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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42044/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Brescia, in data 28 gennaio 2022, ha riformato la sentenza del Tribunale di Brescia con la quale, il 19 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato p. e p. dall'art. 187, comma 1 del Codice della Strada, a lui contestato come commesso in Pisogne il 18 dicembre 2017; per l'effetto, sulla base della rivalutazione del materiale probatorio disponibile e delle prove acquisite in appello (perizia tossicologica ed esame del perito e del consulente della difesa), la Corte é pervenuta a un giudizio di condanna del [OSCURATO:PERSONA], reputando che il medesimo, sia in relazione ai risultati degli accertamenti di laboratorio (eseguiti circa un'ora dopo che il predetto era stato fermato dagli operanti), sia in base ad altri elementi, si fosse posto alla guida in stato di alterazione.

L'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti (cannabinoidi) sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto mediante prelievo ematico. 2.

Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre il [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia.

Il ricorso si articola in tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di norme processuali e sostanziali in relazione all'accertamento dello stato d'alterazione psicofisica e al percorso argomentativo seguito sul punto dalla Corte distrettuale.

Premettendo che, a fronte della condanna in appello, vi era stata in precedenza una "doppia conforme assolutoria" (la sentenza del Tribunale e, prima ancora, l'ordinanza del G.i.p. di rigetto dell'emissione di decreto penale di condanna), deduce l'esponente che i risultati del prelievo ematico non sono ex se dimostrativi di tale condizione, non essendo provato che il [OSCURATO:PERSONA], assuntore abituale di cannabis, fosse in stato di alterazione mentre guidava la sua autovettura.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione, sempre in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato da parte della Corte di merito, che ha ritenuto, del tutto arbitrariamente e in aperto contrasto con le regole di valutazione probatoria di cui all'art. 192 cod.proc.pen., che a riprova della sussistenza del reato vi fossero ulteriori elementi sintomatici, nonché la presenza di valori "elevati" nelle indagini di laboratorio.

In realtà, vi é stato anche - da parte della Corte bresciana - un travisamento delle prove dichiarative del perito e del consulente tecnico della difesa, i quali hanno entrambi dichiarato che il solo dato laboratoristico non é sufficiente a far ritenere che il conducente guidasse in stato d'alterazione, in mancanza di sintomi e indici rivelatori che, sempre secondo i predetti esperti, sarebbero nella specie mancanti o comunque aspecifici (come ad esempio il battito cardiaco accelerato), nonché deponenti per un comportamento affatto collaborativo del [OSCURATO:PERSONA], il quale ebbe anche ad autoaccusarsi dell'assunzione di cannabinoidi consegnando alla P.G. una sigaretta artigianale parzialmente fumata.

Lamenta inoltre il ricorrente la mancanza di motivazione in ordine alle dichiarazioni del CTD Polettini, nonché in ordine al dato costituito dall'attenuazione degli effetti dell'assunzione di cannabinoidi su un soggetto assuntore abituale quale era il [OSCURATO:PERSONA].

Il deducente, infine, richiama alcuni arresti giurisprudenziali a sostegno della propria tesi.

2.3. Con il terzo motivo di lagnanza si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione, giustificati indebitamente dalla Corte di merito con le precedenti condanne riportate dal [OSCURATO:PERSONA], per reati di natura colposa oggi estinti o condonati, e senza fare adeguato riferimento ai criteri enunciati dall'art. 133 cod.pen., con particolare riguardo alla condotta contemporanea o susseguente al reato tenuta dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é inammissibile, per manifesta infondatezza.

1.1. Quanto ai primi due motivi, nel percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale vi sono elementi affatto conducenti, sul piano logico- dimostrativo, in base ai quali - attraverso un adeguato esame critico delle prove raccolte, a fronte della decisione assolutoria di primo grado, a sua volta sottoposta a critica - é stata ritenuta comprovata la penale responsabilità dell'imputato, accertata sulla base della convergenza fra l'accertamento diagnostico della presenza di tracce di sostanze psicoattive nel sangue e da elementi sintomatici che riscontravano lo stato di alterazione (la marcata alterazione del battito cardiaco, per quanto spiegabile con altre cause, risulta indubbiamente suggestiva).

Ciò denota, secondo i giudici del collegio d'appello, una situazione confermativa dello stato d'alterazione del guidatore: il quale, peraltro, oltre a essere stato sottoposto a prelievo ematico solo un'ora dopo essere stato fermato alla guida (e ad essere trovato positivo con una percentuale di THC di circa otto volte superiore a quella che normalmente induce uno stato di alterazione), aveva dichiarato agli operanti al momento del controllo di avere fumato poco prima uno spinello, consegnando subito dopo i resti di una sigaretta confezionata con cannabis.

