Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06075/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21115/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] À E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - E contro [OSCURATO:PERSONA].

Sanzioni amministrative -Intimato - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1644/2019 depositata il 08/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.con ricorso notificato il 02/11/2017, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione dinanzi alla Corte d’appello di Bolognaavverso la delibera n. 19902 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la [OSCURATO:PERSONA] gli ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300.000, per la violazione dell’art. 187-bis, comma 4, TUF, e quella interdittiva accessoria per il periodo di dodici mesi di cui all’ art. 187 - quater , comma 1 , TUF, nonché la confisca di beni fino alla concorrenza di euro 385.000, per avere acquistato sull’IDEM (mercato regolamentato gestito dalla [OSCURATO:PERSONA]), nella mattina del 5 dicembre 2012, duecento opzioni put aventi come valore sottostante azioni [OSCURATO:PERSONA] con strike price di euro 34 e scadenza 18/01/2013, per il controvalore di euro 82.493,50, utilizzando l’informazione privilegiata , ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA], circa la “promozione di forti discontinuità gestionali ed organizzative in [OSCURATO:PERSONA]”, incluse le dimissioni di [OSCURATO:PERSONA], informazione che quest’ultimo conosceva per il ruolo ricoperto in [OSCURATO:PERSONA] e della quale [OSCURATO:PERSONA] conosceva o poteva conoscere la natura privilegiata per il proprio ruolo di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. concorrente di [OSCURATO:PERSONA].

Sanzione parametrata alla gravità della condotta e alla circostanza che l’insider esterno aveva rivenduto sul mercato regolamentato i diritti di opzione in data 07/12/2012 con un profitto di euro 302.506,50.

La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - intervenuto in giudizio ad adiuvand um e destinatario , come insider interno, per la stessa vicenda, della sanzione di euro 150.000, e della sanzione accessoria di sei mesi di interdizione, ha respinto l’opposizione.

Questo, in sintesi, per ciò che ancora rileva , il percorso argomentativo della sentenza qui impugnata: (a) la lettera di contestazione è stata validamente notificata ad [OSCURATO:PERSONA], presso la sua residenza londinese , nel rispetto dell’art. 142 c.p.c. e del Regolamento UE n. 1393/2007, come risulta dal “certificate” versato in atti dalla [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto va disattesa l’eccezione dell’opponente secondo cui l’art. 1 del Regolamento ne escluderebbe l’applicabilità alla materia amministrativa: infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha esercitato un potere, non ha agito iure imperii, ma ha operato nell’ambito della materia rispetto alla quale il Regolamento è applicabile; (b) è irrilevante l’annullamento del certificate dichiarato dall’Alta Corte di giustizia di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] poiché il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è un giudizio sul rapporto e non sull’atto, il che impedisce al giudice di annullare la sanzione per un difetto di contraddittorio endoprocedimentale che, per di più, è emerso ex post, quando il procedimento sanzionatorio era concluso; (c) il primo tentativo di notifica della lettera di contestazione, in data 13/02/2016, è avvenuto entro il termine di 360 giorni dall’accertamento come previsto dall’art. 187 - septies, TUF: dalla cronistoria dell’attività istruttoria svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], non contestata quanto all’esecuzione materiale dei singoli atti, emerge che non già da settembre 2013, come prospetta l’opponente, ma dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] poteva dirsi conclusa la raccolta dei potenziali elementi di prova e di convincimento, in particolare con l’acquisizione degli ultimi documenti attinenti al viaggio a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e all’audizione di [OSCURATO:PERSONA];(d) è infondato anche il motivo di opposizione attinente al merito della controversia.

Nello specifico: (i) tra il 29 novembre e il 1 ° dicembre, ossia prima d el suo viaggio a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era venuto a conoscenza delle sue probabili dimissioni “pilotate”, che erano uno dei segnali di “discontinuità” che i vertici E ni volevano imprimere alla gestionedi [OSCURATO:PERSONA] a seguito della diffusione delle notizie di indagini della Procura di Milano che coinvolgevano la controllata di E ni p er corruzione internazionale in Algeria; (ii) è vero che Scaroni, a.d. di Eni,e Meomartini, presidente del c.d.a. di [OSCURATO:PERSONA], hanno riferito che solo il 2 dicembre era stata presa la decisione delle dimissioni di [OSCURATO:PERSONA], al quale la stessa determinazione era stata comunicata il giorno successivo (come risulta dalla sentenza della CDA di Milano n. 3941/2018, che ha accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sanzione ad esso inflitta con il medesimo provvedimento oggetto di questo giudizio), ma ciò non esclude che il tema delle dimissioni “pilotate” fosse stato oggetto di discussioni prima interne e poi comunicate all’interessato.

Militano in tal senso: l’audizione di [OSCURATO:PERSONA], direttoredel personale e organizzazione di [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha riferito di essere stato contattato, il 29 novembre , da [OSCURATO:PERSONA], responsabile delle risorse umane di E ni e suo diretto “capo funzionale”, al fine di pensare ad una possibilee ipotetica sostituzione del [OSCURATO:PERSONA], senza spiegare le ragioni; che, il giorno successivo , lo stesso Barbieri gli aveva chiesto di “approfondire le modalità di risoluzione del contratto da dirigente del dott. [OSCURATO:PERSONA] e di una sua ipotetica sostituzione”, tanto che, lo stesso giorno, [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto contatti con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], consulente esterno di Eni, e con il dott. [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell’ufficio contenzioso Eni; sei conversazioni telefoniche, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nel pomeriggio-sera del 30 novembre , e una il primo dicembre, riguardanti “la negoziazione della ipotetica e possibile uscita del dott. [OSCURATO:PERSONA]”, e questo perché già dal 29 novembre con Eni si cominciavano a “ imbastire ” i contenuti della negoziazione; la scelta di [OSCURATO:PERSONA] di recarsi a [OSCURATO:PERSONA] nella giornata di domenica 2 dicembre.

Il manager , fin dal 30 novembre, dalle conversazioni telefoniche avute con [OSCURATO:PERSONA], aveva potuto rendersi conto che era molto probabile l’ipotesi delle sue dimissioni “pilotate”, che dovevano assicurare l’auspicata discontinuità gestionale di [OSCURATO:PERSONA], evitando che il dirigente si opponesse, e dovevano portare alla nomina effettiva del nuovo a.d., ragione per cui la controllante Eni aveva scelto una strategia negoziata; (iii) nel pomeriggio del 30 novembre, pressoché contemporaneamente alle telefonate con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] invia alla sua segretaria, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la seguente e mail : “anticipo a domenica il viaggio a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] già avvisato”.Questo vuol dire che, dopo le telefonate con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di incontrare l’[OSCURATO:PERSONA] anziché il 3 dicembre (come già programmato in precedenza), il giorno prima, che per di più cade di domenica.

Risulta dall’accertamento sulle celle telefoniche della sua utenza che, in effetti, [OSCURATO:PERSONA] va a [OSCURATO:PERSONA] il 2 dicembre; inoltre, e la sua scelta di anticipare il viaggio depone nel senso che, già il 1° dicembre , egli era in possesso dell’informazione circa le sue molto probabili dimissioni caldeggiate da Eni.

Conosce da tempo [OSCURATO:PERSONA], per motivi professionali: sono entrambi amministratori delegati di società petrolifere concorrenti, e proprio le sue ventilate dimissioni lo inducono verosimilmente a incontrare il prima possibile [OSCURATO:PERSONA], anche solo per uno scambio di opinioni o per acquisire elementi per ricollocarsi nella nicchia di mercato in cui operano le due società.

Non si vede quale altra ragione possa averlo indotto ad anticipare il viaggio a [OSCURATO:PERSONA] , programmato per il giorno successivo, dato che [OSCURATO:PERSONA] stesso non spiega perché si è recato comunque a [OSCURATO:PERSONA] dopo che, a suo dire, [OSCURATO:PERSONA] aveva disdetto l’appuntamento del 2 dicembre;(e) l’informazione delle dimissioni di [OSCURATO:PERSONA] è informazione privilegiata ex art. 181, TUF: si tratta di un evento di futu ro accadimento, price sensitive , per il contraccolpo negativo che le azioni [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto subire a causa del repentino e inaspettato ricambio dei vertici societari.

Circostanze, queste, che “in tutta verosimiglianza”, [OSCURATO:PERSONA] ha scambiato, nel loro incontro del 2 dicembre, con [OSCURATO:PERSONA], il quale le ha utilizzate allorché ha acquistato le opzioni put il successivo 5 dicembre .

L’incontro tra i due manager è dimostrato da una serie di elementi convergenti : l’ e mail del 30 novembre da [OSCURATO:PERSONA] alla sua segretaria; la circostanza che entrambi abbiano ammesso che l’incontro era concordato, anche se ciascuno sostiene che sia stato disdetto su iniziativa dell’altro; il fatto che la segretaria di [OSCURATO:PERSONA] abbiadichiarato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono incontrati il 2 dicembre; l’organizzazione del viaggio da parte della segretaria di [OSCURATO:PERSONA], con previsione di un autista incaricato di accompagna re [OSCURATO:PERSONA] presso la sede di Petrofac a [OSCURATO:PERSONA], e con due tele fonate dell’autista a [OSCURATO:PERSONA] poco dopo le 13 e poco dopo le 14 del 2 dicembre; (f) non vi è dubbio che l’informazione fosse price sensitive dato che si trattava di una notizia non pubblica quando, alle nove di mattina del 5 dicembre, [OSCURATO:PERSONA] ha dato ordine alla sua banca di eseguire l’investimento.

Sussistono, quindi, tutti gli elementi dell’illecito contestato e, per converso, sono irrilevanti gli argomenti difensivi addotti da [OSCURATO:PERSONA] ( come la circostanza che egli era un investitore abituale con alto profilo di rischio e che, fin da settembre- ottobre 2012, era a conoscenza che [OSCURATO:PERSONA] era sottoposta a indagini penali in Algeria);

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.La causa, fissata per la pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata rinviata a nuovo ruolo.

In prossimità della precedente udienza , il PG ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti.

Per la stessa udienza,le parti hanno depositato memorie.

I contraddittori hanno successivamente depositato memorie illustrative (anche) per l’udienza in camera di consiglio del 12/11/2024.

Con istanza del 31/10/2024, la difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di trattare la causa in pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione di diritto.

Considerato che:

I. Innanzitutto, non va disposta la rimessione in pubblica udienza della controversia, poiché non sussistono i requisiti di cui all’art. 375 comma 1 c.p.c., per la trattazione della controversia in pubblica udienza, in assenza della «particolare rilevanza» della questione di diritto dedotta, sulla quale esistono precedenti nomofilattici, che il Collegio condivide e ai quali intende aderire (in termini, da ultimo, Cass. 05/11/2024, n. 28378).

II. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato i n s essantasei pagine, suddivise in settemotivi: la particolare ampiezza dell’atto impone una sintetica esposizione di ciascuna censura, con rinvio ad esso per relazione.

1. il primo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 6, 7, 10 e 19 del Regolamento (CE) 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, degli artt. 142 e 148 c.p.c. , dell’art. 187-septies, commi 1 e 2, TUF, degli artt. 36 e 39 del Regolamento (UE) 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dell’art. 2909 c.c., degli artt. 2699 e 2700 c.c., nonché dell’art. 14 della legge n. 689/1981, dell’art. 21-octies della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 53 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), nonché degli artt.134 Cost., 1 legge costituzionale n. 1/1948” – censura la sentenza qui impugnata nella parte in cui afferma che la lettera di contestazione ex art. 187 - septies comma 1, TUF, sarebbe stata validamente notificata al ricorrente ai sensi del Regolamento n. 1393/2007, che riguarda la notificazione degli atti civilie commerciali e non quella degli atti amministrativi e, muovendo da tale erroneo presupposto, afferma che, ai fini dell’annullamento della sanzione, sono irrilevanti la mancata consegna ad [OSCURATO:PERSONA] della lettera di contestazione, accertata con decisione definitiva della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , la quale ha annullato anche il certificate of service di cui all’art. 10 del Regolamento, e il conseguente vizio del contraddittorio derivante dalla mancata partecipazione dell’incolpato al procedimento sanzionatorio, in ragione del fatto che, secondo la Corte d’appello di Roma, si tratterebbe di un vizio sopravvenuto, perché scoperto in pendenza dell’opposizione, quando il contraddittorio era comunque garantito dalla cognizione dell’opposizione in sede giurisdizionale;

