Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:355
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑293/10
[OSCURATO:PERSONA]
contro
D.A.S. [OSCURATO:PERSONA] AG
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Assicurazione tutela giudiziaria — Direttiva 87/344/CEE — Art. 4, n. 1 — Libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato — Limitazione del rimborso concesso per le spese relative alla rappresentanza in giudizio dell’assicurato — Rimborso limitato all’importo corrispondente a quello richiesto da un avvocato avente sede nella circoscrizione dell’autorità
giudiziaria competente in primo grado»
Massime della sentenza
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Assicurazione tutela giudiziaria — Direttiva 87/344 — Diritto
dell’assicurato di scegliere liberamente il proprio rappresentante legale — Portata
(Direttiva del Consiglio 87/344, art. 4, n. 1)
L’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative all’assicurazione tutela giudiziaria, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale
in forza della quale può essere convenuto che l’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria possa scegliere come proprio rappresentante
in un procedimento amministrativo o giudiziario soltanto una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza
legale, il cui studio legale abbia sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo
grado, purché, al fine di non svuotare della sua sostanza la libertà di scelta, da parte dell’assicurato, della persona incaricata
di rappresentarlo, tale limitazione riguardi soltanto l’estensione della copertura, da parte dell’assicuratore della tutela
giudiziaria, delle spese connesse all’intervento di un rappresentante e purché l’indennizzo effettivamente erogato da detto
assicuratore sia sufficiente, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.
(v. punto 36 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
26 maggio 2011 (
*
)
«Assicurazione tutela giudiziaria – Direttiva 87/344/CEE – Art. 4, n. 1 – Libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato – Limitazione del rimborso concesso per le spese relative alla rappresentanza in giudizio dell’assicurato – Rimborso limitato all’importo corrispondente a quello richiesto da un avvocato stabilito nella circoscrizione dell’autorità
giudiziaria competente in primo grado»
Nel procedimento C‑293/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Austria) con decisione 22 aprile 2010, pervenuta in cancelleria il 14 giugno 2010, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
D.A.S. [OSCURATO:PERSONA] AG,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re C. Toader (relatore)
e A. Prechal, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. H. Kofler, Rechtsanwalt;
– per la D.A.S. [OSCURATO:PERSONA] AG, dall’avv. E.R. Karauscheck, Rechtsanwalt;
– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, dal sig. K.‑Ph. Wojcik e dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 giugno
1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione
tutela giudiziaria (GU L 185, pag. 77).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la società di assicurazioni D.A.S. [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «D.A.S.») e il sig. [OSCURATO:PERSONA] in ordine, in particolare, alla validità
di una clausola contenuta nelle condizioni generali dell’assicurazione tutela giudiziaria, che legittima l’assicuratore a
limitare le sue prestazioni a titolo di tale copertura assicurativa al rimborso del compenso normalmente preteso da un avvocato
avente sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria investita di una controversia rientrante nell’ambito di applicazione
di tale copertura.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3
L’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 87/344 così recita:
«considerando che l’interesse dell’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria implica che quest’ultimo deve avere la possibilità
di scegliere egli stesso l’avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale
nell’ambito di qualunque procedimento giudiziario o amministrativo e ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi».
4
L’art. 1 di tale direttiva dispone quanto segue:
«La presente direttiva ha per oggetto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative
all’assicurazione tutela giudiziaria (...), allo scopo di facilitare l’esercizio effettivo della libertà di stabilimento e
di evitare il più possibile ogni conflitto di interessi in particolare per il fatto che l’assicuratore copre un altro assicurato
o copre l’assicurato tanto per la tutela giudiziaria quanto per un altro ramo (...) e, qualora tale conflitto si manifesti,
di renderne possibile la soluzione».
