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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38431/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la Corte di appello di Milano confermava l'accertamento di responsabilità nei confronti del ricorrente in relazione reati di 56, 640 e 494 cod. pen..

Rilevato che, avverso tale sentenza, proponeva ricorso per Cassazione il difensore che contestava la definizione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente sia il giudizio di bilanciamento delle circostanze, tenuto conto che le attenuanti generiche non venivano ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, che, in generale, la eccessività della pena inflitta; ritenuto che ícontrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello definiva il trattamento sanzionatorio in coerenza con le indicazioni della Corte di Cassazione, offrendo una motivazione adeguata in ordine alla identificazione della pena in misura di poco superiore al minimo edittale.

Ribadito comunque che la graduazione della pena, anche in relazione agii aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa emergenti dalla causa di inammissibilità del ricorso - della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la Corte di appello di Milano confermava l'accertamento di responsabilità nei confronti del ricorrente in relazione reati di 56, 640 e 494 cod. pen.. Rilevato che, avverso tale sentenza, proponeva ricorso per Cassazione il difensore che contestava la definizione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente sia il giudizio di bilanciamento delle circostanze, tenuto conto che le attenuanti generiche non venivano ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, che, in generale, la eccessività della pena inflitta; ritenuto che ícontrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello definiva il trattamento sanzionatorio in coerenza con le indicazioni della Corte di Cassazione, offrendo una motivazione adeguata in ordine alla identificazione della pena in misura di poco superiore al minimo edittale. Ribadito comunque che la graduazione della pena, anche in relazione agii aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa emergenti dalla causa di inammissibilità del ricorso - della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rom
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