2. il secondo motivo – “ violazione e falsa applicazione degli artt.2727 e 2729 c.c., 187-bis e 187-septies, TUF, art. 192 c.p.p., art t . 115 e 116 c.p.c., art. 111 comma 1, Cost. , art. 6, co mma 1 , CEDU rispetto alla valutazione delle prove e alla formazione della prova presuntiva – censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il possesso e l’utilizzo dell’informazione privilegiata da parte di [OSCURATO:PERSONA] senza attenersi alle regole del ragionamento presuntivo , ricorrendo indebitamente all’uso della doppia presunzione e, in generale, adottando un criterio di valutazione degli elementi presuntivi non coerente con la natura sostanzialmente penale degli illeciti amministrativi in materia di abuso di informazioni privilegiate;

3. il terzo motivo -violazione e falsa applicazione degli artt. 181 e 187-bis TUF – censura la sentenza per avere erroneamente qualificato come “informazione privilegiata”le informazioni esistenti il 2 dicembre 2012 (giorno del presunto passaggio della informazione price sensitive da l sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. [OSCURATO:PERSONA]) in punto di discontinuità organizzative e gestionali all’interno di [OSCURATO:PERSONA], trascurando che, a quella data,non si parlava delle dimissioni dell’a.d. di [OSCURATO:PERSONA] sig. [OSCURATO:PERSONA] e che, in quel momento, le dimissioni del manager erano una circostanza improbabile; 4 il quarto motivo censura, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c., l’omesso esame circa il fatto decisivo rappresentato dalla telefonata ricevuta, la mattina del 03 dicembre 2012, dall’assistente di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si cancellava l’appuntamento preso da [OSCURATO:PERSONA] per il giorno stesso, per la cui dimostrazione era stata chiesta la prova per testi, che la CDA di Roma non ha considerato;

5. il quinto motivo censura, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c., l’omesso esame circa il fatto decisivo, ai fini della prova contraria rispetto alla presunzione di possesso dell’informazione privilegiata e dunque rispetto alla commissione dell’illecito, relativo all’attività svolta dal ricorrente domenica 2 dicembre 2012, ovvero la sua permanenza a casa con la moglie e i nipoti, circostanza sulla quale il ricorrente aveva dedotto una prova per testi che il giudice di merito non haconsiderato;

6. il sesto motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 111 comma 3 Cost. e 6 comma 3 CEDU, in relazione alle medesime circostanze illustrate nei due motivi precedenti, perché, data la natura sostanzialmente penale delle sanzioni [OSCURATO:PERSONA], l’omessa valutazione, da parte del giudice di merito, delle istanze di prova orale avanzate dal sanzionato integra la violazione del principio per il quale l’incolpato deve sempre essere messo nella condizione di ottenere la convocazione di testimoni a discarico;

7. il settimo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 187-septies, comma 1, TUF, perché la sentenza indica nel 14/07/2015 il momento di conclusione delle indagini , e nel 13/02/2016 il giorno della notificazionedella delibera sanzionatoria e, quindi, ritiene che sia stato rispettato il termine decadenziale di 360 giorni perla contestazione della violazione, trascurando che, in realtà, a causa delle lungaggini della fase istruttoria, che deve intendersi esaurita nel settembre del 2013, allorché la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto il questionario compilato da alcune delle persone coinvolte nella vicenda, detto termini era senz’altro scaduto all’epoca della contestazione della violazione;

8. il primo motivo è fondato;

8.1. la sentenza è viziata lì dove afferma (vedi supra punti a), b) del Rilevato che) che la lettera di contestazione è stata validamente notificata a [OSCURATO:PERSONA], presso la sua residenza londinese, nel rispetto dell’art. 142 c.p.c. e del Regolamento UE n. 1393/2007, come risulta dal certificate versato in atti dalla [OSCURATO:PERSONA]; che detto Regolamento, riservato alla materia civile e commerciale, si applica nella specie perché la [OSCURATO:PERSONA] non ha agito iure imperii; che la sentenza dell’AG inglese che ha annullato il certificato attestante l’avvenuta notifica è irrilevante sia perché il giudizio di opposizione riguarda il rapporto e non l’atto sanzionatorio sia perché la nullità è risultata ex post , quando il procedimento sanzionatorio era già concluso;

8.2. in primo luogo, l ’art. 1 (“Ambito di applicazione”) del Regolamento UE n. 1393/2007 , in materia di notificazione o comunicazione degli atti, dispone (par. 1) che esso «si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario», e aggiunge che «[e]sso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»)”.Nel caso che qui occupa, alla notificazione della “lettera di contestazione” a causa della natura amministrativa dell’atto, del procedimento sanzionatorio nel quale si inserisce e della sanzione, quale atto conclusivo del medesimo procedimento, lo stesso regolamento non è applicabile.

Va data continuità all’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte che, con riferimento alla notificazione all’estero (ad un cittadino tedesco) del verbale di accertamento della violazione del codice della strada, ha affermato il principio secondo cui, per la notifica a persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] europea del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia “fiscale, doganale ed amministrativa”, nella quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto amministrativo rientrante nell’esercizio di pubblici poteri ( Sez.

U, Sentenza n. 2866 del 05/02/2021, Rv. 660403 –01).

Negli stessi termini, per quanto qui rileva, il successivo arresto della Cassazione, nella sua più autorevole composizione (Sez.

U., Sentenza n. 11550 del 08/04/2022, Rv. 664424 – 01 ) che (in motivazione, pag. 5, punto II.1.) afferma che «[a]lla notificazione a persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] europea di un atto amministrativo, nella specie un verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, giacché l’art. 1 di esso espressamente ne esclude l’operatività per la materia amministrativa»;

8.3. in secondo luogo, la notifica all’incolpato della lettera di contestazione della Conso b è viziata non soltanto per la scelta della tipologia del procedimento di notifica, ma anche in ragione dell’annullamento, da parte dell’Alta Corte di Giustizia di [OSCURATO:PERSONA], con decisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , del certificato di espletamento delle formalità relative alla notificazione ex art. 10 Reg.

