CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39693/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo, avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 28/03/2024; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentiti i difensori dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Palermo con ordinanza del 28 marzo 2024 (motivazione depositata il successivo 13 maggio) ha annullato l'ordinanza genetica applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione all'addebito provvisorio sub capo 1 (partecipazione n all'associazione mafiosa, in particolare "famiglia di Trabia"), ritenendo insussistente la necessaria gravità indiziaria. 2. Avverso l'ordinanza del riesame il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha proposto ricorso nel quale deduce il vizio di motivazione del provvedimento del riesame che avrebbe effettuato una valutazione illogica, incompleta e comunque parcellizzata degli elementi indiziari (dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, conversazioni intercettate, dichiarazioni di persone informate dei fatti, atti di precedenti procedimenti penali) che, invece, risultano pienamente dimostrativi della necessaria gravità indiziaria sulla cui base è stata emessa l'ordinanza genetica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Invero, «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). Inoltre, «in tema di misure cautelari personali, nel caso in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio della motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la verifica delle ragioni affermative della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e il controllo della congruenza della motivazione devono, nel caso di dubbio, tener conto della regola di giudizio del "favor rei", da cui consegue che, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'indagato, che può essere accantonato solo qualora risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto» (così, Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275699 - 01) 3. Ritiene il Collegio che, alla luce di de„tti princi , l'ordinanza del riesame impugnata non presenta i vizi denunciati dal Pirfl . ricorrente.3.1. Invero, il Tribunale del riesame ha dato conto di avere congruamente preso in considerazione gli indizi posti a fondamento della misura cautelare, concludendo che "gli elementi seppur capaci di dimostrare una frequentazione con vari esponenti dell'associazione e un'occasionale disponibilità manifestata dall'indagato nei loro confronti senza che sia emerso però il suo stabile inserimento nella struttura organizzativa dell'associazione". A detta conclusione, il Tribunale cautelare è pervenuto evidenziando: che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (che non è stato in grado di riconoscere l'indagato) risultano da un lato generiche e dall'altro lato in larga misura contraddittorie. Infatti, Lombardo ha "riferito una serie di inesattezze in merito al ferimento, da parte sua, di [OSCURATO:PERSONA] ... episodio risalente al mese di agosto 2009 e ritenuto del tutto estraneo a dinamiche di rilievo associativo, in quanto relativo a un litigio di carattere privato ... descrivendolo come soggetto da sempre vicino agli ambienti di cosa nostra di Trabia ... avrebbe fatto parte di una fazione contrapposta a quella di [OSCURATO:PERSONA], composta anche da [OSCURATO:PERSONA] ... e da un'altra persona (identificata come [OSCURATO:PERSONA]) e che questi tre soggetti si occupavano di stupefacenti, attività illecita che non risulta, di per sé, in alcun modo indicativa della partecipazione dell'indagato al sodalizio mafioso"; che l'altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], ha reso dichiarazioni contraddittorie ("è amico di tutti i mafiosi ... è mafioso ... lo rispettano tutti a [OSCURATO:PERSONA] come se lui fosse un capo di Trabia" sostenendo però che "non voleva saperne di queste persone ... era contrario a avere rapporti con cosa nostra ... non è un affiliato"), precisando altresì di non essere a conoscenza di specifiche condotte, criminose o non, da lui poste in essere nell'interesse del sodalizio. (pag. 5); che gli accertamenti effettuati in precedenti procedimenti penali (tra i quali uno a carico dell'indagato, concluso con l'archiviazione dopo che il Gip prima e il Tribunale del riesame poi avevano ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza invocati con la richiesta cautelare del PM) appaiono niente affatto concludenti nell'ottica di indicare l'indagato come un partecipe; che gli ulteriori accertamenti effettuati nel presente procedimento evidenziano - quantomeno per alcuni di essi - elementi in ordine al compimento di atti minacciosi ed estorsivi da parte dell'indagato, ma difetta in modo evidente la connotazione "mafiosa" degli stessi, emergendo piuttosto una "condotta posta in essere in modo del tutto autonomo e per finalità personali"; che le conversazioni intercettate non sono anch'esse indicative di una effettiva partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso. In conclusione, rileva il Tribunale del riesame, "tutti i dati raccolti risultano intrinsecamente imprecisi e neppure la loro collazione logica riesce ad esaltare un giudizio di gravità indiziaria in ordine alla contestata partecipazione al sodalizio mafioso. Tali dati, infatti, restano capaci di dimostrare una frequentazione con vari esponenti dell'associazione e un'occasionale disponibilità manifestata dall'indagato nei loro confronti senza che sia emerso però il suo stabile inserimento nella struttura organizzativa dell'associazione" (pag. 13). Nel complesso, detta motivazione non appare illogica e non viene infirmata dalle contrarie deduzioni del Pubblico ministero, che propongono una diversa lettura delle emergenze indiziarie, non consentita in sede di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso. C