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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36766/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della Corte di appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari - sede distaccata di Sassari, a seguito di gravame interposto, tra gli altri, dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 14 settembre 2016 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nuoro, in parziale riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato, riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 24 (artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), 27 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90) e 28 (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce:

2.1. Con il primo motivo manifesta contraddittorietà della sentenza anche in relazione ad altri atti del procedimento e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo

24. Richiamate le censure proposte in appello sulla valutazione del compendio captativo posto a base della decisione di primo grado si censura la pedissequa adesione della Corte territoriale alla prospettazione del Procuratore generale che non aveva tenuto conto del contenuto integrale della intercettazione in data 8/7/2012, segnatamente con riguardo alla effettiva interlocuzione del Gjepali con l'attuale ricorrente.

Si censura, inoltre, il preteso intento di acquisto di un chilogrammo di cocaina non essendovi prova della presenza del ricorrente all'interno della vettura dello stesso Gjepali né di oggettivi elementi di riferimento alla predetta intenzione.

Ancora, la Corte non ha risposto alle contestazioni difensive in ordine alle ipotizzate cessioni di stupefacenti al Baltolu, al Chirra ed al soggetto non identificato nonché alla disponibilità da parte del ricorrente di 100 grammi di cocaina e, ancora, alla cessione di stupefacente per 50mila euro.

Analoga omissione si censura in ordine alla vicenda dell'incontro con [OSCURATO:PERSONA]; alla intenzione di far provare un campione di droga ad un potenziale acquirente (all. 304); al successivo incontro con tale Yilber (all. 305); al progetto di acquisto di 200 grammi di cocaina (a11.306);alla presenza del ricorrente nelle captazioni dal n. 308 al n. 310.

2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90 e manifesta contraddittorietà della motivazione anche in relazione ad altri atti del procedimento e difetto di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo

27. Ripercorse le doglianze mosse in appello, si censurano le conclusioni della Corte territoriale che non ha tenuto conto della perquisizione negativa del furgone sul quale si è ipotizzato essere stato trasportato lo stupefacente, travisando le parole della compagna del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e le ragioni dello stato di agitazione del ricorrente al momento della perquisizione.

2.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90 e manifesta contraddittorietà della motivazione anche in relazione ad altri atti del procedimento e difetto di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo

28. Anche in tale caso ripercorse le doglianze in appello, si censura l'identificazione del ricorrente nell'ambito delle captazioni con riferimento alla sua presenza nella vettura del Gjepali, tenuto conto delle modalità degli ascolti in lingua albanese tramite interprete che, pertanto, destituiva di fondamento la identificazione da parte degli operanti che tale idioma non conoscevano.

2.4. Con il quarto motivo violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e manifesta contraddittorietà della sentenza in ordine alla commisurazione della pena, determinata ritenendo erroneamente più grave il reato di cui al capo 27 e non quello per il quale era intervenuta sentenza definitiva ed omettendo di riconoscere le attenuanti c.d. generiche già definitivamente riconosciute con detta decisione e, in ogni caso, trattandosi di fatti risalenti dopo che il ricorrente ha già scontato la pena definitiva.

Infine, ingiustificati risultano gli aumenti di pena per la continuazione.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I tre motivi riguardanti l'affermazione di responsabilità in ordine alle distinte accuse sono genericamente proposti per ragioni in fatto correlate soprattutto ad una inammissibile reinterpretazione del compendio captativo, in assenza di vizi logici e giuridici a riguardo da parte della doppia conforme valutazione, saldandosi la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale(Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) E' ben noto che in materia di intercettazioni telefoniche, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 35680 del 10/06/2005, Patti, Rv. 232576) ed il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650).

A tal riguardo, non illogicamente il Giudice di merito ha considerato - quale definitivo suggello della chiave interpretativa dei colloqui intercettati - l'avvenuto arresto in data 8 maggio 2013 del ricorrente trovato in possesso presso la sua abitazione di 239 grammi di cocaina, oltre che di materiale per il confezionamento.

3. Quanto al reato di cui al capo 24, ineccepibile è la valutazione del molteplice e convergente compendio captativo e la partecipazione ad esso del ricorrente collocato in un chiaro - in taluni casi esplicito - contesto continuativo di rapporti illeciti di questi con [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il traffico di sostanze stupefacenti (univoci sono i riferimenti ai "pezzi", alla "merce", al denaro per procedere all'acquisto come al denaro da ricevere per le cessioni effettuate, alla necessità di "asciugare" una sostanza senza che la stessa perda peso, al "taglio" della sostanza), che danno puntuale corpo alla accusa riferita ai tre episodi di cessione - rispettivamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - di significativi quantitativi di cocaina.