UE n. 1393, che, in maniera non veritiera, attestava l’avvenuta notificazione;

8.4. e, terzo, rileva il Collegio che, diversamente da quanto afferma la sentenza impugnata, l’omessa notificazione della lettera di contestazione di cui all’art. 187-septies comma 1, TUF, non è rimasta sanata dall’opposizione giurisdizionale proposta dal destinatario della sanzione.Per la giurisprudenza di questa Corte, in materia di sanzioni amministrative previste dal TUF, la configurazione del giudizio di opposizione come giudizio sul rapporto e non sull’atto non autorizza la totale obliterazione del controllo di legittimità del provvedimento sanzionatorio sotto il profilo del rispetto delle garanzie endoprocedimentali fissate dagli artt. 187-septies e 195 , TUF e che, in particolare, la violazione del nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endoprocedimentale, rappresentato dalla contestazione dell’addebito e dalla valutazione delle controdeduzioni dell’interessato, impone di per sé l’annullamento del provvedimento sanzionatorio illegittimamente emesso ( Sez. 2 , Sentenza n. 4521 del 11/02/2022, Rv. 663829 – 02 , in connessione con Sez. 2 , Sentenza n. 8046 del 21/03/2019, Rv. 653405 – 02 ; in termini, Cass. n n. 17670/2022, 25348/2023).

La S.C. argomenta, nei seguenti termini, il sostrato concettuale di questo principio di diritto (vedi punti 30 - 32 della sentenza n. 4521/2022): «nel procedimento sanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA], la garanzia del contradittorio endoprocedimentale fissata nell’articolo 195 T.U.F. (e, va aggiunto, nell'articolo 187 septies T.U.F.) - ancorché non postuli né la necessità della trasmissione all’interessato delle conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA], né la personale audizione dell’interessato innanzi alla Commissione - tuttavia richiede, per potersi ritenere soddisfatta, che «prima dell’adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell’addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell’interessato» (così Cass. 8046/2019, pagg. 12 e 13).

La giurisprudenza in esame, in sostanza, ha ritenuto sussistere […] un nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endoprocedimentale, individuato proprio nella contestazione dell’addebito e nella valutazione delle controdeduzioni dell’interessato […] [OSCURATO:PERSONA] condivide tale orientamento, giacché la corretta identificazione delle caratteristiche del contraddittorio che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 195 T.U.F. e del secondo comma dell’articolo 187 septies T.U.F., deve caratterizzare i procedimenti per l’applicazione delle sanzioni di competenza della [OSCURATO:PERSONA] e della Banca d’Italia non può che emergere da un bilanciamento tra il riconoscimento della forte connessione che il nostro ordinamento instaura tra la funzione sanzionatoria e la funzione di vigilanza, da un lato, e il riconoscimento che la garanzia del contraddittorio procedimentale è comunque funzionale a tutelare, già nella sede amministrativa, anche un interesse proprio del cittadino, connesso allo status di incolpato, e che la protezione di tale interesse non può essere interamente rinviata alla fase della opposizione giurisdizionale al provvedimento sanzionatorio […] Deve quindi conclusivamente affermarsi che la consolidata configurazione del giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative come giudizio sul rapporto e non sull’atto (cfr. Cass.

SSUU 1786/2010 in materia di violazioni del codice della strada, ripresa, in materia di violazioni finanziarie, da Cass. 12503/2018) non autorizza la totale obliterazione del controllo di legittimità del provvedimento sanzionatorio sotto il profilo del rispetto delle garanzie endoprocedimentali, come se l’atto amministrativo applicativo della sanzione non fosse altro che lo strumento per deferire il rapporto sanzionatorio alla cognizione, piena e libera, del giudice.

Se infatti la possibilità di recuperare talune garanzie in sede di giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative consente di adottare, in aderenza al pragmatico principio della strumentalità delle forme, una lettura sostanzialistica (della tutela del) del diritto al contraddittorio endoprocedimentale, in coerenza con gli approdi della giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr.

CGEU 3 luglio 2014, C-129/13 e C- 130/13, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], § 82, ove si afferma che la violazione dei diritti di difesa nell’ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio determina l’annullamento dell’atto adottato al termine di tale procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza di detta violazione, il procedimento «avrebbe potuto comportare un risultato diverso»; nello stesso senso, si veda anche la sentenza 26 settembre 2013 in causa C-418/11 , [OSCURATO:PERSONA] e, più di recente, la sentenza 4 giugno 2020 in causa C-430/19 [OSCURATO:SOCIETA].), la violazione del nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endoprocedimentale a cui si è fatto cenno alla fine del precedente paragrafo 30 - contestazione dell’addebito e valutazione delle controdeduzioni dell'interessato - non può che comportare di per se stessa la caducazione del provvedimento sanzionatorio illegittimamente emesso; diversamente, infatti, risulterebbe totalmente svalutato, prima ancora che il presidio delle garanzie procedimentali, lo stesso ruolo delle Autorità indipendenti e il senso della procedimentalizzazione della loro attività»;9. l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento delle altre censure;

10. in conclusione, accolto il primo motivo, assorbiti i restanti motivi, la sentenza è cassata; ai sensi dell’art. 384, comma 3 , c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’annullamento della delibera sanzionatoria della [OSCURATO:PERSONA] n. 19902 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte relativa alle sanzioni e alla confisca a carico del ricorrente;

11. le spese del giudizio di merito e di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, con decisione nel merito, annulla la delibera sanzionatoria della [OSCURATO:PERSONA] n. 19902 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte che ha irrogato a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300.000 per l’illecito di cui all’art. 187-bis, comma 4 , TUF , la sanzione ammnistrativa accessoria di cui all’art. 187- quater , comma 1 , TUF , per dodici me si, e la confisca dei beni fino alla concorrenza di euro

385.000. Condanna la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in euro 10.100,00, oltre al 15% sul compenso e agli accessori di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21115/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] À E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - E contro [OSCURATO:PERSONA]. Sanzioni amministrative -Intimato - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1644/2019 depositata il 08/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.con ricorso notificato il 02/11/2017, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione dinanzi alla Corte d’appello di Bolognaavverso la delibera n. 19902 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la [OSCURATO:PERSONA] gli ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300.000, per la violazione dell’art. 187-bis, comma 4, TUF, e quella interdittiva accessoria per il periodo di dodici mesi di cui all’ art. 187 - quater , comma 1 , TUF, nonché la confisca di beni fino alla concorrenza di euro 385.000, per avere acquistato sull’IDEM (mercato regolamentato gestito dalla [OSCURATO:PERSONA]), nella mattina del 5 dicembre 2012, duecento opzioni put aventi come valore sottostante azioni [OSCURATO:PERSONA] con strike price di euro 34 e scadenza 18/01/2013, per il controvalore di euro 82.493,50, utilizzando l’informazione privilegiata , ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA], circa la “promozione di forti discontinuità gestionali ed organizzative in [OSCURATO:PERSONA]”, incluse le dimissioni di [OSCURATO:PERSONA], informazione che quest’ultimo conosceva per il ruolo ricoperto in [OSCURATO:PERSONA] e della quale [OSCURATO:PERSONA] conosceva o poteva conoscere la natura privilegiata per il proprio ruolo di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. concorrente di [OSCURATO:PERSONA]. Sanzione parametrata alla gravità della condotta e alla circostanza che l’insider esterno aveva rivenduto sul mercato regolamentato i diritti di opzione in data 07/12/2012 con un profitto di euro 302.506,50. La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - intervenuto in giudizio ad adiuvand um e destinatario , come insider interno, per la stessa vicenda, della sanzione di euro 150.000, e della sanzione accessoria di sei mesi di interdizione, ha respinto l’opposizione. Questo, in sintesi, per ciò che ancora rileva , il percorso argomentativo della sentenza qui impugnata: (a) la lettera di contestazione è stata validamente notificata ad [OSCURATO:PERSONA], presso la sua residenza londinese , nel rispetto dell’art. 142 c.p.c. e del Regolamento UE n. 1393/2007, come risulta dal “certificate” versato in atti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto va disattesa l’eccezione dell’opponente secondo cui l’art. 1 del Regolamento ne escluderebbe l’applicabilità alla materia amministrativa: infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha esercitato un potere, non ha agito iure imperii, ma ha operato nell’ambito della materia rispetto alla quale il Regolamento è applicabile; (b) è irrilevante l’annullamento del certificate dichiarato dall’Alta Corte di giustizia di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] poiché il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è un giudizio sul rapporto e non sull’atto, il che impedisce al giudice di annullare la sanzione per un difetto di contraddittorio endoprocedimentale che, per di più, è emerso ex post, quando il procedimento sanzionatorio era concluso; (c) il primo tentativo di notifica della lettera di contestazione, in data 13/02/2016, è avvenuto entro il termine di 360 giorni dall’accertamento come previsto dall’art. 187 - septies, TUF: dalla cronistoria dell’attività istruttoria svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], non contestata quanto all’esecuzione materiale dei singoli atti, emerge che non già da settembre 2013, come prospetta l’opponente, ma dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] poteva dirsi conclusa la raccolta dei potenziali elementi di prova e di convincimento, in particolare con l’acquisizione degli ultimi documenti attinenti al viaggio a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e all’audizione di [OSCURATO:PERSONA];(d) è infondato anche il motivo di opposizione attinente al merito della controversia. Nello specifico: (i) tra il 29 novembre e il 1 ° dicembre, ossia prima d el suo viaggio a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era venuto a conoscenza delle sue probabili dimissioni “pilotate”, che erano uno dei segnali di “discontinuità” che i vertici E ni volevano imprimere alla gestionedi [OSCURATO:PERSONA] a seguito della diffusione delle notizie di indagini della Procura di Milano che coinvolgevano la controllata di E ni p er corruzione internazionale in Algeria; (ii) è vero che Scaroni, a.d. di Eni,e Meomartini, presidente del c.d.a. di [OSCURATO:PERSONA], hanno riferito che solo il 2 dicembre era stata presa la decisione delle dimissioni di [OSCURATO:PERSONA], al quale la stessa determinazione era stata comunicata il giorno successivo (come risulta dalla sentenza della CDA di Milano n. 3941/2018, che ha accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sanzione ad esso inflitta con il medesimo provvedimento oggetto di questo giudizio), ma ciò non esclude che il tema delle dimissioni “pilotate” fosse stato oggetto di discussioni prima interne e poi comunicate all’interessato. Militano in tal senso: l’audizione di [OSCURATO:PERSONA], direttoredel personale e organizzazione di [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha riferito di essere stato contattato, il 29 novembre , da [OSCURATO:PERSONA], responsabile delle risorse umane di E ni e suo diretto “capo funzionale”, al fine di pensare ad una possibilee ipotetica sostituzione del [OSCURATO:PERSONA], senza spiegare le ragioni; che, il giorno successivo , lo stesso Barbieri gli aveva chiesto di “approfondire le modalità di risoluzione del contratto da dirigente del dott. [OSCURATO:PERSONA] e di una sua ipotetica sostituzione”, tanto che, lo stesso giorno, [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto contatti con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], consulente esterno di Eni, e con il dott. [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell’ufficio contenzioso Eni; sei conversazioni telefoniche, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nel pomeriggio-sera del 30 novembre , e una il primo dicembre, riguardanti “la negoziazione della ipotetica e possibile uscita del dott. [OSCURATO:PERSONA]”, e questo perché già dal 29 novembre con Eni si cominciavano a “ imbastire ” i contenuti della negoziazione; la scelta di [OSCURATO:PERSONA] di recarsi a [OSCURATO:PERSONA] nella giornata di domenica 2 dicembre. Il