CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01143/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8026/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] de Manincor, elettivamente domiciliata presso lo studio del Dott. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Cosseria, n. 2. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4058/2015, depositata in data 23 settembre 2015. nonché sul ricorso iscritto al n. 8028/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] de Manincor, elettivamente domiciliata Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRAPpresso lo studio del Dott. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Cosseria, n. 2. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4054/2015,depositata in data 23 settembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Dagli atti del procedimento n. 8026/2016 emerge che alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di A. Schiavi veniva notificato un avviso d’accertamento (n. T9B02CD01246/2010) per l’anno d’imposta 2006, mediante il quale l’ufficio disconosceva, ai fini IRAP, la deduzione della quota annuale di ammortamento, iscritta nel bilancio 2002, di importo pari a € 411.389,00 e derivante dal conferimento (anno 2002) della [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:PERSONA]. L’ufficio emetteva detto avviso a seguito plurime verifiche fiscali che avevano riguardato l’intero gruppo Mythos. In particolare, dai controlli effettuati dall’ufficio nonché dalla Guardia di Finanza e dalla [OSCURATO:PERSONA], si evinceva il reale scopo del detto gruppo, ossia la consulenza a società clienti volta ad attività di frode fiscale. Ciò avveniva mediante operazioni ricorrenti, tra le quali, in primis, riorganizzazioni aziendali o, come nel caso di specie, atti di conferimenti d’azienda, finalizzati alla produzione di costi fittizi (nel caso in esame, falsi valori d’avviamento) mediante cui realizzare indebiti risparmi rispetto all’effettivo debito tributario. Le ricerche dell’ufficio avevano condotto a ritenere che la società [OSCURATO:SOCIETA]. avesse ottenuto, mediante operazioni programmate dal gruppo Mythos, un fittizio avviamento mediante l’acquisizione della [OSCURATO:SOCIETA]. (per oltre €7.405.000,00) e, per l’effetto, fittizi valori deducibili per importo pari a €411.389,00 (quota annuale di ammortamento). 2. Avverso questo avviso di accertamento, la società proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano, ove si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, deducendo la piena legittimità del proprio operato e controdeducendo alle ragioni di controparte. 3. La C.t.p., con sentenza n. 51/36/2013, accoglieva il ricorso della contribuente e annullava l’atto impugnato. 3. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r della Lombardia, ove si costituiva anche la contribuente ; tale Commissione, con sentenza n. 4058/24/2015 , depositata in data 23 settembre 2015, accoglieva il gravame dell’ufficio, riformando la pronuncia del giudice di prime cure. 4. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi. L’ufficio siè costituito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022per la quale non sono state depositate memorie. 5. Dagli atti del procedimento n. 8028/2018 emerge che, nel medesimo contesto sopra riportato, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di A. Schiavi (di cui la ricorrente è socia al 20%) veniva notificato un avviso d’accertamento (n. T9B02CD01246/2010) per l’anno d’imposta 2006, mediante il quale l’ufficio disconosceva, ai fini IRAP, la deduzione della quota annuale di ammortamento, iscritta nel bilancio 2002, di importo pari a € 411.389,00 e derivante dal conferimento (anno 2002) della [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:PERSONA]. L’ufficio emetteva detto avviso di accertamento nel medesimo contesto descritto con riferimento al ricorso n. 8026/2016; in virtù del detto avviso di accertamento notificato alla società, ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si imputava alla ricorrente, limitatamente alla propria quota di partecipazione del 20%, il maggior reddito prodotto dalla società nell’anno 2006. La stessa riceveva, infatti, un avviso di accertamento (n. T9F01A301034/2010), mediante cui l’ufficio accertava, a suo carico, un reddito di partecipazione di € 72.788,00. 6. Avverso questo avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano, ove si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, deducendo la piena legittimità del proprio operato. 7. La C.t.p., con sentenza n. 54/36/2013 del 20/09/2012 accoglieva il ricorso della contribuente e annullava l’atto impugnato, rifacendosi alle motivazioni che, nella stessa data, avevano portato all’accoglimento del ricorso presentato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. 8. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r della Lombardia, ove si costituiva anche la contribuente ; tale Commissione, con sentenza n. 4054/2015 , depositata in data 23 settembre 2015, accoglieva il gravame dell’ufficio, riformando la pronuncia del giudice di prime cure. 9. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi. L’agenzia siè costituita con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022per la quale non sono state depositate memorie . Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: nullità del procedimento per omessa instaurazione del litisconsorzio necessario (art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.)» le contribuenti lamentano che l’error in iudicando e l’error in procedendo , nella parte in cui, la C.t.r. non ha consentito l’instaurazione di un solo procedimento in relazione all’accertamento unitario costituito dal recupero nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci e ciò in violazione del litisconsorzio necessario. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità della sentenza impugnata per non aver riscontrato l’intervenuto giudicato sulle eccezioni rispetto alle quali l’ufficio era risultato soccombente nel giudizio di prime cure (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.)» le contribuenti lamentano il difetto di motivazione nella parte in cui la C.t.r. non ha motivato sulle proprie eccezioni concernenti violazioni normative formali e sostanziali. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità della sentenza impugnata per aver ignorato il denunciato illegittimo disconoscimento nell’atto di accertamento relativo al 2006 di un avviamento generato nel 2002: violazione del principio di autonomia dei periodi d’imposta. Violazione del principio di competenza e degli artt. 109 e 110 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Violazione e falsa applicazione dell’art. 103 d.P.R. n. 917 del 1986. Violazione dell’art. 9 l. 27 dicembre 2002, n. 289 e del principio di correttezza e buona fede della pubblica amministrazione, nonché del principio di tutela del legittimo affidamento del contribuente di cui all’art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212 (art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ.)» le contribuenti lamentano l’error in iudicando ed il difetto di motivazione nella parte in cui la C.t.r. lombarda non ha tenuto conto di altre due sentenze della medesima C.t.r. ossia la n. 3484/50/14 e la n. 3485/50/14. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «[OSCURATO:SOCIETA]. e della signora [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle operazioni contestate dall’ufficio. Acritico appiattamento della Commissione regionale sulle posizioni dell’ufficio (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» le contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui la C.t.r. non ha tenuto conto che tutte le operazioni erano addebitabili al gruppo Mythos e non alle contribuenti medesime. 1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione dell’art. 7 l. n. 212 del 2000 e dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.)» le contribuenti lamentano il difetto di motivazione nella parte in cui la C.t.r. non ha argomentato in ordine all’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento. 1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Difetto di prova (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.)»le contribuenti lamentano l’error in iudicando ed il difetto di motivazione nella parte in cui la C.t.r. ha ritenuto la fittizietà del valore di avviamento ed il carattere fraudolento dell’operazione posta in essere. 1.7. Con il settimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.)» le contribuenti lamentano il difetto di motivazione nella parte in cui la C.t.r. non ha argomentato sull’eccezione relativa all’assenza del contraddittorio preventivo. 1.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittima applicazione delle sanzioni tributarie (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.)» le contribuenti lamentano il difetto di motivazione nella parte in cui la C.t.r. non ha motivato sull’applicazioni delle sanzioni nonché invoca lo ius superveniens di cui al del d. lgs. 24 settembre 2015, n. 158. 2. Va poi rilevato che dal sistema informatico di questa Corte (così come richiamato anche nel ricorso R.G.N. 8026/2016) risultano altri quattro ricorsi collegati, non ancora definiti, proposti dai soci contro l’Agenzia delle Entrate. Essi sono: il ricorso R.G.N. 8023/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA], il ricorso R.G.N. 8024/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA], il ricorso R.G.N. 8030/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA], il ricorso R.G.N. 8033/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, i ricorsi citati afferiscono il medesimo accertamento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della socia [OSCURATO:PERSONA] nonché degli altri soci prefati e sono connessi, ex art. 274 cod. proc. civ., perché trattasi di sentenze pronunciate in grado di appello riguardo a contenzioso litisconcortile e impugnate con separati ricorsi per cassazione. Costituisce principio pacifico quello secondo cui, n el processo dicassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione dellitisconsorzio necessario tra società e soc i determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non ènecessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante lariunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a "causa petendi" deiricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici (Cass. 24/02/2022, n. 6073). Pertanto, dispone la riunione a questo ricorso R.G.N. 8026/2016 di quello R.G.N. 8028/2016 e rinvia a nuovo ruolo affinchè i ricorsi citati (R.G.N. 8023/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA], R.G.N. 8024/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA], R.G.N. 8030/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA], R.G.N. 8033/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA]) vengano fissati nella medesima udienza ai fini della futura riunione. P.Q.M. Riunisce il ricorso R.G.N . 8