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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 42279/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 23/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PISA, in data 11/12/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 707 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile perché aspecifico; il giudice d'appello ha spiegato che la concessione delle attenuanti generiche è stata negata per l'assenza di elementi favorevolmente apprezzabili, e ciò sarebbe già sufficiente per rendere la motivazione non censurabile in questa sede.

Per giusta, la Corte territoriale ha aggiunto che difetta un concreto interesse rispetto alla concessione invocata, dal momento che già il primo giudice, eccedendo nelle riduzioni ha applicato la pena minima che sarebbe applicabile previa concessione delle generiche.

Rispetto a tale ultimo argomento il ricorso è silente, risultando dunque aspecifico.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore \[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 23/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PISA, in data 11/12/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 707 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico; il giudice d'appello ha spiegato che la concessione delle attenuanti generiche è stata negata per l'assenza di elementi favorevolmente apprezzabili, e ciò sarebbe già sufficiente per rendere la motivazione non censurabile in questa sede. Per giusta, la Corte territoriale ha aggiunto che difetta un concreto interesse rispetto alla concessione invocata, dal momento che già il primo giudice, eccedendo nelle riduzioni ha applicato la pena minima che sarebbe applicabile previa concessione delle generiche. Rispetto a tale ultimo argomento il ricorso è silente, risultando dunque aspecifico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore \[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42279/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris