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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16793/2026

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ontroComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania, sez.dist. diSalerno, n. 5931/2021 depositata il 15/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la CommissioneTributaria Regionale della Campania ha respinto l’appello avverso ladecisione della C.T.P. di Salerno.Numero registro generale 5764/2022Numero sezionale 3572/2026Numero di raccolta generale 16793/2026Data pubblicazione 28/05/2026Quest’ultima decisione, a sua volta, aveva rigettato il ricorso avversol’avviso di accertamento per omesso versamento ICI (anno 2010), con cuiera stata applicata una maggiore imposta per il mancato riconoscimentodell’aliquota agevolata con riguardo all’immobile di proprietà delcontribuente – sito in Salerno in via [OSCURATO:PERSONA] n. 6 – destinato aprima abitazione, presso il quale egli dimorava abitualmente ma in cuiaveva trasferito la residenza anagrafica a far data dall’anno successivo aquello di riferimento.Il ricorrente ha contestato la sentenza di primo grado osservando di averprovato, in tesi, la dimora abituale nell’immobile mediante la produzionedelle bollette relative, mentre il giudice di secondo grado aveva,erroneamente, escluso la rilevanza di tale produzione, affermando che ilrequisito necessario, ai fini del riconoscimento dell’esenzione ICI, era laresidenza anagrafica nell’immobile per il quale è richiesta.La decisione è impugnata con ricorso affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo strumento impugnatorio è denunciata la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto di cui al d.lgs. n. 504 del 1992 ed all’art.18, comma 3, della legge n. 388 del 2000, in relazione all’art. 360, primocomma , n. 3 c.p.c.2.

Con la seconda censura è denunciata l’omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia exart. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.Il giudice di merito avrebbe errato nell’affermare che “il requisitoprincipale per ottenere l’esenzione è la residenza anagrafica dell’immobileoggetto di tassazione, che per documentazione esibita risulta fissata indata 22.09.2011, a nulla rilevando la sussistenza dell’altra condizionedella dimora abituale dimostrata con le utenze domestiche.”Numero registro generale 5764/2022Numero sezionale 3572/2026Numero di raccolta generale 16793/2026Data pubblicazione 28/05/20263.

I motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la connessione,e sono da ritenere fondati per le ragioni appresso specificate.3.1.

Va osservato che l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992,(secondo il quale «per abitazione principale si intende quella nella quale ilcontribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro dirittoreale, e i suoi familiari dimorano abitualmente») prescinde — con evidenza— dal dato formale della residenza anagrafica e attiene, invece, al datofattuale dell’effettiva dimora del nucleo familiare del contribuente.Siffatta conclusione, lungi dall'essere contraddetta, è piuttostoavvalorata dalla modifica della disposizione operata dall'art. 1, comma173, lett. b), della legge n. 296/2006 cit., in virtù della quale «... alcomma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione principaledel soggetto passivo" sono [state] inserite le seguenti: "intendendosi pertale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica"»; il legislatore,infatti, nell'introdurre la presunzione iuris tantum della coincidenza tra ilcomune della residenza anagrafica del contribuente e la localizzazionedella «unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggettopassivo» del tributo de quo, ha riaffermato il principio che, ai fini delladetrazione, l'abitazione principale non è necessariamente determinatadalla residenza anagrafica del contribuente e, con l'eccezione di salvezza,ha, quindi, espressamente sancito la possibilità della «prova contraria»,addossandone l'onere relativo alla parte interessata (Cass. Sez. 5, n.20696/2021).Premesso quanto innanzi rilevato, va osservato che in tema diagevolazioni per abitazione principale, la giurisprudenza di legittimitàdistingue nettamente il regime dell’ICI da quello dell’IMU: mentre perl’IMU l’esenzione postula il concorso imprescindibile, in capo al possessore,della residenza anagrafica e della dimora abituale nel medesimo immobile,trattandosi di norma agevolativa di stretta interpretazione (Cass., Sez. 5,n. 12576/2024; Cass., sez. 5, n. 19684/2024), per l’ICI – specie nelNumero registro generale 5764/2022Numero sezionale 3572/2026Numero di raccolta generale 16793/2026Data pubblicazione 28/05/2026regime anteriore alle modifiche del 2007 – l’abitazione principale eraindividuata essenzialmente in base alla dimora abituale, con attribuzionealla residenza anagrafica di valore meramente presuntivo e superabilemediante prova contraria.

In tale contesto, la Corte di cassazione ha piùvolte affermato che la dimora abituale costituisce una situazione di fatto,accertabile attraverso elementi oggettivi e concordanti idonei a dimostrarel’effettiva e stabile utilizzazione dell’immobile quale centro degli interessipersonali e familiari del contribuente, quali, in particolare, la continuità deiconsumi delle utenze domestiche, la documentazione relativa a luce, gas eacqua, la presenza di arredi e suppellettili, nonché ulteriori indici di stabileabitazione (cfr. Cass., sez. 5, n. 1464/2009; Cass., sez. 5, n.22312/2011).

In questa prospettiva, le bollette delle utenze nonassurgono a titolo autonomo di agevolazione, ma rappresentano un mezzodi prova tipico e rilevante della dimora abituale, idoneo, ove valutatounitamente ad altri elementi, a superare l’assenza o la non coincidenzadella residenza anagrafica ai fini ICI, mentre non possono in alcun casosostituire il requisito formale della residenza richiesto, invece, dalladisciplina IMU vigente.Infatti, la dimora abituale «può essere dimostrata con elementi di fattoidonei a evidenziare l’effettiva e stabile utilizzazione dell’immobile», qualiconsumi delle utenze domestiche, presenza continuativa e organizzazionedella vita quotidiana (Cass. Sez. 5, n. 2166/2020).La sentenza impugnata, negando il diritto all’esenzione pur in presenzadella prova della dimora abituale nell’immobile, non ha fatto correttaapplicazione dei principi di cui innanzi.In conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata enon essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere accoltol’originario ricorso del contribuente.Le spese sia delle fasi di merito che del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.Numero registro generale 5764/2022Numero sezionale 3572/2026Numero di raccolta generale 16793/2026Data pubblicazione 28/05/2026 P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nelmerito accoglie l’originario ricorso del contribuente.Condanna il Comune di Salerno al pagamento delle spese processualiche liquida in favore del contribuente per il primo grado in 700,00 oltreaccessori di legge e spese generali nella misura del 15%; per il secondogrado 750,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%; per il giudizio di legittimità in euro 600,00, oltre euro 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il28 aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania, sez.dist. diSalerno, n. 5931/2021 depositata il 15/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la CommissioneTributaria Regionale della Campania ha respinto l’appello avverso ladecisione della C.T.P. di Salerno.Numero registro generale 5764/2022Numero sezionale 3572/2026Numero di raccolta generale 16793/2026Data pubblicazione 28/05/2026Quest’ultima decisione, a sua volta, aveva rigettato il ricorso avversol’avviso di accertamento per omesso versamento ICI (anno 2010), con cuiera stata applicata una maggiore imposta per il mancato riconoscimentodell’aliquota agevolata con riguardo all’immobile di proprietà delcontribuente – sito in Salerno in via [OSCURATO:PERSONA] n. 6 – destinato aprima abitazione, presso il quale egli dimorava abitualmente ma in cuiaveva trasferito la residenza anagrafica a far data dall’anno successivo aquello di riferimento.Il ricorrente ha contestato la sentenza di primo grado osservando di averprovato, in tesi, la dimora abituale nell’immobile mediante la produzionedelle bollette relative, mentre il giudice di secondo grado aveva,erroneamente, escluso la rilevanza di tale produzione, affermando che ilrequisito necessario, ai fini del riconoscimento dell’esenzione ICI, era laresidenza anagrafica nell’immobile per il quale è richiesta.La decisione è impugnata con ricorso affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo strumento impugnatorio è denunciata la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto di cui al d.lgs. n. 504 del 1992 ed all’art.18, comma 3, della legge n. 388 del 2000, in relazione all’art. 360, primocomma , n. 3 c.p.c.2. Con la seconda censura è denunciata l’omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia exart. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.Il giudice di merito avrebbe errato nell’affermare che “il requisitoprincipale per ottenere l’esenzione è la residenza anagrafica dell’immobileoggetto di tassazione, che per documentazione esibita risulta fissata indata 22.09.2011, a nulla rilevando la sussistenza dell’altra condizionedella dimora abituale dimostrata con le utenze domestiche.”Numero registro generale 5764/2022Numero sezionale 3572/2026Numero di raccolta generale 16793/2026Data pubblicazione 28/05/20263. I motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la connessione,e sono da ritenere fondati per le ragioni appresso specificate.3.1. Va osservato che l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992,(secondo il quale «per abitazione principale si intende quella nella quale ilcontribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro dirittoreale, e i suoi familiari dimorano abitualmente») prescinde — con evidenza— dal dato formale della residenza anagrafica e attiene, invece, al datofattuale dell’effettiva dimora del nucleo familiare del contribuente.Siffatta conclusione, lungi dall'essere contraddetta, è piuttostoavvalorata dalla modifica della disposizione operata dall'art. 1, comma173, lett. b), della legge n. 296/2006 cit., in virtù della quale «... alcomma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione principaledel soggetto passivo" sono [state] inserite le seguenti: "intendendosi pertale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica"»; il legislatore,infatti, nell'introdurre la presunzione iuris tantum della coincidenza tra ilcomune della residenza anagrafica del contribuente e la localizzazionedella «unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggettopassivo» del tributo de quo, ha riaffermato il principio che, ai fini delladetrazione, l'abitazione principale non è necessariamente determinatadalla residenza anagrafica del contribuente e, con l'eccezione di salvezza,ha, quindi, espressamente sancito la possibilità della «prova contraria»,addossandone l'onere relativo alla parte interessata (Cass. Sez. 5, n.20696/2021).Premesso quanto innanzi rilevato, va osservato che in tema diagevolazioni per abitazione principale, la giurisprudenza di legittimitàdistingue nettamente il regime dell’ICI da quello dell’IMU: mentre perl’IMU l’esenzione postula il concorso imprescindibile, in capo al possessore,della residenza anagrafica e della dimora abituale nel medesimo immobile,trattandosi di norma agevolativa di stretta interpretazione (Cass., Sez. 5,n. 12576/2024; Cass., sez. 5, n. 19684/2024), per l’ICI – specie nelNumero registro generale 5764/2022Numero sezionale 3572/2026Numero di raccolta generale 16793/2026Data pubblicazione 28/05/2026regime anteriore alle modifiche del 2007 – l’abitazione principale eraindividuata essenzialmente in base alla dimora abituale, con attribuzionealla residenza anagrafica di valore meramente presuntivo e superabilemediante prova contraria. In tale contesto, la Corte di cassazione ha piùvolte affermato che la dimora abituale costituisce una situazione di fatto,accertabile attraverso elementi oggettivi e concordanti idonei a dimostrarel’effettiva e stabile utilizzazione dell’immobile quale centro degli interessipersonali e familiari del contribuente, quali, in particolare, la continuità deiconsumi delle utenze domestiche, la documentazione relativa a luce, gas eacqua, la presenza di arredi e suppellettili, nonché ulteriori indici di stabileabitazione (cfr. Cass., sez. 5, n. 1464/2009; Cass., sez. 5, n.22312/2011). In questa prospettiva, le bollette delle utenze nonassurgono a titolo autonomo di agevolazione, ma rappresentano un mezzodi prova tipico e rilevante della dimora abituale, idoneo, ove valutatounitamente ad altri elementi, a superare l’assenza o la non coincidenzadella residenza anagrafica ai fini ICI, mentre non possono in alcun casosostituire il requisito formale della residenza richiesto, invece, dalladisciplina IMU vigente.Infatti, la dimora abituale «può essere dimostrata con elementi di fattoidonei a evidenziare l’effettiva e stabile utilizzazione dell’immobile», qualiconsumi delle utenze domestiche, presenza continuativa e organizzazionedella vita quotidiana (Cass. Sez. 5, n. 2166/2020).La sentenza impugnata, negando il diritto all’esenzione pur in presenzadella prova della dimora abituale nell’immobile, non ha fatto correttaapplicazione dei principi di cui innanzi.In conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata enon essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere accoltol’originario ricorso del contribuente.Le spese sia delle fasi di merito che del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.Numero registro generale 5764/2022Numero sezionale 3572/2026Numero di raccolta generale 16793/2026Data pubblicazione 28/05/2026 P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nelmerito accoglie l’originario ricorso del contribuente.Condanna il Comune di Salerno al pagamento delle spese processualiche liquida in favore del contribuente per il primo grado in 700,00 oltreaccessori di legge e spese generali nella misura del 15%; per il secondogrado 750,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%; per il giudizio di legittimità in euro 600,00, oltre euro 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il28 aprile 2026.Il Presidente
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