Inoltre, non va sottaciuto che - pur restando fermo che anche in questo ambito non é dato fare ricorso a prove legali - gli accertamenti di laboratorio eseguiti a seguito di prelievo ematico presentano notoriamente una ben maggiore valenza dimostrativa dell'immanenza dello stato di alterazione (in quanto riferita alla presenza in circolo delle sostanze psicoattive) rispetto a quanto accade, ad esempio, con le analisi delle urine (che offrono unicamente contezza della presenza di metaboliti delle sostanze stesse, ossia dell'assunzione di esse anche diverse ore prima).

All'evidenza, comunque, la valutazione congiunta degli esiti delle indagini ematiche di laboratorio e di quanto emerso aliunde circa lo stato di alterazione alla guida del [OSCURATO:PERSONA], come operata dalla Corte bresciana, risponde appieno ai canoni interpretativi formanti oggetto di molteplici arresti della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia (per tutte vds.

Sez. 4, Sentenza n. 6995 del 09/01/2013, Notarianni, Rv. 254402; Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017, Giannetto, Rv. 270929).

Su queste basi di convergenza probatoria la Corte distrettuale perviene, in modo del tutto logico ed esente da censure in sede di legittimità, all'affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] oltre ogni ragionevole dubbio.

Nel resto, le asserzioni del ricorrente si risolvono nella proposizione di una diversa valutazione del materiale probatorio, di stretta pertinenza dei giudici di merito e insuscettibile di scrutinio in sede di legittimità.

1.2. E' manifestamente infondato anche il terzo e ultimo motivo di ricorso, attinente al diniego dei benefici di legge.

Si premette che le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; Sez. 3, Sentenza n. 26191 del 28/03/2019, Lamaj, Rv. 276041); e nel percorso argomentativo della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio (determinato, peraltro, in corrispondenza del minimo edittale) si fa riferimento, oltre che ai plurimi precedenti da cui é gravato il ricorrente, anche al fatto che egli si era posto alla guida in stato di alterazione trasportando a bordo del suo autoveicolo un passeggero.

In tale quadro, il riferimento ai plurimi precedenti condonati o estinti non si pone in contrasto con la non ostatività di alcuni di essi alla concessione di un nuovo beneficio, ma é chiaramente finalizzato a lumeggiare in termini negativi la personalità dell'imputato, anche ai fini prognostici e dell'utilità rieducativa.

Del resto é noto che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (per tutte v.

