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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 06137/2024

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13850/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] I NAPOLI e MINISTERO DELLE FINANZE -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA CAMPANIA n. 10345/39/15 depositata il 19/11/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 10345/39/15 del 19/11/2015, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 346/17/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008.

1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, con conseguente determinazione induttiva del reddito in base al modello 770, dal quale emergeva un costo del personale per euro 9.428,00.

2. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

3. AE resisteva in giudizio con controricorso mentre non si costituiva in giudizio il Ministero delle Finanze, che restava, pertanto, intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 149 cod. proc. civ. e degli artt. 32 e 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR omesso di considerare che l’appellato non avrebbe mai ricevuto la notificazione del ricorso in appello, non risultando nemmeno depositata agli atti la prova della notificazione, sicché non si sarebbe potuta dichiarare la decadenza del ricorrente dalle questioni ed eccezioni non esaminate in primo grado e riproposte in sede di costituzione in appello.

1.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché motivazione apparente, per non avere la CTR motivato in ordine ai rilievi di parte ricorrente concernenti la pretesa tardività della costituzione dell’appellato.

1.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR escluso ogni valenza probatoria alla denuncia penale sporta dal ricorrente con riferimento al modello 770 posto a base dell’accertamento.

1.3. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la CTR fondato il proprio accertamento su una presunzione semplice (il deposito di un modello 770), priva di valenza probatoria in quanto non ricollegabile al contribuente.

2. L’esame del primo motivo di ricorso, in ragione della tipologia della censura, impone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

2.1. Va, dunque, rinviata la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13850/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] I NAPOLI e MINISTERO DELLE FINANZE -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 10345/39/15 depositata il 19/11/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 10345/39/15 del 19/11/2015, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 346/17/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008. 1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, con conseguente determinazione induttiva del reddito in base al modello 770, dal quale emergeva un costo del personale per euro 9.428,00. 2. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 3. AE resisteva in giudizio con controricorso mentre non si costituiva in giudizio il Ministero delle Finanze, che restava, pertanto, intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 149 cod. proc. civ. e degli artt. 32 e 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR omesso di considerare che l’appellato non avrebbe mai ricevuto la notificazione del ricorso in appello, non risultando nemmeno depositata agli atti la prova della notificazione, sicché non si sarebbe potuta dichiarare la decadenza del ricorrente dalle questioni ed eccezioni non esaminate in primo grado e riproposte in sede di costituzione in appello. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché motivazione apparente, per non avere la CTR motivato in ordine ai rilievi di parte ricorrente concernenti la pretesa tardività della costituzione dell’appellato. 1.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR escluso ogni valenza probatoria alla denuncia penale sporta dal ricorrente con riferimento al modello 770 posto a base dell’accertamento. 1.3. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la CTR fondato il proprio accertamento su una presunzione semplice (il deposito di un modello 770), priva di valenza probatoria in quanto non ricollegabile al contribuente. 2. L’esame del primo motivo di ricorso, in ragione della tipologia della censura, impone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio. 2.1. Va, dunque, rinviata la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a
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