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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03517/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2894-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PASQUALE I 10 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; - controrkorrentí - avverso l'ordinanza n. cronologico 5509/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 02894 sez.

M3 - ud. 20-12-2022 -2- Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] e altri medici ricorrono, complessivamente sulla base di tre motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 18002 del 2019 e dell'ordinanza della Corte di appello di Roma n. 5509 del 2021, esponendo che: avevano agito nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'istruzione università e ricerca, della salute, dell'economia e delle finanze, esponendo che si erano laureati in medicina e chirurgia, e poi specializzati tra l'anno accademico 1982- 1983 e l'anno accademico 1990-1991-1992, non avendo ricevuto l'adeguata retribuzione spettante e, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], per averne avuta, nello specifico, una insufficiente in quanto liquidata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, e non dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; il Tribunale aveva respinto la domanda accertando l'intervenuta prescrizione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello che, a sua volta, aveva pronunciato condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata; resistono con controricorso le amministrazioni; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie n. 362 e n. 363 del 1975, n. 76 del 1982, n. 16 del 1993, n. 36 del 2005, del d.lgs. n. 257 del 1991, della legge n. 370 del 1999 e dell'art. 2935, cod. civ., poiché la conclusione della Corte di appello, pur conforme alla giurisprudenza di legittimità, avrebbe leso e lederebbe l'effettività della tutela giurisdizionale; RG n 2894 del 2022 3 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo si prospetta l'omessa pronuncia sul motivo di appello formulato da [OSCURATO:PERSONA] per mancata applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 nella liquidazione degli importi effettuata dal giudice di prime cure invocando l'art. 11 della legge n. 370 del 1999; con il terzo motivo si prospetta la violazione dell'art 96, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe statuito sulla responsabilità processuale aggravata nonostante la controvertibilità anche in chiave sovranazionale delle questioni trattate; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art.360-bis n. 1, cod. proc. civ.; questa Corte ha ripetutamente chiarito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore, il 27 ottobre 1999, della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (Cass., Sez.

U., 31/05/2022, n. 17619, pagg. 26- 27, con ivi richiamata la costante giurisprudenza; Cass., 19/06/2019, n. 16452, Cass., 11/11/2011, n. 23568; Cass., 31/08/2011, n. 17868, Cass., 17/05/2011, n. 10813); né risulta pertanto ipotizzabile alcuna lesione dell'effettività della tutela giurisdizionale esercitata tardiva mente rispetto alle emergenze sopra ricostruite;RG n 2894 del 2022 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo è inammissibile anche ai sensi dell'art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ.; infatti, il vizio di omessa pronuncia non è deducibile con ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ., stante il valore complessivamente prognostico di tale provvedimento di seconde cure (Cass., Sez.

U., 02/02/2016, n. 1914); nel caso, la censura risulta esplicitamente diretta alla cassazione dell'ordinanza della Corte territoriale e non della decisione di prime cure; il terzo motivo è infondato; la Corte territoriale ha fatto applicazione del principio per cui la pretestuosità dell'azione, desunta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, integra gli estremi dell'abuso processuale tale da legittimare la condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata, che non presuppone il dolo o la colpa trattandosi di statuizione a fondamento pubblicistico (cfr. ad esempio Cass., 15/02/2021, n. 3830); la giurisprudenza di legittimità sulla prescrizione in parola è, come visto, ampiamente consolidata; la censura è infondata anche quanto a [OSCURATO:PERSONA] ma con integrazione della motivazione, posto che, come visto nella sintesi dei motivi, alla stessa è stata accordata dal Tribunale la remunerazione ancorata all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, in coerenza con la giurisprudenza stabile al momento della proposizione dell'appello, ed esemplificata da Cass., Sez.

U., 27/11/2018, n. 30649; va precisato che secondo la costante nomofilachia la previsione di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999 è applicabile anche agli specializzandi che, avendo iniziato il corso anteriormente all'anno accademico 1990-1991, lo abbiano proseguito in epoca successiva, non applicandosi nei loro confronti la disciplina di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in forza dell'esclusione stabilita dall'art. 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo (Cass., 10/07/2013, n. 17068, Cass., 31/05/2018, n. 13759, Cass., 24/01/2020, n. 1585);RG n 2894 del 2022 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] spese secondo soccombenza con statuizione di condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata per le medesime ragioni sopra specificate; al riguardo va evidenziato che non ha rilievo dirimente l'ordinanza di rimessione alla pubblica udienza pronunciata da questa Corte il 21/03/2022, n. 9101, richiamata in memoria dalla difesa ricorrente: dev'essere ribadito che gli orientamenti nomofilattici, in specie in tema di prescrizione, sopra richiamati, sono da molto tempo consolidati, come rimarcato alla pubblica udienza di quel giudizio da Cass., 27/09/2022, n. 28130; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 5.000,00, oltre a eventuali spese prenotate a debito.

