CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03919/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, rideterminando la pena inflitta all'imputato, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 14 febbraio 2018 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati contestati ai sensi dell'alt 328 cod. pen., per avere, rispettivamente il 18 settembre e il 20 aprile 2013, nominato consulente tecnico di ufficio in due distinti procedimenti civili da giudici del Tribunale di Vallo della Lucania, nonostante vari solleciti, nel primo caso omesso di depositare la relazione di consulenza, di chiedere una proroga del termine e di addurre alcuna altra giustificazione (capo A); nel secondo caso, disatteso le richieste formali e omesso di consegnare la relazione di consulenza e di restituire gli atti del fascicolo. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Policino, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 131-bis, 102 e 103 cod. pen., 111 Cost., per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di proscioglimento dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, facendo riferimento ad una abitualità della condotta, invero formalmente mai dichiarata, non potendo essere a tal fine valorizzata la mera continuazione tra i due reati contestati. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 328 cod. pen., 141 cod. proc. civ., 19 regolamento CE 1392/2007, 25 Cost., per avere la Corte distrettuale erroneamente confermato la pronuncia di condanna, benché non fosse stato dimostrato che l'imputato avesse effettivamente ricevuto ovvero avuto conoscenza degli atti di sollecito a lui inviatiti dall'autorità giudiziaria di Vallo della Lucania, atti che erano stati a lui notificati presso il domicilio eletto ma con consegna di copia a mani di asseriti impiegati rimasti non identificati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (così Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01).Alla luce di tale criterio ermeneutico la motivazione della sentenza gravata appare non censurabile, in quanto la Corte di appello di Salerno ha congruamente motivato il diniego della operatività dell'art. 131-bis cod. pen. non sostenendo affatto che la riconosciuta continuazione tra i due reati accertati integrasse gli estremi della abitualità della condotta, bensì affermando, con argomentazioni più ampie e articolate - con le quali il ricorrente ha omesso di dialogare - come alla configurabilità di un fatto di particolare tenuità ostassero la oggettiva gravità delle condotte tenute dall'imputato e l'intensità del dolo dallo stesso manifestata; avendo egli rifiutato reiteratamente di rispettare gli impegni pubblicistici assunti ed essendo arrivato persino a negare la restituzione dell'incarto processuale al nuovo consulente tecnico, nominato in sua sostituzione, cui era stato così impedito di dare inizio alle relative operazioni di accertamento tecnico. 3. Anche il secondo motivo del ricorso è inammissibile. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità di un motivo implica anche che lo stesso abbia un ben definito carattere di decisività, nel senso che il ricorrente ha l'onere di dimostrare che la questione formulata, se giudicata fondata, sarebbe stata tale da determinare una diversa decisione: con la conseguenza che non posseggono un carattere di decisività quelle questioni che riguardino, in sostanza, un singolo aspetto dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata, senza tenere conto del complesso probatorio entro il quale ciascun elemento deve essere contestualizzato e, dunque, senza considerarne l'ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo dell'intera motivazione (in questa ottica, tra le tante, Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, tornando a dedurre, così come aveva già fatto con l'atto di appello, una formale invalidità ovvero una incompletezza delle notificazioni degli atti di sollecito, omettendo però di confrontarsi realmente con la motivazione della pronuncia gravata: sentenza con la quale i giudici di merito, rispondendo adeguatamente a quel rilievo difensivo, avevano sottolineato come, a prescindere delle modalità di notifica di quei reiterati atti di sollecito (peraltro consegnati dall'ufficiale giudiziario a soggetti che si erano qualificati come "delegati", in quanto impiegati dell'istituto universitario ove il Policino aveva eletto domicilio), il prevenuto fosse stato pienamente consapevole dell'esistenza di quei solleciti, avendo ricevuto da uno dei due giudici che lo avevano nominato come consulente tecnico, una intimazione telefonica di adempimento che pure l'imputato aveva trascurato; e • come l'imputato si fosse poi sottratto agli obblighi cui era tenuto anche nei confronti del nuovo consulente tecnico, tal dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva segnalato al giudice civile di avere anch'egli parlato al telefono con il Policino, inutilmente domandandogli di restituire gli atti processuali necessari per poter avviare il disposto accertamento tecnico. Circostanze, queste, idonee a dimostrare la sussistenza del dolo richiesto per la configurabilità dei reati addebitati, rispetto alle quali nulla è stato dedotto nel ricorso per cassazione oggi in esame. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2022 [OSCURATO:PERSONA]