CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36981/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] GIOFFRE' DAVIDE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] GIOFFRE' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con un unico atto a firma del comune difensore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, pronunciandosi quale giudice di rinvio limitatamente al punto devoluto della motivazione sugli aumenti applicati a titolo di continuazione, ha ridotto, a favore di ciascuno dei tre imputati, l'entità della pena inflitta; Ritenuto che l'unico motivo del comune ricorso, che denuncia violazione di legge, vizio di motivazione e inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza rescindente, è manifestamente infondato, dato che il giudice di rinvio ha ridotto la misura degli aumenti di pena fornendo analitica e puntuale motivazione sul punto (cfr. pagg. 8 e 9); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il