5
L’art. 2, n. 1, della citata direttiva è formulato come segue:
«La presente direttiva si applica all’assicurazione tutela giudiziaria. Quest’ultima consiste nell’impegnarsi, dietro pagamento
di un premio, a farsi carico delle spese legali e ad offrire altri servizi derivanti dalla copertura assicurativa, segnatamente
allo scopo:
– di ottenere un risarcimento del danno subito dall’assicurato, mediante composizione amichevole o in un procedimento civile
o penale,
– di difendere o rappresentare l’assicurato in un procedimento civile, penale, amministrativo o di altro tipo o contro una domanda
di risarcimento avanzata contro di lui».
6
L’art. 4, n. 1, della medesima direttiva dispone quanto segue:
«Ogni contratto di tutela giudiziaria riconosce esplicitamente che:
a) ove un avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale sia chiamato a
difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo,
l’assicurato è libero di scegliere;
b) l’assicurato è libero di scegliere un avvocato o, se preferisce e se è consentito dalla legislazione nazionale, altra persona
in possesso delle qualifiche necessarie, per tutelare i suoi interessi qualora sorga un conflitto di interessi».
La normativa nazionale
7
Ai sensi dell’art. 23, n. 1, della legge sugli onorari degli avvocati (Rechtsanwaltstarifgesetz; in prosieguo: il «RATG»),
nelle controversie in materia civile per la retribuzione di talune prestazioni accessorie dell’avvocato è applicata una percentuale
unica forfetaria.
8
Conformemente all’art. 23, n. 5, del RATG, la parte della percentuale unica relativa a tali prestazioni deve tuttavia essere
raddoppiata qualora l’avvocato esegua la prestazione al di fuori della sede del suo studio legale.
9
Il legislatore austriaco ha trasposto l’art. 4 della direttiva 87/344 mediante l’art. 158 k della legge sui contratti di assicurazione
(Versicherungsvertragsgesetz; in prosieguo: il «VersVG»), il quale così recita:
«1) L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente come suo rappresentante in un procedimento giudiziario o amministrativo
una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale. Inoltre, l’assicurato può scegliere liberamente
un avvocato, per l’ulteriore tutela dei propri interessi giuridici, qualora sia sorto un conflitto di interessi con l’assicuratore.
2) Nel contratto di assicurazione può essere convenuto che l’assicurato possa scegliere come suo rappresentante in un procedimento
giudiziario o amministrativo soltanto persone autorizzate ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale, il cui
studio legale abbia sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado per il
procedimento in questione. Nel caso in cui meno di quattro rappresentanti abbiano lo studio legale in detto luogo, il diritto
di scelta deve essere esteso alle persone con studio legale nella circoscrizione del [OSCURATO:PERSONA] erster Instanz [(tribunale
di primo grado)] in cui ha sede la predetta autorità.
(...)».
Causa principale e questione pregiudiziale
10
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la D.A.S. erano vincolati da un contratto di assicurazione tutela giudiziaria dal 1997. Il contratto comprendeva
in particolare la tutela giudiziaria dinanzi ai giudici del lavoro per le controversie in materia lavoristica nonché, a titolo
di prestazione aggiuntiva, un’assicurazione tutela giudiziaria per i lavoratori che esercitano un’attività autonoma a titolo
secondario.
11
Tale contratto era basato sulle condizioni generali dell’assicurazione tutela giudiziaria del 1997 ([OSCURATO:PERSONA]
für die [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: le «ARB 97»). La clausola 10 delle ARB 97, riconducibile direttamente all’art. 158 k
del VersVG, è così formulata:
«1) L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente come suo rappresentante dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative
una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale (avvocato, notaio, ecc.). L’assicuratore
è obbligato ad informare l’assicurato sul diritto di scelta spettante a quest’ultimo, laddove questi richieda la copertura
assicurativa ai fini dell’introduzione di un procedimento giudiziario o amministrativo.
(…)
3) Il diritto di scelta di cui al punto 1 (…) si riferisce solo a rappresentanti il cui studio legale abbia sede nel luogo in
cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado per il procedimento in questione. Nel caso
in cui meno di quattro rappresentanti abbiano lo studio legale in detto luogo, la scelta si estende alla persona autorizzata
ad esercitare la rappresentanza avente sede nella circoscrizione del [OSCURATO:PERSONA] (tribunale) competente.
