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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1615/2019

ECLI:EU:T:2019:687
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione) 18 settembre 2019 ( * ) «Disegno o modello comunitario – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta utensili pneumatici – Procedimento di dichiarazione di nullità – Intervento del controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso – Superamento del termine per intervenire ai sensi dell’articolo 173 del regolamento di procedura del Tribunale – Non ammissione ad intervenire ai sensi di tale disposizione – Istanza presentata in via subordinata volta ad intervenire ai sensi dell’articolo 143 del regolamento di procedura presentata nei termini – Ammissibilità» Nella causa T‑748/18, [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o., con sede in Bytom (Polonia), rappresentata da M. Kondrat, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato da A. Folliard‑Monguiral e H. O’Neill, in qualità di agenti, convenuto, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o., con sede in Gliwice (Polonia), avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] del 4 ottobre 2018 (procedimento R 1615/2017‑3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], IL TRIBUNALE (Sesta Sezione), composto da G. Berardis, presidente, D. Spielmann (relatore) e Z. Csehi, giudici, cancelliere: E. Coulon visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2018, visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 marzo 2019, ha emesso la seguente Ordinanza Fatti e procedimento 1 [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o., ricorrente, è la titolare del disegno o modello comunitario depositato presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA]) e registrato con il numero 2125435‑0001, ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), per designare prodotti definiti come «utensili pneumatici». 2 Il 16 maggio 2016 la [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. ha proposto, ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002, una domanda di nullità del disegno o modello controverso, fondata sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002. 3 Poiché la domanda di nullità è stata accolta dalla divisione di annullamento in data 22 maggio 2017, la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della divisione di annullamento, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002. 4 Con decisione del 4 ottobre 2018, la terza commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] ha respinto il ricorso. 5 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2018, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame, volto all’annullamento della citata decisione della commissione di ricorso. 6 Conformemente all’articolo 178, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso è stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA], con lettera del cancelliere del Tribunale del 16 gennaio 2019. 7 Nel caso di specie, il termine per la presentazione del controricorso da parte della [OSCURATO:PERSONA], previsto all’articolo 179 del regolamento di procedura ed aumentato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, in forza dell’articolo 60 del regolamento di procedura, è scaduto il 2 aprile 2019. 8 Il 4 aprile 2019, ossia successivamente alla scadenza del termine summenzionato, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla cancelleria del Tribunale una lettera con la quale ha chiesto al Tribunale, in primo luogo, di prorogare il termine per il deposito del controricorso in applicazione della possibilità prevista all’articolo 179 del regolamento di procedura e, in secondo luogo ed in via subordinata, di autorizzarla ad intervenire a sostegno delle conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] in qualità di interveniente ai sensi dell’articolo 143 del medesimo regolamento. 9 Con ordinanza del 19 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (Utensili pneumatici) (T‑748/18, non pubblicata, EU:T:2019:464), il Tribunale ha respinto la domanda di proroga di cui al precedente punto 8, rilevando che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato la sussistenza di circostanze eccezionali costitutive di caso fortuito o forza maggiore, e ha constatato che quest’ultima non era dunque ammessa a partecipare al procedimento nella presente causa in qualità di parte interveniente ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Nella medesima ordinanza, il Tribunale ha precisato che tale decisione lasciava impregiudicata la risposta da fornire all’istanza, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] in via subordinata, mediante la quale essa intendeva prendere parte al presente procedimento a sostegno delle conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] in qualità di interveniente ai sensi dell’articolo 143 del medesimo regolamento. 10 Il 20 giugno 2019 l’istanza presentata in via subordinata dalla [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere che quest’ultima fosse ammessa ad intervenire ai sensi dell’articolo 143 del regolamento di procedura, è stata notificata alle parti principali conformemente all’articolo 144, paragrafo 1, del medesimo regolamento. 11 La ricorrente non ha presentato alcuna osservazione su tale domanda.

L’[OSCURATO:PERSONA], per parte sua, con atto depositato il 16 luglio 2019, ha dichiarato che non aveva obiezioni riguardo a tale intervento. 12 Il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha deferito alla sezione la questione se, come da essa richiesto, la [OSCURATO:PERSONA] potesse essere ammessa a partecipare al procedimento dinanzi al Tribunale in qualità di parte interveniente in forza degli articoli da 142 a 145 del regolamento di procedura.

