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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47356/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'incidente di esecuzione promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. diretto ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Pretura di Lugoj, irrevocabile il 20/2/2007.

Tale sentenza non era stata oggetto di riconoscimento da parte della Corte di appello di Roma; al contrario, era stata riconosciuta la successiva sentenza della Pretura di Timisoara n. 1861 con provvedimento della Corte di appello di Roma del 12/12/2017; tale seconda sentenza aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza della Pretura di Lugoj.

Secondo il giudice dell'esecuzione, la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva riconosciuto quella della Pretura di Timisoara, avendo dato atto che la pena complessiva era stata determinata in anni dodici di reclusione, di cui due anni di reclusione inflitti dalla Pretura di Lugoj, aveva esaminato e riconosciuto il contenuto di tale sentenza; non si riscontrava, quindi, alcun vizio nel titolo esecutivo mentre la questione avrebbe dovuto essere sollevata con gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza della Corte di appello di Roma; d'altro canto, alla sentenza straniera non poteva essere data un'esecuzione parziale o diversa da quella concordata.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, la sentenza di riconoscimento ha per oggetto esclusivamente la sentenza di condanna della Pretura di Timisoara; non, invece, l'accertamento del fatto di cui alla condanna condizionalmente sospesa né la sua qualificazione giuridica, elementi contenuti nella sentenza della Pretura di Lugoj che non era stata trasmessa all'A.G. italiana ai sensi dell'art. 733 cod. pen.

Non era sufficiente, quindi, il richiamo alla sentenza della Pretura di Lugoj contenuto in quella della Pretura di Timisoara: il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare concretamente la sussistenza dei requisiti di esecutività della sentenza della Pretura di Lugoj; tali requisiti non erano stati valutati dalla Corte di appello di Roma.

In definitiva, la sentenza della Pretura di Lugoj era stata eseguita in Italia in violazione dell'art. 733 cod. proc. pen.

Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

Il ricorrente sottolinea che l'A.G. italiana non ha mai riconosciuto la sentenza della Pretura di Lugoj che aveva condannato Gabrielli alla pena di anni due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena, revocato dalla successiva sentenza della Pretura di Timisoara; la Corte territoriale replica a tale obiezione osservando che la sentenza della Pretura di Timisoara menzionava espressamente quella della Pretura di Lugoj nella parte della determinazione della pena, con la conseguenza che "il contenuto (della sentenza della Pretura di Lugoj) è stato esaminato e riconosciuto nella sentenza della Corte di appello di Roma, divenuta irrevocabile".

In realtà, l'infondatezza della tesi del ricorrente non deriva tanto dallo svolgimento di un implicito esame della sentenza della Pretura di Lugoj da parte della Corte di appello di Roma, ma dalla circostanza che la sentenza di riconoscimento aveva ad oggetto una sentenza - quella della Pretura di Timisoara - che aveva inflitto la pena di anni dodici di reclusione per i delitti dalla stessa giudicati e per quelli a suo tempo giudicati dalla Pretura di Lugoj.

Il controllo della sussistenza dei presupposti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 733 cod. proc. pen. demandato alla Corte di appello di Roma, aveva ad oggetto la sentenza della Pretura di Timisoara che, fra l'altro, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal precedente giudice e quantificava la pena complessiva in anni dodici di reclusione: tale controllo è stato effettuato e il ricorrente non ha ritenuto di impugnare la decisione della Corte di appello di Roma; di conseguenza, quella sentenza deve essere integralmente eseguita.

