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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 42154/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], compendiandosi nella prospettazione di enunciati in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata interpretazione della giurisprudenza, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che affinché possa ravvisarsi la causa di giustificazione della forza maggiore è necessario aver acquisito la prova rigorosa che la violazione del precetto penale sia dipesa da un evento del tutto estraneo alla sfera di controllo del soggetto agente, imprevedibile ed imprevisto, nonché cogente, tale da rescindere il legame psicologico tra azione ed evento, dimostrazione che la giurisprudenza di legittimità con costante orientamento esclude che possa essere integrato dalle difficoltà economiche in cui versa l'imputato, trattandosi di una condizione preesistente all'inadempimento (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 26312801; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013 - dep. 24/04/2013, Giro, Rv. 255880; in senso conforme: Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007 - dep. 29/01/2008, Cairone, Rv. 238986); rilevato che siffatta conclusione questa che deve a fortiori essere ribadita allorquando si tratti di procedere al versamento di somme già in precedenza dovute in sede amministrativa, che perciò presupponevano ancor prima che l'inadempimento rivestisse rilevanza penale, consumandosi il reato di cui all'art.10-bis d.

Igs. 74/2000 soltanto al momento della scadenza del termine della presentazione del Modello 770, un obbligo di accantonamento, previa ripartizione delle risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente (Sez. 3, n. 3124 del 27/11/2013 - dep. 23/01/2014, Murari, Rv. 258842, in termini); rilevato che in ogni caso, anche a voler ritenere in astratto che le difficoltà economiche si siano palesate improvvisamente, occorrono specifici e puntuali oneri di allegazione e probatori che vanno al di là della contingenza negativa incontrata dalla società, dovendo estendersi alla concreta impossibilità di onorare i pagamenti dovuti quale sostituto di imposta e, dunque, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni a suo carico, in primis mediante una corretta ripartizione delle esigue risorse disponibili, e comunque finanche attingendo al proprio patrimonio personale nonché ponendo in essere tutte le azioni idonee a fronteggiare le contingenze negative, da valutarsi in concreto; rilevato invero che nei reati omissivi integra la causa di forza maggiore l'assoluta impossibilità e non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso (Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990, Iannone, Rv. 184856); rilevato che a fortiori non è ravvisabile l'invocato stato di necessità a fronte di una di una crisi di liquidità dell'azienda, qual'è quella accertata nel caso di specie dalla Corte distrettuale e non contrastata dalla difesa, che ha indotto l'imputato ad operare una scelta deliberata in ordine all'inadempimento in contestazione, ritenendo di anteporre al pagamento delle ritenute in questione altri pagamenti; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], compendiandosi nella prospettazione di enunciati in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata interpretazione della giurisprudenza, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che affinché possa ravvisarsi la causa di giustificazione della forza maggiore è necessario aver acquisito la prova rigorosa che la violazione del precetto penale sia dipesa da un evento del tutto estraneo alla sfera di controllo del soggetto agente, imprevedibile ed imprevisto, nonché cogente, tale da rescindere il legame psicologico tra azione ed evento, dimostrazione che la giurisprudenza di legittimità con costante orientamento esclude che possa essere integrato dalle difficoltà economiche in cui versa l'imputato, trattandosi di una condizione preesistente all'inadempimento (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 26312801; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013 - dep. 24/04/2013, Giro, Rv. 255880; in senso conforme: Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007 - dep. 29/01/2008, Cairone, Rv. 238986); rilevato che siffatta conclusione questa che deve a fortiori essere ribadita allorquando si tratti di procedere al versamento di somme già in precedenza dovute in sede amministrativa, che perciò presupponevano ancor prima che l'inadempimento rivestisse rilevanza penale, consumandosi il reato di cui all'art.10-bis d. Igs. 74/2000 soltanto al momento della scadenza del termine della presentazione del Modello 770, un obbligo di accantonamento, previa ripartizione delle risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente (Sez. 3, n. 3124 del 27/11/2013 - dep. 23/01/2014, Murari, Rv. 258842, in termini); rilevato che in ogni caso, anche a voler ritenere in astratto che le difficoltà economiche si siano palesate improvvisamente, occorrono specifici e puntuali oneri di allegazione e probatori che vanno al di là della contingenza negativa incontrata dalla società, dovendo estendersi alla concreta impossibilità di onorare i pagamenti dovuti quale sostituto di imposta e, dunque, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni a suo carico, in primis mediante una corretta ripartizione delle esigue risorse disponibili, e comunque finanche attingendo al proprio patrimonio personale nonché ponendo in essere tutte le azioni idonee a fronteggiare le contingenze negative, da valutarsi in concreto; rilevato invero che nei reati omissivi integra la causa di forza maggiore l'assoluta impossibilità e non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso (Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990, Iannone, Rv. 184856); rilevato che a fortiori non è ravvisabile l'invocato stato di necessità a fronte di una di una crisi di liquidità dell'azienda, qual'è quella accertata nel caso di specie dalla Corte distrettuale e non contrastata dalla difesa, che ha indotto l'imputato ad operare una scelta deliberata in ordine all'inadempimento in contestazione, ritenendo di anteporre al pagamento delle ritenute in questione altri pagamenti; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere
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