CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42732/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore dì KOKOMANI Oltjon ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Perugia indicata in epigrafe, con la quale è stata disposta l'applicazione di una pena su richiesta delle parti per più reati di cui all'art. 73 comma 5, d. P.R. n. 309/1990 (in Corcíano dal 2017); considerato che il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena e che il motivo non è deducibile ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata), riguardando il tema della qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 2 della imputazione; rilevato che la causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Monta gni