In particolare, nel delineare il contesto dei rapporti tra i due predetti, non illogica è la attribuzione della conversazione captata all'interno dell'autovettura del Gjepali in data 8/7/2012 al ricorrente, sulla base del duraturo controllo effettuato dalla polizia giudiziaria che ha proceduto all'identificazione e dello svolgimento del colloquio dal quale il Giudice di merito ha correttamente ritenuto che il Costei fosse solo il nome di un soggetto del quale il ricorrente e lo Gjepali discorrevano.

Corretta, inoltre, è la censura di genericità dell'appello rispetto alle specifiche chiare emergenze provenienti dalla captazione di cui al prog. 1162 dalle quali, nel coacervo dei conteggi effettuati dai due predetti sono menzionate le cessioni effettuate al Baltolu (50 grammi) e al Chirra (55 grammi), abituali acquirenti dei due (v. pg. 26 della prima sentenza, come richiamata dalla sentenza impugnata); del pari incensurabile è la conferma relativa al terzo episodio di acquisto di 200 grammi di cocaina sulla base della captazione di cui al prog. 1350 indicativa del peso della sostanza, del suo grado di purezza, della somma da impiegare e del progetto di mischiare la sostanza con altra di buona qualità (v. pg. 27 della prima sentenza, come richiamata dalla sentenza impugnata), emergendo un rapporto continuativo di fornitura con [OSCURATO:PERSONA] (v. conversazione del 6 agosto 2012 in all. 310).

4. Quanto al reato di cui al capo 27, incensurabile è la condivisione da parte del Giudice di appello del primo giudizio (v. pg. 28 e ss. della prima sentenza, come richiamata dalla sentenza impugnata) sulla base dell'inequivoco contenuto delle captazioni degli occupanti del furgone, l'attuale ricorrente e lo Gjepali, all'interno del quale è stato trasportato accuratamente occultato un significativo quantitativo di stupefacente (per un valore pari a 16.000 euro), avendo superato il controllo da parte della polizia - ínequivoci sono i timori di essere scoperti nutriti dagli occupanti al riguardo - precedute dai contatti volti al reperimento del necessario contante e succedute da quelle che davano contezza delle operazioni di recupero e, ancora, del raggiunto obiettivo della fornitura, fino al proposito di qualche giorno dopo dei due, a bordo del furgone, di ripartire "per prenderne altra".

5. Quanto al reato di cui al capo 28, del pari correttamente delineato il contemporaneo contesto illecito dei rapporti tra il Gjepali ed il ricorrente, incensurabile è la condivisione del giudizio espresso dalla prima sentenza ( v. pg. 21 e ss., come richiamata dalla sentenza impugnata) sulla cessione da parte del ricorrente di sei grammi di cocaina ad un altro soggetto (irrilevante se donna o uomo) in ragione del chiaro riferimento nella captazione di cui al prog. 600 - intervenuta all'interno della autovettura del Gjepali, tra questo ed altro soggetto ben a conoscenza del traffico illecito operato dal ricorrente (Ervin o Vini) - alla percezione da parte dello stesso ricorrente della somma data in pagamento (500 euro), oltre che delle critiche mosse allo stesso ricorrente nel palesare i contatti con gli acquirenti.

6. Il quarto motivo sul trattamento sanzionatorio è generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha correttamente considerato più grave il reato di cui al capo 27 in ragione dell'elevato dato ponderale e negato le attenuanti c.d. generiche in ragione dello spessore criminale del ricorrente desunta dalla continuità quotidiana dei traffici illeciti posti in essere e tenuto conto dei limitati incrementi per la continuazione interna ed esterna.

Del resto, come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale, in tema di reato continuato, il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, anche se fondato solo su elementi di natura soggettiva, può essere riferito ai singoli episodi criminosi e non necessariamente esteso in via automatica ed in modo indistinto a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (cfr. Sez. 5 n. 19366 del 8 giugno 2020, Rv 279107-02), non essendo dunque vincolante l'avvenuta concessione delle attenuanti generiche in relazione al reato già passato in giudicato, anche per gli altri fatti oggetto di continuazione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della Corte di appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari - sede distaccata di Sassari, a seguito di gravame interposto, tra gli altri, dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 14 settembre 2016 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nuoro, in parziale riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato, riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 24 (artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), 27 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90) e 28 (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo manifesta contraddittorietà della sentenza anche in relazione ad altri atti del procedimento e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 24. Richiamate le censure proposte in appello sulla valutazione del compendio captativo posto a base della decisione di primo grado si censura la pedissequa adesione della Corte territoriale alla prospettazione del Procuratore generale che non aveva tenuto conto del contenuto integrale della intercettazione in data 8/7/2012, segnatamente con riguardo alla effettiva interlocuzione del Gjepali con l'attuale ricorrente. Si censura, inoltre, il preteso intento di acquisto di un chilogrammo di cocaina non essendovi prova della presenza del ricorrente all'interno della vettura dello stesso Gjepali né di oggettivi elementi di riferimento alla predetta intenzione. Ancora, la Corte non ha risposto alle contestazioni difensive in ordine alle ipotizzate cessioni di stupefacenti al Baltolu, al Chirra ed al soggetto non identificato nonché alla disponibilità da parte del ricorrente di 100 grammi di cocaina e, ancora, alla cessione di stupefacente per 50mila euro. Analoga omissione si censura in ordine alla vicenda dell'incontro con [OSCURATO:PERSONA]; alla intenzione di far provare un campione di droga ad un potenziale acquirente (all. 304); al successivo incontro con tale Yilber (all. 305); al progetto di acquisto di 200 grammi di cocaina (a11.306);alla presenza del ricorrente nelle captazioni dal n. 308 al n. 310. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90 e manifesta contraddittorietà della motivazione anche in relazione ad altri atti del procedimento e difetto di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 27. Ripercorse le doglianze mosse in appello, si censurano le conclusioni della Corte territoriale che non ha tenuto conto della perquisizione negativa del furgone sul quale si è ipotizzato essere stato trasportato lo stupefacente, travisando le parole della compagna del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e le ragioni dello stato di agitazione del ricorrente al momento della perquisizione. 2.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90 e manifesta contraddittorietà della motivazione anche in relazione ad altri atti del procedimento e difetto di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 28. Anche in tale caso ripercorse le doglianze in appello, si censura l'identificazione del ricorrente nell'ambito delle captazioni con riferimento alla sua presenza nella vettura del Gjepali, tenuto conto delle modalità degli ascolti in lingua albanese tramite interprete che, pertanto, destituiva di fondamento la identificazione da parte degli operanti che tale idioma non conoscevano. 2.4. Con il quarto motivo violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e manifesta contraddittorietà della sentenza in ordine alla commisurazione della pena, determinata ritenendo erroneamente più grave il reato di cui al capo 27 e non quello per il quale era intervenuta sentenza definitiva ed omettendo di riconoscere le attenuanti c.d. generiche già definitivamente riconosciute con detta decisione e, in ogni caso, trattandosi di fatti risalenti dopo che il ricorrente ha già scontato la pena definitiva. Infine, ingiustificati risultano gli aumenti di pena per la continuazione. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I tre motivi riguardanti l'affermazione di responsabilità in ordine alle distinte accuse sono genericamente proposti per ragioni in fatto correlate soprattutto ad una inammissibile reinterpretazione del compendio captativo, in assenza di vizi logici e giuridici a riguardo da parte della doppia conforme valutazione, saldandosi la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale(Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) E' ben noto che in materia di intercettazioni telefoniche, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 35680 del 10/06/2005, Patti, Rv. 232576) ed il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650). A tal riguardo, non illogicamente il Giudice di merito ha considerato - quale definitivo suggello della chiave interpretativa dei colloqui intercettati - l'avvenuto arresto in data 8 maggio 2013 del ricorrente trovato in possesso presso la sua abitazione di 239 grammi di cocaina, oltre che di materiale per il confezionamento. 3. Quanto al reato di cui al capo 24, ineccepibile è la valutazione del molteplice e convergente compendio captativo e la partecipazione ad esso del ricorrente collocato in un chiaro - in taluni casi esplicito - contesto continuativo di rapporti illeciti di questi con [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il traffico di sostanze stupefacenti (univoci sono i riferimenti ai "pezzi", alla "merce", al denaro per procedere all'acquisto come al denaro da ricevere per le cessioni effettuate, alla necessità di "asciugare" una sostanza senza che la stessa perda peso, al "taglio" della sostanza), che danno puntuale corpo alla accusa riferita ai tre episodi di cessione - rispettivamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - di significativi quantitativi di cocaina. In particolare, nel delineare il contesto dei rapporti tra i due predetti, non illogica è la attribuzione della conversazione captata all'interno dell'autovettura del Gjepali in data 8/7/2012 al ricorrente, sulla base del duraturo controllo effettuato dalla polizia giudiziaria che ha proceduto all'identificazione e dello svolgimento del colloquio dal quale il Giudice di merito ha correttamente ritenuto che il Costei fosse solo il nome di un soggetto del quale il ricorrente e lo Gjepali discorrevano. Corretta, inoltre, è la censura di genericità dell'appello rispetto alle specifiche chiare emergenze provenienti dalla captazione di cui al prog. 1162 dalle quali, nel coacervo dei conteggi effettuati dai due predetti sono menzionate le cessioni effettuate al Baltolu (50 grammi) e al Chirra (55 grammi), abituali acquirenti dei due (v. pg. 26 della prima sentenza, come richiamata dalla sentenza impugnata); del pari incensurabile è la conferma relativa al terzo episodio di acquisto di 200 grammi di cocaina sulla base della captazione di cui al prog. 1350 indicativa del peso della sostanza, del suo grado di purezza, della somma da impiegare e del progetto di mischiare la sostanza con altra di buona qualità (v. pg. 27 della prima sentenza, come richiamata dalla sentenza impugnata), emergendo un rapporto continuativo di fornitura con [OSCURATO:PERSONA] (v. conversazione del 6 agosto 2012 in all. 310). 4. Quanto al reato di cui al capo 27, incensurabile è la condivisione da parte del Giudice di appello del primo giudizio (v. pg. 28 e ss. della prima sentenza, come richiamata dalla sentenza impugnata) sulla base dell'inequivoco contenuto delle captazioni degli occupanti del furgone, l'attuale ricorrente e lo Gjepali, all'interno del quale è stato trasportato accuratamente occultato un significativo quantitativo di stupefacente (per un valore pari a 16.000 euro), avendo superato il controllo da parte della polizia - ínequivoci sono i timori di essere scoperti nutriti dagli occupanti al riguardo - precedute dai contatti volti al reperimento del necessario contante e succedute da quelle che davano contezza delle operazioni di recupero e, ancora, del raggiunto obiettivo della fornitura, fino al proposito di qualche giorno dopo dei due, a bordo del furgone, di ripartire "per prenderne altra". 5. Quanto al reato di cui al capo 28, del pari correttamente delineato il contemporaneo contesto illecito dei rapporti tra il Gjepali ed il ricorrente, incensurabile è la condivisione del giudizio espresso dalla prima sentenza ( v. pg. 21 e ss., come richiamata dalla sentenza impugnata) sulla cessione da parte del ricorrente di sei grammi di cocaina ad un altro soggetto (irrilevante se donna o uomo) in ragione del chiaro riferimento nella captazione di cui al prog. 600 - intervenuta all'interno della autovettura del Gjepali, tra questo ed altro soggetto ben a conoscenza del traffico illecito operato dal ricorrente (Ervin o Vini) - alla percezione da parte dello stesso ricorrente della somma data in pagamento (500 euro), oltre che delle critiche mosse allo stesso ricorrente nel palesare i contatti con gli acquirenti. 6. Il quarto motivo sul trattamento sanzionatorio è generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha correttamente considerato più grave il reato di cui al capo 27 in ragione dell'elevato dato ponderale e negato le attenuanti c.d. generiche in ragione dello spessore criminale del ricorrente desunta dalla continuità quotidiana dei traffici illeciti posti in essere e tenuto conto dei limitati incrementi per la continuazione interna ed esterna. Del resto, come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale, in tema di reato continuato, il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, anche se fondato solo su elementi di natura soggettiva, può essere riferito ai singoli episodi criminosi e non necessariamente esteso in via automatica ed in modo indistinto a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (cfr. Sez. 5 n. 19366 del 8 giugno 2020, Rv 279107-02), non essendo dunque vincolante l'avvenuta concessione delle attenuanti generiche in relazione al reato già passato in giudicato, anche per gli altri fatti oggetto di continuazione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
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