(…)».
12
Dalla decisione di rinvio risulta che, nella sentenza 16 dicembre 2009, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha approvato,
in linea di principio, gli obiettivi perseguiti mediante l’art. 158 k, n. 2, del VersVG, dichiarando che il punto 3 di detta
clausola 10 doveva essere interpretato nel senso che l’assicurato può scegliere anche un avvocato «fuori sede» qualora quest’ultimo
si impegni a fatturare le sue spese e onorari alla stregua di un avvocato stabilito nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria
competente in primo grado.
13
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è residente a [OSCURATO:PERSONA] (Austria), località distante circa 600 km da Vienna. Il 24 marzo 2006, insieme ad altre
quattro persone, egli ha citato in giudizio il suo ex datore di lavoro dinanzi all’Arbeits- und [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale
competente in materia di lavoro e previdenza sociale di Vienna). Per la loro rappresentanza dinanzi a tale giudice, il sig. [OSCURATO:PERSONA]
e gli altri ricorrenti hanno liberamente conferito mandato a un avvocato il cui studio legale era situato a [OSCURATO:PERSONA].
14
Con lettera datata 8 maggio 2006 inviata a tale avvocato, la D.A.S. ha confermato la copertura delle spese relative al procedimento
giudiziario dinanzi all’Arbeits- und [OSCURATO:PERSONA], precisando tuttavia che la sua copertura sarebbe stata limitata alle
spese normalmente fatturate da un avvocato stabilito nel luogo in cui ha sede tale Tribunale.
15
Con messaggio di posta elettronica di pari data l’avvocato del sig. [OSCURATO:PERSONA] ha risposto che non avrebbe emesso una fattura sulla
base della tariffa di un avvocato avente il suo studio legale nella circoscrizione del Tribunale, dal momento che la trattazione
della causa a Vienna costituirebbe un onere eccessivo per il suo studio legale.
16
Nel corso dell’udienza del 4 luglio 2008 dinanzi all’Arbeits- und [OSCURATO:PERSONA], le parti di tale procedimento hanno
concluso una conciliazione giudiziale.
17
La D.A.S. ha corrisposto all’avvocato del sig. [OSCURATO:PERSONA] la somma di EUR 5 782,19 corrispondente, per le prestazioni nell’ambito
di tale procedimento, alle spese e agli onorari di un avvocato avente sede nella circoscrizione dell’Arbeits- und [OSCURATO:PERSONA], calcolati non già secondo la percentuale unica doppia prevista all’art. 23, n. 5, del RATG, bensì secondo la percentuale
unica semplice di cui all’art. 23, n. 1, della stessa legge. Tale somma non copriva l’importo complessivo delle spese e degli
onorari fatturati al sig. [OSCURATO:PERSONA] dal suo avvocato.
18
Con ricorso del 27 febbraio 2009 la D.A.S. ha citato il sig. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del circondario
di [OSCURATO:PERSONA]) per ottenere il pagamento di un premio da corrispondere a titolo del contratto di assicurazione tutela giudiziaria
tra loro concluso, di importo pari a EUR 211,46.
19
A tale domanda, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha opposto un’eccezione di compensazione fondata su un credito di EUR 3 000 – pari al saldo
rimanente dovuto sul costo delle prestazioni dell’avvocato che ha assunto la sua difesa nell’ambito del procedimento dinanzi
all’Arbeits- und [OSCURATO:PERSONA] – che tiene conto dell’applicazione della percentuale unica doppia prevista all’art. 23,
n. 5, del RATG. Egli ha così sollevato la questione della rilevanza, nell’ambito dell’assicurazione tutela giudiziaria conclusa
con la D.A.S., della differenza tra percentuale unica semplice e percentuale unica doppia per le prestazioni del suo avvocato
correlate alla partecipazione alle cinque udienze svolte dinanzi a tale autorità giudiziaria. A sostegno di tale eccezione,
egli ha sostenuto che la disposizione dell’art. 158 k, n. 2, del VersVG nonché la clausola 10, punto 3, delle ARB 97 sarebbero
in contrasto con il diritto dell’Unione.
20
[OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda della D.A.S., respingendo l’eccezione di compensazione sollevata dal sig. [OSCURATO:PERSONA]
e, di conseguenza, ha condannato quest’ultimo a pagare alla D.A.S. la somma di EUR 211,46, oltre agli interessi. Nella sua
sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che il diritto dell’Unione non osta all’applicazione dell’art. 158 k, n. 2,
del VersVG, il quale non produrrebbe l’effetto di limitare la libertà di scelta, ma imporrebbe soltanto una limitazione sotto
il profilo pecuniario all’avvocato «fuori sede».
21
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio deducendo nuovamente che l’art. 4 della direttiva 87/344
osterebbe all’applicazione di tale art. 158 k, n. 2.
22
Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se l’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344/CEE debba essere interpretato nel senso che esso osta all’art. 158 k, n. 2, del
VersVG e ad una clausola su di esso basata, contenuta nelle condizioni generali di un’assicurazione tutela giudiziaria, in
forza della quale può essere convenuto che l’assicurato possa scegliere come proprio rappresentante in un procedimento giudiziario
o amministrativo soltanto una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale, il cui studio
legale abbia sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado per il procedimento
in questione».
Sulla questione pregiudiziale
23
Con la sua questione il [OSCURATO:PERSONA] si chiede, in sostanza, se l’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344 osti a una
normativa nazionale in forza della quale può essere convenuto che l’assicurato possa scegliere come proprio rappresentante
in un procedimento giudiziario o amministrativo soltanto una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza
legale, il cui studio legale abbia sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo
grado per il procedimento in questione.
Sulla ricevibilità
24
Secondo il governo austriaco, la questione sollevata è ipotetica, in quanto l’esito del procedimento non dipenderebbe dalla
soluzione di tale questione, atteso che il ricorrente non sarebbe stato effettivamente limitato nel suo diritto di scegliere
liberamente un avvocato.
25
A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza, il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice
nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente evidente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione
non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura
ipotetica, oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile
alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenza 24 giugno 2008, causa C‑188/07, Commune de Mesquer, Racc. pag. I‑4501,
punto 30).
26
Orbene, come è stato esposto ai punti 18-21 della presente sentenza, ai fini della soluzione della controversia principale
occorre stabilire esattamente se il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non sia stato rimborsato di tutte le spese e onorari fatturati
dal suo avvocato, contrariamente a quanto sarebbe avvenuto se avesse scelto un avvocato avente sede a Vienna, sia compatibile
con l’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344.
27
L’interpretazione di tale disposizione del diritto dell’Unione è dunque necessaria al giudice del rinvio per risolvere la
controversia principale. Pertanto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo austriaco deve essere respinta.
Nel merito
28
Occorre rilevare che dall’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 87/344 e dall’art. 4, n. 1, della medesima direttiva risulta
che l’interesse dell’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria implica che quest’ultimo abbia la libertà di scegliere egli
stesso il suo avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale nell’ambito
di qualunque procedimento giudiziario o amministrativo.
29
A tal proposito la Corte ha già avuto modo di dichiarare che tale disposizione, la quale prevede la libera scelta del rappresentante,
ha portata generale e valore obbligatorio (v., in tal senso, sentenza 10 settembre 2009, causa C‑199/08, Eschig, Racc. pag. I‑8295,
punto 47).
30
Ne consegue che una normativa nazionale, quale quella oggetto della causa principale, secondo l’interpretazione datane dalla
sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] 16 dicembre 2009, citata al punto 12 della presente sentenza, non può limitare tale libertà
di scelta ai soli avvocati che hanno il loro studio legale nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa
competente in primo grado per il procedimento in questione, o ai soli avvocati che si impegnano a fatturare le loro spese
e onorari alla stregua di siffatti avvocati.
31
Tuttavia, ai punti 65 e 66 della citata sentenza Eschig, la Corte ha constatato che la citata direttiva non mira ad un’armonizzazione
completa delle norme applicabili ai contratti di assicurazione tutela giudiziaria, di modo che, allo stato attuale del diritto
dell’Unione, gli Stati membri restano liberi di determinare il regime applicabile a detti contratti, purché ciò avvenga nel
rispetto di tale diritto e, in particolare, dell’art. 4 della direttiva 87/344.
32
La questione dell’estensione della copertura delle spese connesse all’intervento di un rappresentante, che costituisce l’oggetto
della causa principale, non è dunque espressamente disciplinata da tale direttiva. Né le disposizioni né i ‘considerando’
della stessa consentono infatti di affermare che la determinazione dell’importo che l’assicuratore della tutela giuridica
deve corrispondere, quale copertura delle spese sostenute dalla persona incaricata di rappresentare l’assicurato, è disciplinata
dalla citata direttiva.
33
La libertà di scelta ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344 non comporta quindi l’obbligo per gli Stati membri
di imporre agli assicuratori, in ogni caso, la copertura integrale delle spese sostenute nell’ambito della difesa di un assicurato
indipendentemente dal luogo in cui è stabilita la persona che esercita professionalmente la sua rappresentanza legale rispetto
alla sede dell’autorità giudiziaria o amministrativa competente a pronunciarsi su una controversia, purché tale libertà non
venga svuotata della sua sostanza. Ciò accadrebbe se la limitazione della presa a carico di tali spese rendesse de facto impossibile
una scelta ragionevole, da parte dell’assicurato, del suo rappresentante. In ogni caso, spetta ai giudici nazionali eventualmente
aditi per pronunciarsi a tal riguardo verificare l’esistenza di una limitazione di tale natura.
34
Del resto, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale non esclude la libertà delle parti contraenti
di convenire che l’assicurazione tutela giudiziaria copra altresì il rimborso delle spese connesse all’intervento di rappresentanti
non aventi sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria competente, eventualmente attraverso il pagamento da parte
dell’assicurato di un premio più alto.
35
Nel caso di specie, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha potuto scegliere il suo avvocato senza che l’assicuratore si opponesse. Inoltre, si considerano
sopportate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] soltanto le spese legate alla distanza che separa lo studio del suo avvocato dal luogo in cui si
trova l’autorità giudiziaria competente, circostanza che, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare
al riguardo, non sembra, di regola, essere idonea ad ostacolare la libertà di scelta del proprio avvocato.
36
Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 4, n. 1,
della direttiva 87/344 deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale in forza della quale può
essere convenuto che l’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria possa scegliere come proprio rappresentante in un procedimento
amministrativo o giudiziario soltanto una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale, il
cui studio legale abbia sede nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado,
purché, al fine di non svuotare della sua sostanza la libertà di scelta, da parte dell’assicurato, della persona incaricata
di rappresentarlo, tale limitazione riguardi soltanto l’estensione della copertura, da parte dell’assicuratore della tutela
giudiziaria, delle spese connesse all’intervento di un rappresentante e purché l’indennizzo effettivamente erogato da detto
assicuratore sia sufficiente, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulle spese
37
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, deve essere interpretato nel senso che non
osta a una disposizione nazionale in forza della quale può essere convenuto che l’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria
possa scegliere come proprio rappresentante in un procedimento amministrativo o giudiziario soltanto una persona autorizzata
ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale, il cui studio legale abbia sede nel luogo in cui si trova l’autorità
giudiziaria o amministrativa competente in primo grado, purché, al fine di non svuotare della sua sostanza la libertà di scelta,
da parte dell’assicurato, della persona incaricata di rappresentarlo, tale limitazione riguardi soltanto l’estensione della
copertura, da parte dell’assicuratore della tutela giudiziaria, delle spese connesse all’intervento di un rappresentante e
purché l’indennizzo effettivamente erogato da detto assicuratore sia sufficiente, circostanze che spetta al giudice del rinvio
verificare.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.