Condanna altresì i ricorrenti al pagamento, a titolo di responsabilità processuale aggravata, della somma di euro 2.500,00 in favore di parte controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, se dovuto,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2894-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PASQUALE I 10 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; - controrkorrentí - avverso l'ordinanza n. cronologico 5509/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 02894 sez. M3 - ud. 20-12-2022 -2- Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] e altri medici ricorrono, complessivamente sulla base di tre motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 18002 del 2019 e dell'ordinanza della Corte di appello di Roma n. 5509 del 2021, esponendo che: avevano agito nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'istruzione università e ricerca, della salute, dell'economia e delle finanze, esponendo che si erano laureati in medicina e chirurgia, e poi specializzati tra l'anno accademico 1982- 1983 e l'anno accademico 1990-1991-1992, non avendo ricevuto l'adeguata retribuzione spettante e, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], per averne avuta, nello specifico, una insufficiente in quanto liquidata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, e non dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; il Tribunale aveva respinto la domanda accertando l'intervenuta prescrizione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello che, a sua volta, aveva pronunciato condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata; resistono con controricorso le amministrazioni; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie n. 362 e n. 363 del 1975, n. 76 del 1982, n. 16 del 1993, n. 36 del 2005, del d.lgs. n. 257 del 1991, della legge n. 370 del 1999 e dell'art. 2935, cod. civ., poiché la conclusione della Corte di appello, pur conforme alla giurisprudenza di legittimità, avrebbe leso e lederebbe l'effettività della tutela giurisdizionale; RG n 2894 del 2022 3 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo si prospetta l'omessa pronuncia sul motivo di appello formulato da [OSCURATO:PERSONA] per mancata applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 nella liquidazione degli importi effettuata dal giudice di prime cure invocando l'art. 11 della legge n. 370 del 1999; con il terzo motivo si prospetta la violazione dell'art 96, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe statuito sulla responsabilità processuale aggravata nonostante la controvertibilità anche in chiave sovranazionale delle questioni trattate; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art.360-bis n. 1, cod. proc. civ.; questa Corte ha ripetutamente chiarito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore, il 27 ottobre 1999, della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (Cass., Sez. U., 31/05/2022, n. 17619, pagg. 26- 27, con ivi richiamata la costante giurisprudenza; Cass., 19/06/2019, n. 16452, Cass., 11/11/2011, n. 23568; Cass., 31/08/2011, n. 17868, Cass., 17/05/2011, n. 10813); né risulta pertanto ipotizzabile alcuna lesione dell'effettività della tutela giurisdizionale esercitata tardiva mente rispetto alle emergenze sopra ricostruite;RG n 2894 del 2022 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo è inammissibile anche ai sensi dell'art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ.; infatti, il vizio di omessa pronuncia non è deducibile con ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ., stante il valore complessivamente prognostico di tale provvedimento di seconde cure (Cass., Sez. U., 02/02/2016, n. 1914); nel caso, la censura risulta esplicitamente diretta alla cassazione dell'ordinanza della Corte territoriale e non della decisione di prime cure; il terzo motivo è infondato; la Corte territoriale ha fatto applicazione del principio per cui la pretestuosità dell'azione, desunta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, integra gli estremi dell'abuso processuale tale da legittimare la condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata, che non presuppone il dolo o la colpa trattandosi di statuizione a fondamento pubblicistico (cfr. ad esempio Cass., 15/02/2021, n. 3830); la giurisprudenza di legittimità sulla prescrizione in parola è, come visto, ampiamente consolidata; la censura è infondata anche quanto a [OSCURATO:PERSONA] ma con integrazione della motivazione, posto che, come visto nella sintesi dei motivi, alla stessa è stata accordata dal Tribunale la remunerazione ancorata all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, in coerenza con la giurisprudenza stabile al momento della proposizione dell'appello, ed esemplificata da Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649; va precisato che secondo la costante nomofilachia la previsione di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999 è applicabile anche agli specializzandi che, avendo iniziato il corso anteriormente all'anno accademico 1990-1991, lo abbiano proseguito in epoca successiva, non applicandosi nei loro confronti la disciplina di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in forza dell'esclusione stabilita dall'art. 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo (Cass., 10/07/2013, n. 17068, Cass., 31/05/2018, n. 13759, Cass., 24/01/2020, n. 1585);RG n 2894 del 2022 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] spese secondo soccombenza con statuizione di condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata per le medesime ragioni sopra specificate; al riguardo va evidenziato che non ha rilievo dirimente l'ordinanza di rimessione alla pubblica udienza pronunciata da questa Corte il 21/03/2022, n. 9101, richiamata in memoria dalla difesa ricorrente: dev'essere ribadito che gli orientamenti nomofilattici, in specie in tema di prescrizione, sopra richiamati, sono da molto tempo consolidati, come rimarcato alla pubblica udienza di quel giudizio da Cass., 27/09/2022, n. 28130; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 5.000,00, oltre a eventuali spese prenotate a debito. Condanna altresì i ricorrenti al pagamento, a titolo di responsabilità processuale aggravata, della somma di euro 2.500,00 in favore di parte controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, se dovuto,
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