D'altro canto, come esattamente ricordato dall'ordinanza, in tema di riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione Europea, vige il principio secondo cui lo Stato di esecuzione non può dare alla sentenza straniera un'esecuzione parziale o diversa da quella concordata in via generale, trattandosi di una regola inderogabile, posta a tutela del principio di sovranità dello Stato di condanna, che impone l'attivazione del meccanismo di consultazione tra lo Stato di emissione e quello di esecuzione, al fine di pervenire ad un accordo sull'esecuzione della pena (Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, Zarotti, Rv. 277565 — 02; il giudice italiano è tenuto a rispettare la durata e la natura della pena stabilita dallo Stato di condanna (Sez. 6, n. 52235 del 10/11/2017, Starzyk, Rv. 271578).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'incidente di esecuzione promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. diretto ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Pretura di Lugoj, irrevocabile il 20/2/2007. Tale sentenza non era stata oggetto di riconoscimento da parte della Corte di appello di Roma; al contrario, era stata riconosciuta la successiva sentenza della Pretura di Timisoara n. 1861 con provvedimento della Corte di appello di Roma del 12/12/2017; tale seconda sentenza aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza della Pretura di Lugoj. Secondo il giudice dell'esecuzione, la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva riconosciuto quella della Pretura di Timisoara, avendo dato atto che la pena complessiva era stata determinata in anni dodici di reclusione, di cui due anni di reclusione inflitti dalla Pretura di Lugoj, aveva esaminato e riconosciuto il contenuto di tale sentenza; non si riscontrava, quindi, alcun vizio nel titolo esecutivo mentre la questione avrebbe dovuto essere sollevata con gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza della Corte di appello di Roma; d'altro canto, alla sentenza straniera non poteva essere data un'esecuzione parziale o diversa da quella concordata. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la sentenza di riconoscimento ha per oggetto esclusivamente la sentenza di condanna della Pretura di Timisoara; non, invece, l'accertamento del fatto di cui alla condanna condizionalmente sospesa né la sua qualificazione giuridica, elementi contenuti nella sentenza della Pretura di Lugoj che non era stata trasmessa all'A.G. italiana ai sensi dell'art. 733 cod. pen. Non era sufficiente, quindi, il richiamo alla sentenza della Pretura di Lugoj contenuto in quella della Pretura di Timisoara: il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare concretamente la sussistenza dei requisiti di esecutività della sentenza della Pretura di Lugoj; tali requisiti non erano stati valutati dalla Corte di appello di Roma. In definitiva, la sentenza della Pretura di Lugoj era stata eseguita in Italia in violazione dell'art. 733 cod. proc. pen. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Il ricorrente sottolinea che l'A.G. italiana non ha mai riconosciuto la sentenza della Pretura di Lugoj che aveva condannato Gabrielli alla pena di anni due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena, revocato dalla successiva sentenza della Pretura di Timisoara; la Corte territoriale replica a tale obiezione osservando che la sentenza della Pretura di Timisoara menzionava espressamente quella della Pretura di Lugoj nella parte della determinazione della pena, con la conseguenza che "il contenuto (della sentenza della Pretura di Lugoj) è stato esaminato e riconosciuto nella sentenza della Corte di appello di Roma, divenuta irrevocabile". In realtà, l'infondatezza della tesi del ricorrente non deriva tanto dallo svolgimento di un implicito esame della sentenza della Pretura di Lugoj da parte della Corte di appello di Roma, ma dalla circostanza che la sentenza di riconoscimento aveva ad oggetto una sentenza - quella della Pretura di Timisoara - che aveva inflitto la pena di anni dodici di reclusione per i delitti dalla stessa giudicati e per quelli a suo tempo giudicati dalla Pretura di Lugoj. Il controllo della sussistenza dei presupposti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 733 cod. proc. pen. demandato alla Corte di appello di Roma, aveva ad oggetto la sentenza della Pretura di Timisoara che, fra l'altro, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal precedente giudice e quantificava la pena complessiva in anni dodici di reclusione: tale controllo è stato effettuato e il ricorrente non ha ritenuto di impugnare la decisione della Corte di appello di Roma; di conseguenza, quella sentenza deve essere integralmente eseguita. D'altro canto, come esattamente ricordato dall'ordinanza, in tema di riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione Europea, vige il principio secondo cui lo Stato di esecuzione non può dare alla sentenza straniera un'esecuzione parziale o diversa da quella concordata in via generale, trattandosi di una regola inderogabile, posta a tutela del principio di sovranità dello Stato di condanna, che impone l'attivazione del meccanismo di consultazione tra lo Stato di emissione e quello di esecuzione, al fine di pervenire ad un accordo sull'esecuzione della pena (Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, Zarotti, Rv. 277565 — 02; il giudice italiano è tenuto a rispettare la durata e la natura della pena stabilita dallo Stato di condanna (Sez. 6, n. 52235 del 10/11/2017, Starzyk, Rv. 271578). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
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