al ricorso ivi valutato, non produssero alcun effetto logico ai fini del rigetto del motivo di detto ricorso attinente al riconoscimento, in capo a [OSCURATO:PERSONA], della qualità di soggetto cui il cavallo era riconducibile e, quindi, di persona offesa dal delitto di diffamazione commesso mediante la pubblicazione del libro sopra indicato. 2. In conclusione, il ricorso è inammissibile per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione della impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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