CassazionedecretoSezione 7Decisione del 1 gennaio 1983
Cassazione n. 09826/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO. La Corte di Appello di Salerno , con sentenza emessa in data 09/05/2022, confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 08/10/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del reato di ricettazione di alcuni oggetti con marchio contraffatto. Ritenuto che il primo motivo con il quale si deduce violazione della norme in tema di notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello è manifestamente infondato posto che la precedente elezione di domicilio non appare ritualmente revocata e che dall'esame dell'atto di appello che questa corte di legittimità nel caso di eccezioni di nullità è chiamata ad effettuare non si rinviene la nuova formale elezione; ritenuto infatti che al proposito deve essere richiamato l'orientamento secondo cui l'elezione di domicilio, ex art. 161 cod. proc. pen., perdura fino a quando non viene espressamente e ritualmente revocata e non viene meno per la sola sostituzione del difensore, poiché la nomina del difensore e l'elezione di domicilio sono atti distinti aventi finalità diverse (Sez. 5, n. 55242 del 15/10/2018, Rv. 274169 — 01); che pertanto nel caso in esame correttamente risulta effettuata la notifica per il giudizio di appello al nuovo difensore ex art. 161 comma 4 cod.proc.pen. a seguito del mancato rinvenimento nel domicilio eletto; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità del fatto ex art. 648 cod. pen., non si confronta con gli argomenti della Corte territoriale che si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno. Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e .condanna il ricorrente al pagamento delle, spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/202