In diritto 13 Ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che si applica al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di detto Statuto, ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell’Unione dall’altra, ha il diritto di intervenire nella controversia stessa.

Le conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti. 14 Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi di tale disposizione, deve essere definita con riferimento all’oggetto stesso della controversia ed essere intesa come un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse, e non come un interesse rispetto ai motivi o agli argomenti dedotti.

Infatti, i termini «soluzione della controversia» rinviano alla decisione finale richiesta, come sancita nel dispositivo della sentenza o dell’ordinanza conclusiva del procedimento (v., in tal senso, ordinanze del 9 ottobre 2018, Polonia/Commissione, C‑181/18 P, non pubblicata, EU:C:2018:826, punto 5 e giurisprudenza ivi citata, e del 7 giugno 2019, Mellifera/Commissione, C‑784/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:479, punto 6 e giurisprudenza ivi citata). 15 A tal proposito occorre, in particolare, verificare se il soggetto che ha proposto l’istanza di intervento sia direttamente colpito dall’atto impugnato e se il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo.

In linea di principio, un interesse alla soluzione della controversia può essere considerato sufficientemente diretto soltanto ove detta soluzione sia tale da modificare la posizione giuridica del soggetto che ha proposto l’istanza di intervento (v. ordinanze del 9 ottobre 2018, Polonia/Commissione, C‑181/18 P, non pubblicata, EU:C:2018:826, punto 6 e giurisprudenza ivi citata, e del 7 giugno 2019, Mellifera/Commissione, C‑784/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:479, punto 7 e giurisprudenza ivi citata). 16 Nel caso di specie, è evidente che la [OSCURATO:PERSONA], che aveva lo status di parte nel procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] e che era risultata vittoriosa dinanzi agli organi dell’[OSCURATO:PERSONA], ha un interesse diretto ed attuale alla soluzione della controversia e che, pertanto, occorre ammettere la sua istanza d’intervento a sostegno delle conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA]. 17 Certamente, come riconosciuto dall’articolo 53, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il contenzioso che rientra nell’ambito della proprietà intellettuale presenta peculiarità che rendono necessario derogare a talune disposizioni che regolano il procedimento dinanzi al Tribunale.

Una di esse consiste nel fatto che, per quanto attiene alle procedure di opposizione, tale contenzioso riguarda controversie tra privati.

A tal fine, sono state adottate, in particolare, norme specifiche sugli intervenienti [v., in tal senso, ordinanze del 18 marzo 2016, Sociedad agraria de transformación n. 9982 Montecitrus/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑495/15, non pubblicata, EU:T:2016:179, punto 8 e giurisprudenza ivi citata, e del 7 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – Claro (claranet), T‑129/16, non pubblicata, EU:T:2016:728, punto 8]. 18 Per esempio, l’articolo 173, paragrafo 3, del regolamento di procedura attribuisce alle parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, diverse dal ricorrente, una posizione processuale equivalente a quella delle parti principali.

Tale disposizione deroga, pertanto, all’articolo 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi del quale le conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti principali.

Ebbene, gli intervenienti ai sensi dell’articolo 173 del regolamento di procedura possono non soltanto aderire alle conclusioni di una delle parti principali, ma altresì formulare conclusioni e dedurre motivi autonomi rispetto a quelli delle parti principali [v., in tal senso, ordinanza del 5 marzo 2004, Boss/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (BOSS), T‑94/02, EU:T:2004:68, punto 17]. 19 Tuttavia, la circostanza che una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso abbia perso la possibilità di – o abbia rinunciato ad – esercitare i diritti procedurali rafforzati conformemente alle disposizioni dell’articolo 173 del regolamento di procedura non esclude che essa possa eventualmente essere ammessa ad intervenire in forza del combinato disposto dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e degli articoli da 142 a 145 di detto regolamento nella misura in cui tale parte dimostri un interesse alla soluzione della controversia.

Infatti, non si può concludere che, nel contesto dei procedimenti relativi ai diritti di proprietà intellettuale, lo status di parte nel procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] – e la concomitante possibilità di beneficiare di una posizione procedurale equivalente a quelle delle parti principali in forza dell’articolo 173 del regolamento di procedura – escluda la possibilità di intervenire conformemente all’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e agli articoli da 142 a 145 di tale regolamento, nell’ipotesi in cui la parte interessata non sia stata ammessa ad intervenire conformemente all’articolo 173 del medesimo regolamento a causa del superamento del termine di cui all’articolo 179 del regolamento in parola.

