CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04971/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e come procuratore speciale di SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA](S.C.C.I.) spa, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; Oggetto: contributi l.n.233/91 art.8 RGN Cron. Rep. Ud.7.2.23 PU intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Milanon.932/17, depositata il 17.5.17; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 7.2.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta d a lla società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.avverso un verbale di accertamento dell’Inps che contestava l’indebita fruizione delle agevolazioni contributive previste dall’art.8, co.4 legge n.223/91. Riteneva la Corte che si fosse verificato un “cambio appalto” e non un trasferimento d’azienda, avendo la società [OSCURATO:PERSONA] assunto i lavoratori licenziati da Coop. CGE e stipulato con la committente un contratto d’appalto di servizi avente analogo oggetto a quello prima in capo all’appaltatrice Coop CGE, ma con un’organizzazione di mezzi, comprensiva di uffici e contratti, autonoma e distinta, sì che la sola assunzione (di parte) degli stessi lavoratori non poteva configurare una sostanziale cessione d’azienda. Avverso la sentenza ricorre l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) spa per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.8, co.1 e 4 legge n.223/91, dell’art.15, co.6 legge n.264/49, nonché degli artt.2555 ss. c.c., per avere la Corte errato nell’escludere la cessione d’azienda intervenuta, nella sostanza, tramite l’assunzione degli stessi lavoratori licenziati dalla coop. CGE e considerato anche che [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. esercitava la propria attività nello stesso immobile prima utilizzato dalla coop. CGE. Trattandosi di cessione d’azienda, andava escluso il diritto alla decontribuzione. Il motivo risulta manifestamente fondato. Va premesso che, secondo l’orientamento di questa Corte, il beneficio della decontribuzione d cui all’art.8, co.4 legge n.223/91 non spetta ove l’assunzione dei lavoratori collocati in mobilità avvenga in virtù di una cessione d’azienda (art.2112 c.c.), senza che possa parlarsi di creazione di nuovi posti di lavoro per esigenze proprie dell’impresa subentrante (v. ad es., Cass.17838/15, Cass.11935/19, Cass.1763/21).Allo stesso modo il beneficio non può spettare quando l’operazione sia volta nella sostanza, e a prescindere da un formale contratto di cessione d’azienda, a realizzare una esatta continuità aziendale tra l’impresa che ha proceduto al licenziamento e quella che provvede poi alla riassunzione, poiché, anche in tal caso, l’effetto ultimo contrasta con un autentico incremento occupazionale per esigenze proprie della impresa che assume, ma consta nel mantenimento della medesima organizzazione produttiva facente capo alla prima impresae che poi ha solo nominalmente cambiato titolarità. Ciò premesso, nel caso di specie emerge che la Corte non abbia fatto corretta applicazione di tali principi. In fatto è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. non aveva dipendenti né svolgeva alcuna attività prima dell’assunzione di quelli licenziati da Coop.CGE. L’assunzione riguardò parte degli stessi lavoratori, in forza di un accordo sindacale concluso con le organizzazioni sindacali, e senza che [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. abbia assunto altri lavoratori. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ha poi continuato ad eseguire il medesimo appalto di servizi prima in capo alla Coop. CGE.Nonostante tali evidenze probatorie, la Corte d’appello ha escluso il trasferimento d’azienda affermando che [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. aveva inserito elementi organizzativi nuovi, ponendo in essere “acquisizioni, sia di beni che di servizi, da parte di terzi totalmente estranei all’appalto e a qualsiasi rapporto con CGE. Tra questi, il conferimento di incarico a un proprio medico competente, vari servizi di consulenza aziendale, uffici; il tutto tra la fine del 2009 e gli inizi del 2010, (doc.9, 10, 11, 12, 13 del fascicolo dell’appellata)”. Ora, questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass.14380/12) che il trasferimento dell’azienda non è escluso se vengano aggiunti mezzi e strumenti da parte del cessionario. Gli elementi in fatto valorizzati dalla Corte non appaiono perciò dirimenti. Dirimente è invece il rilievo, non considerato dalla sentenza impugnata, per cui i dati di fatto suesposti confermano che, con le assunzioni, la soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] non abbia soddisfatto proprie esigenze produttive determinando la creazione di nuovi posti di lavoro, ma si sia limitata, peraltro assumendo un preciso obbligo in sede sindacale, ad assumere gli stessi lavoratori già occupati in precedenza per portare avanti un appalto di servizi d’identico oggetto rispetto a quello facente capo alla precedente società. Conclusivamente la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione proposta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. avverso il verbale di accertamento Inps del 9.6.2010. Le spese dell’intero processo seguono la soccombenza della società [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.;condanna [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a rifondere le spese di lite dell’intero processo, liquidate per il primo grado in €7000 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge, per il secondo grado in €7200 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge e, per il presente giudizio di cassazione, in €4000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, all’adun