CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 29988/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] SECCIA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di CENCETTI Giuseppe propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Firenze, in data 11 gennaio 2021, in parziale conferma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in data 27 aprile 2017, ha condannato il ricorrente alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, in un unico motivo di impugnazione, l'erronea valutazione delle prove e la violazione di norme procedurali sotto diversi profili: La Corte di Appello ha erroneamente ritenuto credibile la persona offesa DRINGOLI Marco nonostante lo stesso abbia sporto querela nei confronti del CENCETTI senza specificare il quantum del proprio credito per poi inviare un fax al ricorrente nella quale dava atto del pagamento della somma di euro 400,00 da parte del querelato ed al contempo chiedeva il pagamento dei compensi professionali pari ad euro 2.337,06. L'inattendibilità della persona offesa è comprovata dalla presenza di contraddizioni tra quanto indicato in querela e quanto dichiarato dal DRINGOLI nel corso del suo esame dibattimentale e dalla circostanza che quest'ultimo era perfettamente a conoscenza che il CENCETTI esercitava in proprio l'attività di recupero crediti per aver fornito assistenza fiscale ed amministrativa all'odierno ricorrente. 3. In data 6 maggio 2022 il difensore della parte civile DRINGOLI Marco ha depositato conclusioni scritte e nota spese per il giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di esso meramente reiterativi di identiche questioni di fatto poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'innpugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Arnone, Rv. 243838-01 e Sez. 6, n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Candita, Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 1.1. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello, si è limitato a reiterare le medesime allegazioni difensive che sostiene essere state preternnesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti (relativamente alla ritenuta inattendibilità della persona offesa) e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 1.2. Va, in proposito, affermato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. 1.3. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. 1.4. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa quindi «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurinnis, v. Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702). 2. La Corte territoriale ha correttamente ha indicato, con motivazione logica, esaustiva e congrua con le risultanze processuali, gli elementi idonei a ritenere provata la penale responsabilità del ricorrente e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa; la versione dei fatti offerta dalla persona offesa è stata valutata dai giudici di appello in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto con le dichiarazioni rese dal DRINGOLI né alcun interesse all'accusa da parte di quest'ultimo (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104). L'impostazione della Corte territoriale pare rispettosa della giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva.Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso a questa Corte in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (vedi Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 8382 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, Zamberlan, Rv. 230899). 3. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile DRINGOLI Marco che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. Il ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile DRINGOLI Marco che liquida in complessivi euro 3.000,0