In proposito, si deve rilevare che i diritti procedurali di cui un interveniente dispone ai sensi degli articoli da 142 a 145 di detto regolamento sono assai più limitati di quelli previsti all’articolo 173, paragrafo 3, di quest’ultimo.

Nella misura in cui si tratta dunque di due regimi d’intervento differenti, l’applicazione al controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso degli articoli da 142 a 145 del regolamento di procedura è compatibile con le specificità del contenzioso relativo ai diritti di proprietà intellettuale e non costituisce un’elusione del termine previsto all’articolo 179 di tale regolamento. 20 Pertanto, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia perso la possibilità di divenire interveniente nel presente procedimento ai sensi dell’articolo 173 del regolamento di procedura non osta a che essa possa intervenire sulla base degli articoli da 142 a 145 di detto regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni previste a tal fine, ipotesi che ricorre nel caso di specie. 21 Dall’insieme delle precedenti considerazioni discende che, atteso che l’istanza d’intervento della [OSCURATO:PERSONA] è stata proposta conformemente all’articolo 143 del regolamento di procedura ed essa ha dimostrato il proprio interesse alla soluzione della controversia, occorre ammetterla, conformemente all’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza del suo articolo 53, primo comma.

I diritti della parte interveniente saranno quelli contemplati agli articoli da 142 a 145 del regolamento di procedura.

Sulle spese 22 Poiché la presente istanza d’intervento ha il carattere di un incidente di procedura, le spese sono riservate.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione) così provvede: 1) [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. è ammessa ad intervenire nella causa T ‑ 748/18 a sostegno delle conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA]). 2) Il cancelliere trasmetterà alla [OSCURATO:PERSONA] tutti gli atti processuali notificati alle parti principali. 3) [OSCURATO:PERSONA] verrà assegnato un termine per presentare una memoria d’intervento. 4) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 18 settembre 2019 Il cancelliere Il presidente E. Coulon G. Berardis * Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione) 18 settembre 2019 ( * ) «Disegno o modello comunitario – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta utensili pneumatici – Procedimento di dichiarazione di nullità – Intervento del controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso – Superamento del termine per intervenire ai sensi dell’articolo 173 del regolamento di procedura del Tribunale – Non ammissione ad intervenire ai sensi di tale disposizione – Istanza presentata in via subordinata volta ad intervenire ai sensi dell’articolo 143 del regolamento di procedura presentata nei termini – Ammissibilità» Nella causa T‑748/18, [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o., con sede in Bytom (Polonia), rappresentata da M. Kondrat, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato da A. Folliard‑Monguiral e H. O’Neill, in qualità di agenti, convenuto, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o., con sede in Gliwice (Polonia), avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] del 4 ottobre 2018 (procedimento R 1615/2017‑3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], IL TRIBUNALE (Sesta Sezione), composto da G. Berardis, presidente, D. Spielmann (relatore) e Z. Csehi, giudici, cancelliere: E. Coulon visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2018, visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 marzo 2019, ha emesso la seguente Ordinanza Fatti e procedimento 1 [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o., ricorrente, è la titolare del disegno o modello comunitario depositato presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA]) e registrato con il numero 2125435‑0001, ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), per designare prodotti definiti come «utensili pneumatici». 2 Il 16 maggio 2016 la [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. ha proposto, ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002, una domanda di nullità del disegno o modello controverso, fondata sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002. 3 Poiché la domanda di nullità è stata accolta dalla divisione di annullamento in data 22 maggio 2017, la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della divisione di annullamento, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002. 4 Con decisione del 4 ottobre 2018, la terza commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] ha respinto il ricorso. 5 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2018, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame, volto all’annullamento della citata decisione della commissione di ricorso. 6 Conformemente all’articolo 178, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso è stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA], con lettera del cancelliere del Tribunale del 16 gennaio 2019. 7 Nel caso di specie, il termine per la presentazione del controricorso da parte della [OSCURATO:PERSONA], previsto all’articolo 179 del regolamento di procedura ed aumentato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, in forza dell’articolo 60 del regolamento di procedura, è scaduto il 2 aprile 2019. 8 Il 4 aprile 2019, ossia successivamente alla scadenza del termine summenzionato, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla cancelleria del Tribunale una lettera con la quale ha chiesto al Tribunale, in primo luogo, di prorogare il termine per il deposito del controricorso in applicazione della possibilità prevista all’articolo 179 del regolamento di procedura e, in secondo luogo ed in via subordinata, di autorizzarla ad intervenire a sostegno delle conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] in qualità di interveniente ai sensi dell’articolo 143 del medesimo regolamento. 9 Con ordinanza del 19 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (Utensili pneumatici) (T‑748/18, non pubblicata, EU:T:2019:464), il Tribunale ha respinto la domanda di proroga di cui al precedente punto 8, rilevando che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato la sussistenza di circostanze eccezionali costitutive di caso fortuito o forza maggiore, e ha constatato che quest’ultima non era dunque ammessa a partecipare al procedimento nella presente causa in qualità di parte interveniente ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Nella medesima ordinanza, il Tribunale ha precisato che tale decisione lasciava impregiudicata la risposta da fornire all’istanza, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] in via subordinata, mediante la quale essa intendeva prendere parte al presente procedimento a sostegno delle conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] in qualità di interveniente ai sensi dell’articolo 143 del medesimo regolamento. 10 Il 20 giugno 2019 l’istanza presentata in via subordinata dalla [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere che quest’ultima fosse ammessa ad intervenire ai sensi dell’articolo 143 del regolamento di procedura, è stata notificata alle parti principali conformemente all’articolo 144, paragrafo 1, del medesimo regolamento. 11 La ricorrente non ha presentato alcuna osservazione su tale domanda. L’[OSCURATO:PERSONA], per parte sua, con atto depositato il 16 luglio 2019, ha dichiarato che non aveva obiezioni riguardo a tale intervento. 12 Il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha deferito alla sezione la questione se, come da essa richiesto, la [OSCURATO:PERSONA] potesse essere ammessa a partecipare al procedimento dinanzi al Tribunale in qualità di parte interveniente in forza degli articoli da 142 a 145 del regolamento di procedura. In diritto 13 Ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che si applica al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di detto Statuto, ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell’Unione dall’altra, ha il diritto di intervenire nella controversia stessa. Le conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti. 14 Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi di tale disposizione, deve essere definita con riferimento all’oggetto stesso della controversia ed essere intesa come un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse, e non come un interesse rispetto ai motivi o agli argomenti dedotti. Infatti, i termini «soluzione della controversia» rinviano alla decisione finale richiesta, come sancita nel dispositivo della sentenza o dell’ordinanza conclusiva del procedimento (v., in tal senso, ordinanze del 9 ottobre 2018, Polonia/Commissione, C‑181/18 P, non pubblicata, EU:C:2018:826, punto 5 e giurisprudenza ivi citata, e del 7 giugno 2019, Mellifera/Commissione, C‑784/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:479, punto 6 e giurisprudenza ivi citata). 15 A tal proposito occorre, in particolare, verificare se il soggetto che ha proposto l’istanza di intervento sia direttamente colpito dall’atto impugnato e se il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo. In linea di principio, un interesse alla soluzione della controversia può essere considerato sufficientemente diretto soltanto ove detta soluzione sia tale da modificare la posizione giuridica del soggetto che ha proposto l’istanza di intervento (v. ordinanze del 9 ottobre 2018, Polonia/Commissione, C‑181/18 P, non pubblicata, EU:C:2018:826, punto 6 e giurisprudenza ivi citata, e del 7 giugno 2019, Mellifera/Commissione, C‑784/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:479, punto 7 e giurisprudenza ivi citata). 16 Nel caso di specie, è evidente che la [OSCURATO:PERSONA], che aveva lo status di parte nel procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] e che era risultata vittoriosa dinanzi agli organi dell’[OSCURATO:PERSONA], ha un interesse diretto ed attuale alla soluzione della controversia e che, pertanto, occorre ammettere la sua istanza d’intervento a sostegno delle conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA]. 17 Certamente, come riconosciuto dall’articolo 53, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il contenzioso che rientra nell’ambito della proprietà intellettuale presenta peculiarità che rendono necessario derogare a talune disposizioni che regolano il procedimento dinanzi al Tribunale. Una di esse consiste nel fatto che, per quanto attiene alle procedure di opposizione, tale contenzioso riguarda controversie tra privati. A tal fine, sono state adottate, in particolare, norme specifiche sugli intervenienti [v., in tal senso, ordinanze del 18 marzo 2016, Sociedad agraria de transformación n. 9982 Montecitrus/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑495/15, non pubblicata, EU:T:2016:179, punto 8 e giurisprudenza ivi citata, e del 7 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – Claro (claranet), T‑129/16, non pubblicata, EU:T:2016:728, punto 8]. 18 Per esempio, l’articolo 173, paragrafo 3, del regolamento di procedura attribuisce alle parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, diverse dal ricorrente, una posizione processuale equivalente a quella delle parti principali. Tale disposizione deroga, pertanto, all’articolo 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi del quale le conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti principali. Ebbene, gli intervenienti ai sensi dell’articolo 173 del regolamento di procedura possono non soltanto aderire alle conclusioni di una delle parti principali, ma altresì formulare conclusioni e dedurre motivi autonomi rispetto a quelli delle parti principali [v., in tal senso, ordinanza del 5 marzo 2004, Boss/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (BOSS), T‑94/02, EU:T:2004:68, punto 17]. 19 Tuttavia, la circostanza che una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso abbia perso la possibilità di – o abbia rinunciato ad – esercitare i diritti procedurali rafforzati conformemente alle disposizioni dell’articolo 173 del regolamento di procedura non esclude che essa possa eventualmente essere ammessa ad intervenire in forza del combinato disposto dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e degli articoli da 142 a 145 di detto regolamento nella misura in cui tale parte dimostri un interesse alla soluzione della controversia. Infatti, non si può concludere che, nel contesto dei procedimenti relativi ai diritti di proprietà intellettuale, lo status di parte nel procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] – e la concomitante possibilità di beneficiare di una posizione procedurale equivalente a quelle delle parti principali in forza dell’articolo 173 del regolamento di procedura – escluda la possibilità di intervenire conformemente all’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e agli articoli da 142 a 145 di tale regolamento, nell’ipotesi in cui la parte interessata non sia stata ammessa ad intervenire conformemente all’articolo 173 del medesimo regolamento a causa del superamento del termine di cui all’articolo 179 del regolamento in parola. In proposito, si deve rilevare che i diritti procedurali di cui un interveniente dispone ai sensi degli articoli da 142 a 145 di detto regolamento sono assai più limitati di quelli previsti all’articolo 173, paragrafo 3, di quest’ultimo. Nella misura in cui si tratta dunque di due regimi d’intervento differenti, l’applicazione al controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso degli articoli da 142 a 145 del regolamento di procedura è compatibile con le specificità del contenzioso relativo ai diritti di proprietà intellettuale e non costituisce un’elusione del termine previsto all’articolo 179 di tale regolamento. 20 Pertanto, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia perso la possibilità di divenire interveniente nel presente procedimento ai sensi dell’articolo 173 del regolamento di procedura non osta a che essa possa intervenire sulla base degli articoli da 142 a 145 di detto regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni previste a tal fine, ipotesi che ricorre nel caso di specie. 21 Dall’insieme delle precedenti considerazioni discende che, atteso che l’istanza d’intervento della [OSCURATO:PERSONA] è stata proposta conformemente all’articolo 143 del regolamento di procedura ed essa ha dimostrato il proprio interesse alla soluzione della controversia, occorre ammetterla, conformemente all’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza del suo articolo 53, primo comma. I diritti della parte interveniente saranno quelli contemplati agli articoli da 142 a 145 del regolamento di procedura. Sulle spese 22 Poiché la presente istanza d’intervento ha il carattere di un incidente di procedura, le spese sono riservate. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione) così provvede: 1) [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. è ammessa ad intervenire nella causa T ‑ 748/18 a sostegno delle conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA]). 2) Il cancelliere trasmetterà alla [OSCURATO:PERSONA] tutti gli atti processuali notificati alle parti principali. 3) [OSCURATO:PERSONA] verrà assegnato un termine per presentare una memoria d’intervento. 4) Le spese sono riservate. Lussemburgo, 18 settembre 2019 Il cancelliere Il presidente E. Coulon G. Berardis * Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1615/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris