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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2021

Cassazione n. 01185/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90.

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Rossetti, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 464-bis, terzo comma, cod. pen.

Il Tribunale non ha fornito adeguata motivazione in ordine al rigetto della sospensione del procedimento, limitandosi ad evidenziare che l'imputato si trovava sottoposto a misura cautelare. 2.2.Violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 464-quater, cod. pen.

Il ricorrente si duole, in particolare, del mancato accoglimento da parte del giudice della richiesta di sospensione e messa alla prova ex art. 464-bis cod. pen. avanzata antecedentemente alla definizione del processo ex art. 444 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Deve evidenziarsi che, dopo avere presentato istanza di messa alla prova, rigettata dal Tribunale di Milano con ordinanza del 5 marzo 2021, alla stessa udienza l'imputato ha presentato richiesta di applicazione della pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e trecento euro di multa, e il Tribunale ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. recependo l'accordo delle parti.

2.1. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto secondo il quale la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte, non può essere modificato unilateralmente ne' revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l'accordo, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua soggettiva attribuzione, all'applicazione e comparazione delle circostanze, all'entità e modalità di applicazione della pena.

In tale ambito, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e pos.itiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 4, n. 38070 del 11/07/2012, Parascenzo, Rv. 254371; Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, Verdi, Rv. 215467; Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002, Leone, Rv. 222959; Sez. 6, n. 3429 del 03/11/1998, Gasparini, Rv. 212679)

2.2. Va, altresì, ricordato che l'applicazione concordata della pena postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiannento ed al consenso ad essa prestato (in tal senso Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016 -dep. 18/01/2017-, Moretti, Rv.269072; Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari, Rv. 247539; Sez. 2 del 14/01/2009, n. 5240, non massimata; Sez.

3. n. 39193 del 18/06/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260392).

3. Alla luce dei principi sopra esposti, non è, pertanto, possibile dolersi del mancato accoglimento dell'istanza di messa alla prova qualora l'ordinanza di rigetto sia seguita dalla pronuncia di una sentenza di patteggiamento, in cui l'accordo fra le parti prescinde da tale istituto.

3.1. In tal senso, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

3.2. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma che si reputa equo determinare in euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA](tere èstensore Il Pres11te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Rossetti, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 464-bis, terzo comma, cod. pen. Il Tribunale non ha fornito adeguata motivazione in ordine al rigetto della sospensione del procedimento, limitandosi ad evidenziare che l'imputato si trovava sottoposto a misura cautelare. 2.2.Violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 464-quater, cod. pen. Il ricorrente si duole, in particolare, del mancato accoglimento da parte del giudice della richiesta di sospensione e messa alla prova ex art. 464-bis cod. pen. avanzata antecedentemente alla definizione del processo ex art. 444 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Deve evidenziarsi che, dopo avere presentato istanza di messa alla prova, rigettata dal Tribunale di Milano con ordinanza del 5 marzo 2021, alla stessa udienza l'imputato ha presentato richiesta di applicazione della pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e trecento euro di multa, e il Tribunale ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. recependo l'accordo delle parti. 2.1. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto secondo il quale la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte, non può essere modificato unilateralmente ne' revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l'accordo, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua soggettiva attribuzione, all'applicazione e comparazione delle circostanze, all'entità e modalità di applicazione della pena. In tale ambito, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e pos.itiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 4, n. 38070 del 11/07/2012, Parascenzo, Rv. 254371; Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, Verdi, Rv. 215467; Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002, Leone, Rv. 222959; Sez. 6, n. 3429 del 03/11/1998, Gasparini, Rv. 212679) 2.2. Va, altresì, ricordato che l'applicazione concordata della pena postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiannento ed al consenso ad essa prestato (in tal senso Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016 -dep. 18/01/2017-, Moretti, Rv.269072; Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari, Rv. 247539; Sez. 2 del 14/01/2009, n. 5240, non massimata; Sez. 3. n. 39193 del 18/06/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260392). 3. Alla luce dei principi sopra esposti, non è, pertanto, possibile dolersi del mancato accoglimento dell'istanza di messa alla prova qualora l'ordinanza di rigetto sia seguita dalla pronuncia di una sentenza di patteggiamento, in cui l'accordo fra le parti prescinde da tale istituto. 3.1. In tal senso, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.2. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma che si reputa equo determinare in euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA](tere èstensore Il Pres11te
Sentenza Cassazione n. 01185/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris