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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17607/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 1645/24 BELLOMO [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 385 cod. pen.); OSSERVA esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'omesso accertamento dell'inoffensività della condotta contestata ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen. e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esulano dalla valutazione di legittimità avendo il giudice del gravame motivato in maniera logica, coerente e puntuale al riguardo (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, specie nella parte in cui, quanto a causa di non punibilità, ha fatto riferimento alla violazione del divieto di parlare con terze persone); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 1645/24 BELLOMO [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 385 cod. pen.); OSSERVA esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'omesso accertamento dell'inoffensività della condotta contestata ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen. e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esulano dalla valutazione di legittimità avendo il giudice del gravame motivato in maniera logica, coerente e puntuale al riguardo (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, specie nella parte in cui, quanto a causa di non punibilità, ha fatto riferimento alla violazione del divieto di parlare con terze persone); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/
Sentenza Cassazione n. 17607/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris