CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 31274/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 settembre 1990 avverso la sentenza emessa 1'11 gennaio 2021 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 31 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza dell'Il gennaio 2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 4 L. n. 110/1975. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge, per essere stata presa in considerazione esclusivamente la personalità dell'imputato al fine della valutazione sulla congruità della pena inflitta; 2) erronea applicazione della legge e vizio della motivazione, per non essere stata dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 4 L. n. 110/1975, pur essendo la Corte territoriale stata investita della questione con i motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo, va annullata limitatamente al reato di cui all'art. 4 L. n. 110/1975 (capo B), perché estinto per prescrizione, mentre il residuo motivo non può essere accolto. 1.1 Nessun vizio inficia la motivazione adottata dal Collegio del merito in ordine alla quantificazione della pena. Deve in primo luogo rimarcarsi che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, la Corte d'appello ha valutato non solo la personalità dell'imputato ma anche la gravità del fatto, in ragione del valore del bene. Deve poi aggiungersi che la pena base per il reato di ricettazione, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., è stata determinata in sette mesi di reclusione. Al riguardo deve ribadirsi l'orientamento enunciato in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Rv. 256197), secondo cui la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui - come nella specie - la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche laddove il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. 1.2 Il secondo motivo è fondato. La contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110/1975 (capo B), commessa il 10 settembre 2015, si è estinta per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, emessa 1'11 gennaio 2021, tenuto conto del relativo termine - considerato nella sua massima estensione (anni 5 ex artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.) - e tenuto conto anche del periodo di sospensione di 64 giorni dovuta all'emergenza pandemica. Deve rilevarsi che questa Corte (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818) ha affermato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. Nel caso in esame, invece, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione è stata dedotta con il presente ricorso e ciò consente di dichiararla.Le Sezioni unite, infatti, nella citata sentenza hanno puntualizzato che nel caso in cui con il ricorso per cassazione è dedotta, sia pure come unica doglianza, l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice, il ricorso non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione, e la pena va rideterminata in mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 200,00 di multa, eliminato l'aumento disposto a titolo di continuazione per la contravvenzione. 1.3 Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena in mesi 4, giorni 20 di reclusione e 200,00 euro di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, udienza del 31 mag