Sez. 5, Sentenza n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206); sicché non rileva il riferimento del ricorrente all'asserita compatibilità con la concessione del beneficio del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] concomitante e successivo al fatto reato.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Brescia, in data 28 gennaio 2022, ha riformato la sentenza del Tribunale di Brescia con la quale, il 19 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato p. e p. dall'art. 187, comma 1 del Codice della Strada, a lui contestato come commesso in Pisogne il 18 dicembre 2017; per l'effetto, sulla base della rivalutazione del materiale probatorio disponibile e delle prove acquisite in appello (perizia tossicologica ed esame del perito e del consulente della difesa), la Corte é pervenuta a un giudizio di condanna del [OSCURATO:PERSONA], reputando che il medesimo, sia in relazione ai risultati degli accertamenti di laboratorio (eseguiti circa un'ora dopo che il predetto era stato fermato dagli operanti), sia in base ad altri elementi, si fosse posto alla guida in stato di alterazione. L'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti (cannabinoidi) sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto mediante prelievo ematico. 2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre il [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso si articola in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di norme processuali e sostanziali in relazione all'accertamento dello stato d'alterazione psicofisica e al percorso argomentativo seguito sul punto dalla Corte distrettuale. Premettendo che, a fronte della condanna in appello, vi era stata in precedenza una "doppia conforme assolutoria" (la sentenza del Tribunale e, prima ancora, l'ordinanza del G.i.p. di rigetto dell'emissione di decreto penale di condanna), deduce l'esponente che i risultati del prelievo ematico non sono ex se dimostrativi di tale condizione, non essendo provato che il [OSCURATO:PERSONA], assuntore abituale di cannabis, fosse in stato di alterazione mentre guidava la sua autovettura. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione, sempre in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato da parte della Corte di merito, che ha ritenuto, del tutto arbitrariamente e in aperto contrasto con le regole di valutazione probatoria di cui all'art. 192 cod.proc.pen., che a riprova della sussistenza del reato vi fossero ulteriori elementi sintomatici, nonché la presenza di valori "elevati" nelle indagini di laboratorio. In realtà, vi é stato anche - da parte della Corte bresciana - un travisamento delle prove dichiarative del perito e del consulente tecnico della difesa, i quali hanno entrambi dichiarato che il solo dato laboratoristico non é sufficiente a far ritenere che il conducente guidasse in stato d'alterazione, in mancanza di sintomi e indici rivelatori che, sempre secondo i predetti esperti, sarebbero nella specie mancanti o comunque aspecifici (come ad esempio il battito cardiaco accelerato), nonché deponenti per un comportamento affatto collaborativo del [OSCURATO:PERSONA], il quale ebbe anche ad autoaccusarsi dell'assunzione di cannabinoidi consegnando alla P.G. una sigaretta artigianale parzialmente fumata. Lamenta inoltre il ricorrente la mancanza di motivazione in ordine alle dichiarazioni del CTD Polettini, nonché in ordine al dato costituito dall'attenuazione degli effetti dell'assunzione di cannabinoidi su un soggetto assuntore abituale quale era il [OSCURATO:PERSONA]. Il deducente, infine, richiama alcuni arresti giurisprudenziali a sostegno della propria tesi. 2.3. Con il terzo motivo di lagnanza si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione, giustificati indebitamente dalla Corte di merito con le precedenti condanne riportate dal [OSCURATO:PERSONA], per reati di natura colposa oggi estinti o condonati, e senza fare adeguato riferimento ai criteri enunciati dall'art. 133 cod.pen., con particolare riguardo alla condotta contemporanea o susseguente al reato tenuta dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile, per manifesta infondatezza. 1.1. Quanto ai primi due motivi, nel percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale vi sono elementi affatto conducenti, sul piano logico- dimostrativo, in base ai quali - attraverso un adeguato esame critico delle prove raccolte, a fronte della decisione assolutoria di primo grado, a sua volta sottoposta a critica - é stata ritenuta comprovata la penale responsabilità dell'imputato, accertata sulla base della convergenza fra l'accertamento diagnostico della presenza di tracce di sostanze psicoattive nel sangue e da elementi sintomatici che riscontravano lo stato di alterazione (la marcata alterazione del battito cardiaco, per quanto spiegabile con altre cause, risulta indubbiamente suggestiva). Ciò denota, secondo i giudici del collegio d'appello, una situazione confermativa dello stato d'alterazione del guidatore: il quale, peraltro, oltre a essere stato sottoposto a prelievo ematico solo un'ora dopo essere stato fermato alla guida (e ad essere trovato positivo con una percentuale di THC di circa otto volte superiore a quella che normalmente induce uno stato di alterazione), aveva dichiarato agli operanti al momento del controllo di avere fumato poco prima uno spinello, consegnando subito dopo i resti di una sigaretta confezionata con cannabis. Inoltre, non va sottaciuto che - pur restando fermo che anche in questo ambito non é dato fare ricorso a prove legali - gli accertamenti di laboratorio eseguiti a seguito di prelievo ematico presentano notoriamente una ben maggiore valenza dimostrativa dell'immanenza dello stato di alterazione (in quanto riferita alla presenza in circolo delle sostanze psicoattive) rispetto a quanto accade, ad esempio, con le analisi delle urine (che offrono unicamente contezza della presenza di metaboliti delle sostanze stesse, ossia dell'assunzione di esse anche diverse ore prima). All'evidenza, comunque, la valutazione congiunta degli esiti delle indagini ematiche di laboratorio e di quanto emerso aliunde circa lo stato di alterazione alla guida del [OSCURATO:PERSONA], come operata dalla Corte bresciana, risponde appieno ai canoni interpretativi formanti oggetto di molteplici arresti della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia (per tutte vds. Sez. 4, Sentenza n. 6995 del 09/01/2013, Notarianni, Rv. 254402; Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017, Giannetto, Rv. 270929). Su queste basi di convergenza probatoria la Corte distrettuale perviene, in modo del tutto logico ed esente da censure in sede di legittimità, all'affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] oltre ogni ragionevole dubbio. Nel resto, le asserzioni del ricorrente si risolvono nella proposizione di una diversa valutazione del materiale probatorio, di stretta pertinenza dei giudici di merito e insuscettibile di scrutinio in sede di legittimità. 1.2. E' manifestamente infondato anche il terzo e ultimo motivo di ricorso, attinente al diniego dei benefici di legge. Si premette che le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; Sez. 3, Sentenza n. 26191 del 28/03/2019, Lamaj, Rv. 276041); e nel percorso argomentativo della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio (determinato, peraltro, in corrispondenza del minimo edittale) si fa riferimento, oltre che ai plurimi precedenti da cui é gravato il ricorrente, anche al fatto che egli si era posto alla guida in stato di alterazione trasportando a bordo del suo autoveicolo un passeggero. In tale quadro, il riferimento ai plurimi precedenti condonati o estinti non si pone in contrasto con la non ostatività di alcuni di essi alla concessione di un nuovo beneficio, ma é chiaramente finalizzato a lumeggiare in termini negativi la personalità dell'imputato, anche ai fini prognostici e dell'utilità rieducativa. Del resto é noto che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (per tutte v. Sez. 5, Sentenza n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206); sicché non rileva il riferimento del ricorrente all'asserita compatibilità con la concessione del beneficio del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] concomitante e successivo al fatto reato. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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