manager , fin dal 30 novembre, dalle conversazioni telefoniche avute con [OSCURATO:PERSONA], aveva potuto rendersi conto che era molto probabile l’ipotesi delle sue dimissioni “pilotate”, che dovevano assicurare l’auspicata discontinuità gestionale di [OSCURATO:PERSONA], evitando che il dirigente si opponesse, e dovevano portare alla nomina effettiva del nuovo a.d., ragione per cui la controllante Eni aveva scelto una strategia negoziata; (iii) nel pomeriggio del 30 novembre, pressoché contemporaneamente alle telefonate con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] invia alla sua segretaria, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la seguente e mail : “anticipo a domenica il viaggio a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] già avvisato”.Questo vuol dire che, dopo le telefonate con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di incontrare l’[OSCURATO:PERSONA] anziché il 3 dicembre (come già programmato in precedenza), il giorno prima, che per di più cade di domenica. Risulta dall’accertamento sulle celle telefoniche della sua utenza che, in effetti, [OSCURATO:PERSONA] va a [OSCURATO:PERSONA] il 2 dicembre; inoltre, e la sua scelta di anticipare il viaggio depone nel senso che, già il 1° dicembre , egli era in possesso dell’informazione circa le sue molto probabili dimissioni caldeggiate da Eni. Conosce da tempo [OSCURATO:PERSONA], per motivi professionali: sono entrambi amministratori delegati di società petrolifere concorrenti, e proprio le sue ventilate dimissioni lo inducono verosimilmente a incontrare il prima possibile [OSCURATO:PERSONA], anche solo per uno scambio di opinioni o per acquisire elementi per ricollocarsi nella nicchia di mercato in cui operano le due società. Non si vede quale altra ragione possa averlo indotto ad anticipare il viaggio a [OSCURATO:PERSONA] , programmato per il giorno successivo, dato che [OSCURATO:PERSONA] stesso non spiega perché si è recato comunque a [OSCURATO:PERSONA] dopo che, a suo dire, [OSCURATO:PERSONA] aveva disdetto l’appuntamento del 2 dicembre;(e) l’informazione delle dimissioni di [OSCURATO:PERSONA] è informazione privilegiata ex art. 181, TUF: si tratta di un evento di futu ro accadimento, price sensitive , per il contraccolpo negativo che le azioni [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto subire a causa del repentino e inaspettato ricambio dei vertici societari. Circostanze, queste, che “in tutta verosimiglianza”, [OSCURATO:PERSONA] ha scambiato, nel loro incontro del 2 dicembre, con [OSCURATO:PERSONA], il quale le ha utilizzate allorché ha acquistato le opzioni put il successivo 5 dicembre . L’incontro tra i due manager è dimostrato da una serie di elementi convergenti : l’ e mail del 30 novembre da [OSCURATO:PERSONA] alla sua segretaria; la circostanza che entrambi abbiano ammesso che l’incontro era concordato, anche se ciascuno sostiene che sia stato disdetto su iniziativa dell’altro; il fatto che la segretaria di [OSCURATO:PERSONA] abbiadichiarato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono incontrati il 2 dicembre; l’organizzazione del viaggio da parte della segretaria di [OSCURATO:PERSONA], con previsione di un autista incaricato di accompagna re [OSCURATO:PERSONA] presso la sede di Petrofac a [OSCURATO:PERSONA], e con due tele fonate dell’autista a [OSCURATO:PERSONA] poco dopo le 13 e poco dopo le 14 del 2 dicembre; (f) non vi è dubbio che l’informazione fosse price sensitive dato che si trattava di una notizia non pubblica quando, alle nove di mattina del 5 dicembre, [OSCURATO:PERSONA] ha dato ordine alla sua banca di eseguire l’investimento. Sussistono, quindi, tutti gli elementi dell’illecito contestato e, per converso, sono irrilevanti gli argomenti difensivi addotti da [OSCURATO:PERSONA] ( come la circostanza che egli era un investitore abituale con alto profilo di rischio e che, fin da settembre- ottobre 2012, era a conoscenza che [OSCURATO:PERSONA] era sottoposta a indagini penali in Algeria); 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.La causa, fissata per la pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata rinviata a nuovo ruolo. In prossimità della precedente udienza , il PG ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti. Per la stessa udienza,le parti hanno depositato memorie. I contraddittori hanno successivamente depositato memorie illustrative (anche) per l’udienza in camera di consiglio del 12/11/2024. Con istanza del 31/10/2024, la difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di trattare la causa in pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione di diritto. Considerato che: I. Innanzitutto, non va disposta la rimessione in pubblica udienza della controversia, poiché non sussistono i requisiti di cui all’art. 375 comma 1 c.p.c., per la trattazione della controversia in pubblica udienza, in assenza della «particolare rilevanza» della questione di diritto dedotta, sulla quale esistono precedenti nomofilattici, che il Collegio condivide e ai quali intende aderire (in termini, da ultimo, Cass. 05/11/2024, n. 28378). II. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato i n s essantasei pagine, suddivise in settemotivi: la particolare ampiezza dell’atto impone una sintetica esposizione di ciascuna censura, con rinvio ad esso per relazione. 1. il primo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 6, 7, 10 e 19 del Regolamento (CE) 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, degli artt. 142 e 148 c.p.c. , dell’art. 187-septies, commi 1 e 2, TUF, degli artt. 36 e 39 del Regolamento (UE) 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dell’art. 2909 c.c., degli artt. 2699 e 2700 c.c., nonché dell’art. 14 della legge n. 689/1981, dell’art. 21-octies della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 53 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), nonché degli artt.134 Cost., 1 legge costituzionale n. 1/1948” – censura la sentenza qui impugnata nella parte in cui afferma che la lettera di contestazione ex art. 187 - septies comma 1, TUF, sarebbe stata validamente notificata al ricorrente ai sensi del Regolamento n. 1393/2007, che riguarda la notificazione degli atti civilie commerciali e non quella degli atti amministrativi e, muovendo da tale erroneo presupposto, afferma che, ai fini dell’annullamento della sanzione, sono irrilevanti la mancata consegna ad [OSCURATO:PERSONA] della lettera di contestazione, accertata con decisione definitiva della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , la quale ha annullato anche il certificate of service di cui all’art. 10 del Regolamento, e il conseguente vizio del contraddittorio derivante dalla mancata partecipazione dell’incolpato al procedimento sanzionatorio, in ragione del fatto che, secondo la Corte d’appello di Roma, si tratterebbe di un vizio sopravvenuto, perché scoperto in pendenza dell’opposizione, quando il contraddittorio era comunque garantito dalla cognizione dell’opposizione in sede giurisdizionale; 2. il secondo motivo – “ violazione e falsa applicazione degli artt.2727 e 2729 c.c., 187-bis e 187-septies, TUF, art. 192 c.p.p., art t . 115 e 116 c.p.c., art. 111 comma 1, Cost. , art. 6, co mma 1 , CEDU rispetto alla valutazione delle prove e alla formazione della prova presuntiva – censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il possesso e l’utilizzo dell’informazione privilegiata da parte di [OSCURATO:PERSONA] senza attenersi alle regole del ragionamento presuntivo , ricorrendo indebitamente all’uso della doppia presunzione e, in generale, adottando un criterio di valutazione degli elementi presuntivi non coerente con la natura sostanzialmente penale degli illeciti amministrativi in materia di abuso di informazioni privilegiate; 3. il terzo motivo -violazione e falsa applicazione degli artt. 181 e 187-bis TUF – censura la sentenza per avere erroneamente qualificato come “informazione privilegiata”le informazioni esistenti il 2 dicembre 2012 (giorno del presunto passaggio della informazione price sensitive da l sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. [OSCURATO:PERSONA]) in punto di discontinuità organizzative e gestionali all’interno di [OSCURATO:PERSONA], trascurando che, a quella data,non si parlava delle dimissioni dell’a.d. di [OSCURATO:PERSONA] sig. [OSCURATO:PERSONA] e che, in quel momento, le dimissioni del manager erano una circostanza improbabile; 4 il quarto motivo censura, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c., l’omesso esame circa il fatto decisivo rappresentato dalla telefonata ricevuta, la mattina del 03 dicembre 2012, dall’assistente di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si cancellava l’appuntamento preso da [OSCURATO:PERSONA] per il giorno stesso, per la cui dimostrazione era stata chiesta la prova per testi, che la CDA di Roma non ha considerato; 5. il quinto motivo censura, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c., l’omesso esame circa il fatto decisivo, ai fini della prova contraria rispetto alla presunzione di possesso dell’informazione privilegiata e dunque rispetto alla commissione dell’illecito, relativo all’attività svolta dal ricorrente domenica 2 dicembre 2012, ovvero la sua permanenza a casa con la moglie e i nipoti, circostanza sulla quale il ricorrente aveva dedotto una prova per testi che il giudice di merito non haconsiderato; 6. il sesto motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 111 comma 3 Cost. e 6 comma 3 CEDU, in relazione alle medesime circostanze illustrate nei due motivi precedenti, perché, data la natura sostanzialmente penale delle sanzioni [OSCURATO:PERSONA], l’omessa valutazione, da parte del giudice di merito, delle istanze di prova orale avanzate dal sanzionato integra la violazione del principio per il quale l’incolpato deve sempre essere messo nella condizione di ottenere la convocazione di testimoni a discarico; 7. il settimo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 187-septies, comma 1, TUF, perché la sentenza indica nel 14/07/2015 il momento di conclusione delle indagini , e nel 13/02/2016 il giorno della notificazionedella delibera sanzionatoria e, quindi, ritiene che sia stato rispettato il termine decadenziale di 360 giorni perla contestazione della violazione, trascurando che, in realtà, a causa delle lungaggini della fase istruttoria, che deve intendersi esaurita nel settembre del 2013, allorché la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto il questionario compilato da alcune delle persone coinvolte nella vicenda, detto termini era senz’altro scaduto all’epoca della contestazione della violazione; 8. il primo motivo è fondato; 8.1. la sentenza è viziata lì dove afferma (vedi supra punti a), b) del Rilevato che) che la lettera di contestazione è stata validamente notificata a [OSCURATO:PERSONA], presso la sua residenza londinese, nel rispetto dell’art. 142 c.p.c. e del Regolamento UE n. 1393/2007, come risulta dal certificate versato in atti dalla [OSCURATO:PERSONA]; che detto Regolamento, riservato alla materia civile e commerciale, si applica nella specie perché la [OSCURATO:PERSONA] non ha agito iure imperii; che la sentenza dell’AG inglese che ha annullato il certificato attestante l’avvenuta notifica è irrilevante sia perché il giudizio di opposizione riguarda il rapporto e non l’atto sanzionatorio sia perché la nullità è risultata ex post , quando il procedimento sanzionatorio era già concluso; 8.2. in primo luogo, l ’art. 1 (“Ambito di applicazione”) del Regolamento UE n. 1393/2007 , in materia di notificazione o comunicazione degli atti, dispone (par. 1) che esso «si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario», e aggiunge che «[e]sso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»)”.Nel caso che qui occupa, alla notificazione della “lettera di contestazione” a causa della natura amministrativa dell’atto, del procedimento sanzionatorio nel quale si inserisce e della sanzione, quale atto conclusivo del medesimo procedimento, lo stesso regolamento non è applicabile. Va data continuità all’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte che, con riferimento alla notificazione all’estero (ad un cittadino tedesco) del verbale di accertamento della violazione del codice della strada, ha affermato il principio secondo cui, per la notifica a persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] europea del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia “fiscale, doganale ed amministrativa”, nella quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto amministrativo rientrante nell’esercizio di pubblici poteri ( Sez. U, Sentenza n. 2866 del 05/02/2021, Rv. 660403 –01). Negli stessi termini, per quanto qui rileva, il successivo arresto della Cassazione, nella sua più autorevole composizione (Sez. U., Sentenza n. 11550 del 08/04/2022, Rv. 664424 – 01 ) che (in motivazione, pag. 5, punto II.1.) afferma che «[a]lla notificazione a persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] europea di un atto amministrativo, nella specie un verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, giacché l’art. 1 di esso espressamente ne esclude l’operatività per la materia amministrativa»; 8.3. in secondo luogo, la notifica all’incolpato della lettera di contestazione della Conso b è viziata non soltanto per la scelta della tipologia del procedimento di notifica, ma anche in ragione dell’annullamento, da parte dell’Alta Corte di Giustizia di [OSCURATO:PERSONA], con decisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , del certificato di espletamento delle formalità relative alla notificazione ex art. 10 Reg. UE n. 1393, che, in maniera non veritiera, attestava l’avvenuta notificazione; 8.4. e, terzo, rileva il Collegio che, diversamente da quanto afferma la sentenza impugnata, l’omessa notificazione della lettera di contestazione di cui all’art. 187-septies comma 1, TUF, non è rimasta sanata dall’opposizione giurisdizionale proposta dal destinatario della sanzione.Per la giurisprudenza di questa Corte, in materia di sanzioni amministrative previste dal TUF, la configurazione del giudizio di opposizione come giudizio sul rapporto e non sull’atto non autorizza la totale obliterazione del controllo di legittimità del provvedimento sanzionatorio sotto il profilo del rispetto delle garanzie endoprocedimentali fissate dagli artt. 187-septies e 195 , TUF e che, in particolare, la violazione del nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endoprocedimentale, rappresentato dalla contestazione dell’addebito e dalla valutazione delle controdeduzioni dell’interessato, impone di per sé l’annullamento del provvedimento sanzionatorio illegittimamente emesso ( Sez. 2 , Sentenza n. 4521 del 11/02/2022, Rv. 663829 – 02 , in connessione con Sez. 2 , Sentenza n. 8046 del 21/03/2019, Rv. 653405 – 02 ; in termini, Cass. n n. 17670/2022, 25348/2023). La S.C. argomenta, nei seguenti termini, il sostrato concettuale di questo principio di diritto (vedi punti 30 - 32 della sentenza n. 4521/2022): «nel procedimento sanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA], la garanzia del contradittorio endoprocedimentale fissata nell’articolo 195 T.U.F. (e, va aggiunto, nell'articolo 187 septies T.U.F.) - ancorché non postuli né la necessità della trasmissione all’interessato delle conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA], né la personale audizione dell’interessato innanzi alla Commissione - tuttavia richiede, per potersi ritenere soddisfatta, che «prima dell’adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell’addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell’interessato» (così Cass. 8046/2019, pagg. 12 e 13). La giurisprudenza in esame, in sostanza, ha ritenuto sussistere […] un nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endoprocedimentale, individuato proprio nella contestazione dell’addebito e nella valutazione delle controdeduzioni dell’interessato […] [OSCURATO:PERSONA] condivide tale orientamento, giacché la corretta identificazione delle caratteristiche del contraddittorio che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 195 T.U.F. e del secondo comma dell’articolo 187 septies T.U.F., deve caratterizzare i procedimenti per l’applicazione delle sanzioni di competenza della [OSCURATO:PERSONA] e della Banca d’Italia non può che emergere da un bilanciamento tra il riconoscimento della forte connessione che il nostro ordinamento instaura tra la funzione sanzionatoria e la funzione di vigilanza, da un lato, e il riconoscimento che la garanzia del contraddittorio procedimentale è comunque funzionale a tutelare, già nella sede amministrativa, anche un interesse proprio del cittadino, connesso allo status di incolpato, e che la protezione di tale interesse non può essere interamente rinviata alla fase della opposizione giurisdizionale al provvedimento sanzionatorio […] Deve quindi conclusivamente affermarsi che la consolidata configurazione del giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative come giudizio sul rapporto e non sull’atto (cfr. Cass. SSUU 1786/2010 in materia di violazioni del codice della strada, ripresa, in materia di violazioni finanziarie, da Cass. 12503/2018) non autorizza la totale obliterazione del controllo di legittimità del provvedimento sanzionatorio sotto il profilo del rispetto delle garanzie endoprocedimentali, come se l’atto amministrativo applicativo della sanzione non fosse altro che lo strumento per deferire il rapporto sanzionatorio alla cognizione, piena e libera, del giudice. Se infatti la possibilità di recuperare talune garanzie in sede di giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative consente di adottare, in aderenza al pragmatico principio della strumentalità delle forme, una lettura sostanzialistica (della tutela del) del diritto al contraddittorio endoprocedimentale, in coerenza con gli approdi della giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. CGEU 3 luglio 2014, C-129/13 e C- 130/13, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], § 82, ove si afferma che la violazione dei diritti di difesa nell’ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio determina l’annullamento dell’atto adottato al termine di tale procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza di detta violazione, il procedimento «avrebbe potuto comportare un risultato diverso»; nello stesso senso, si veda anche la sentenza 26 settembre 2013 in causa C-418/11 , [OSCURATO:PERSONA] e, più di recente, la sentenza 4 giugno 2020 in causa C-430/19 [OSCURATO:SOCIETA].), la violazione del nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endoprocedimentale a cui si è fatto cenno alla fine del precedente paragrafo 30 - contestazione dell’addebito e valutazione delle controdeduzioni dell'interessato - non può che comportare di per se stessa la caducazione del provvedimento sanzionatorio illegittimamente emesso; diversamente, infatti, risulterebbe totalmente svalutato, prima ancora che il presidio delle garanzie procedimentali, lo stesso ruolo delle Autorità indipendenti e il senso della procedimentalizzazione della loro attività»;9. l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento delle altre censure; 10. in conclusione, accolto il primo motivo, assorbiti i restanti motivi, la sentenza è cassata; ai sensi dell’art. 384, comma 3 , c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’annullamento della delibera sanzionatoria della [OSCURATO:PERSONA] n. 19902 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte relativa alle sanzioni e alla confisca a carico del ricorrente; 11. le spese del giudizio di merito e di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, con decisione nel merito, annulla la delibera sanzionatoria della [OSCURATO:PERSONA] n. 19902 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte che ha irrogato a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300.000 per l’illecito di cui all’art. 187-bis, comma 4 , TUF , la sanzione ammnistrativa accessoria di cui all’art. 187- quater , comma 1 , TUF , per dodici me si, e la confisca dei beni fino alla concorrenza di euro 385.000. Condanna la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in euro 10.100,00, oltre al 15% sul compenso e agli accessori di le
Sentenza Cassazione n. 06075/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris